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Sentenza

Diritto all’istruzione dell’alunno disabile e concorso degli enti locali
Diritto all’istruzione dell’alunno disabile e concorso degli enti locali
      Tar Campania Salerno, sezione I, sentenza 30 luglio 2024 n. 1601
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale … del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa
dall'avvocato…, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica e del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno,
domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
- della nota del Liceo "-OMISSIS-" del 16 febbraio 2024 avente ad oggetto l'iscrizione dell'alunna -
OMISSIS-;
- della nota del Liceo "-OMISSIS-" del 25 marzo 2024, avente ad oggetto "Riscontro richiesta prot. -
OMISSIS-del 19 marzo 2024";
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Istituto D'Arte
Liceo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti
i difensori ...;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con atto notificato l'11 aprile 2024 e depositato il successivo 12 aprile, -OMISSIS-, affetta da
sindrome del disturbo dello spettro autistico e frequentante il secondo anno del Liceo -OMISSIS-, ha
impugnato le note in epigrafe indicate, a mezzo delle quali il citato Istituto scolastico ha respinto la
sua richiesta di iscrizione al terzo anno per l'a.s. 2024/2025 "per mancanza di personale specializzato
al contenimento fisico dell'alunna" (nota del 16 febbraio 2024) e "per i motivi già chiariti
precedentemente. Inoltre, avendo compiuto il 18 anno di età, può essere iscritta solo ad un corso
serale" (nota del 25 marzo 2024), formulando, a mezzo di due motivi, plurime censure (art. 3, 34, 38
Cost., art. 1, 12, 13, 14 L. n. 104 del 1992; art. 3 L. n. 241 del 1990, art. 10 bis L. n. 241 del 1990).
2. Le amministrazioni intimate si sono costituite con memoria di mero stile, depositando varia
documentazione.
3. Con ordinanza n. 162 del 9 maggio 2024 è stata fissata l'udienza di trattazione del merito ai sensi
dell'art. 55, comma 10, c.p.a.; contestualmente sono stati disposti incombenti istruttori al fine di
acquisire "una dettagliata relazione sui fatti di causa, con precipuo riferimento al profilo della
"mancanza di personale specializzato al contenimento fisico dell'alunna", che andrà corredata di
tutta la documentazione rilevante ai fini del procedimento (ivi incluse le relazioni della A.D.A.
menzionate nel verbale n. 1 del GLO del 16 ottobre 2023, ove si afferma che "quanto detto è
abbondantemente relazionato e agli atti presso le strutture della A.D.A.") o comunque ritenuta utile
ai fini della definizione del ricorso".
4. In data 4 giugno 2024 la ricorrente ha depositato perizia di parte.
5. Il 5 giugno 2024 l'amministrazione ha adempiuto agli incombenti istruttori, depositando una
relazione redatta dalla dirigente scolastica, corredata delle relazioni cliniche della A.D.A..
6. Previo deposito di memorie e memorie di replica della ricorrente, all'udienza pubblica del 17
luglio 2024 la causa è stata introitata in decisione.
7. La ricorrente deduce l'illegittimità del diniego poiché, da un lato, nessuna norma prevede
limitazioni al diritto allo studio per il soggetto diversamente abile che abbia compiuto il 18 anno di
età; dall'altro, l'assenza di personale specializzato al contenimento fisico dell'alunna non può
pregiudicare il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito; limitazioni al diritto allo studio
determinate da motivi di salute si pongono in distonia con il principio di uguaglianza formale e
sostanziale sancito dall'art. 3 della Costituzione; la carenza di organico non può ridondare in danno
della ricorrente, ma dovrebbe invece "rappresentare il presupposto per l'assunzione di personale
specializzato" (ricorso pag. 3). Viene altresì contestato, a monte, l'assunto della pericolosità
dell'alunna, prospettata in modo apodittico e in assenza di competenze scientifiche dalla dirigente
dell'Istituto sulla base di risalenti relazioni cliniche redatte dalla A., nonché contraddetta da recente
perizia di parte redatta da specialista in neuropsichiatria infantile e dall'attestato, rilasciato dalla
stessa A., che l'ha riconosciuta idonea alla frequenza di laboratori scolastici con insegnanti di
sostegno. La deducente lamenta infine l'omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. n.
241 del 1990.
8. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
9. Deve essere innanzitutto censurata la prima motivazione posta a base del diniego, incentrata sul
compimento dei 18 anni di età. L'asserzione dell'amministrazione secondo cui - sostanzialmente -
non vi sarebbe un diritto all'integrazione scolastica per studenti disabili che abbiano raggiunto la
maggiore età (per i quali occorrerebbe fare riferimento all'offerta formativa per disabili adulti,
mediante l'iscrizione ad un corso serale) non risulta condivisibile, non essendo in alcun modo
ravvisabili, alla luce del dettato normativo ed in coerenza con l'ordito costituzionale, limitazioni al
diritto allo studio per i disabili maggiorenni.
In proposito giova richiamare il parere del Consiglio di Stato n. 1331 del 15 luglio del 2020, a mente
del quale opinando diversamente "verrebbero scissi il diritto all'istruzione e quello all'integrazione
scolastica che l'architettura costituzionale integra indissolubilmente. Come affermato ripetutamente
dalla giurisprudenza amministrativa il limite del compimento del diciottesimo anno di età, ritenuto
costituzionalmente legittimo, è riferito al (solo) completamento della scuola dell'obbligo. Con
riferimento al caso in esame, non si rinviene dal tessuto normativo alcuna disposizione che osti
all'iscrizione dell'alunno disabile, il quale abbia già compiuto diciotto anni, alla prima classe della
scuola secondaria di II grado".
Né può essere richiamata, a supporto di una siffatta limitazione, la sentenza della Corte
Costituzionale 6 luglio 2001, n. 226. Con tale pronunciamento la Consulta - con riferimento ad un
caso nel quale, presso il giudice a quo, veniva impugnato il provvedimento del Preside di una scuola
media statale che aveva respinto la domanda di iscrizione alla classe seconda di un alunno portatore
di handicap, in quanto il medesimo aveva già compiuto il 18 anno di età - ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lett. c), L. 5 febbraio 1992, n. 104 e
dell'art. 110, comma 2, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (disposizioni che consentono agli alunni disabili
il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età),
osservando che "tra le disposizioni volte ad agevolare l'accesso degli alunni handicappati
all'istruzione vi è quella che differisce il limite di età entro il quale viene completata la scuola
dell'obbligo, consentendo tale completamento anche fino al compimento del diciottesimo anno di
età. La scuola dell'obbligo, che ordinariamente deve essere frequentata e completata tra i sei e i
quattordici anni, con il limite massimo dei quindici anni, previsto dall'art. 112, può essere quindi
completata dagli alunni in situazioni di handicap anche sino al compimento del diciottesimo anno
di età (…) Nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è obbligatoria -
quattordici anni - o nel quale comunque è consentito il completamento della scuola dell'obbligo -
anche sino ai diciotto anni per gli alunni handicappati- l'istruzione viene a configurarsi come un
diritto, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi
per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Naturalmente l'attuazione di tale diritto postula
che vengano garantite le medesime misure di sostegno dettagliatamente previste dalla L. quadro n.
104 del 1992, anche perché la frequenza di corsi per adulti per la persona handicappata che abbia
raggiunto la maggiore età assume una funzione tanto più rilevante, in quanto consente, in modo
certamente più incisivo rispetto alla frequenza di classi solitamente composte da tredici -
quattordicenni, il raggiungimento dell'obiettivo cardine della legge quadro sopra indicato in ambiti
il più possibile omogenei. Infatti, l'integrazione scolastica della persona maggiorenne affetta da
handicap può dirsi realmente funzionale al successivo inserimento nella società e nel mondo del
lavoro qualora avvenga in un contesto ambientale che anche sotto il profilo dell'età sia il più vicino
possibile a quello nel quale detta persona sarà accolta e che certamente è il più idoneo a favorire il
completamento del processo di maturazione".
Con la citata decisione la Consulta ha statuito che l'obbligatorietà dell'istruzione di primo grado per
gli alunni disabili cessa con il raggiungimento del 18 anno di età e che, superato tale limite, gli stessi
hanno il diritto di completare la scuola dell'obbligo (frequentando appositi corsi per adulti). Il
principio affermato dalla Corte Costituzionale riguarda quindi il caso specifico della frequenza della
scuola dell'obbligo da parte di alunni disabili e non si attaglia alla presente vicenda contenziosa,
nella quale non si controverte della reiezione di una domanda di iscrizione alla scuola secondaria di
primo grado, funzionale all'assolvimento dell'obbligo scolastico, presentata da un alunno disabile
già diciottenne, bensì della (diversa situazione della) richiesta di iscrizione di un alunno disabile
maggiorenne ad una scuola di istruzione superiore; con la conseguenza che il limite di 18 anni di
età, oltre il quale le persone disabili sono ammesse a frequentare la scuola dell'obbligo, risulta privo
di rilevanza giuridica (in termini, cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 2 ottobre 2013, n. 4503; TAR
Sicilia, Palermo, sez. I, 19 dicembre 2013, n. 2520; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 15 gennaio
2015, n. 17; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 5 aprile 2017, n. 707).
Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, dunque, non solo il limite del diciottesimo anno
di età è privo di rilevanza ostativa, ma il diritto all'istruzione ed alla integrazione scolastica deve
ritenersi violato ove si neghi ad uno studente disabile maggiorenne la possibilità di proseguire la
scuola media superiore, con ciò comprimendo illegittimamente il diritto allo studio garantito dall'art.
34 Cost. ("la scuola è aperta a tutti...i capaci e i meritevoli, anche se privi dei mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi") e dall'art. 38 Cost. ("gli inabili ed i minorati hanno diritto
all'educazione e all'avviamento professionale").
10. Quanto al secondo profilo, connesso all'assenza di "personale specializzato al contenimento fisico
dell'alunna", osserva il Collegio, sul piano generale, che il diritto all'istruzione del disabile, e in
particolare del disabile grave, è diritto fondamentale della persona e necessita di essere assicurato
nella sua concreta applicazione, rimanendo, altrimenti, mera enunciazione di principio, dal
momento che gli ostacoli che si frappongono al godimento di siffatto diritto sono di natura fattuale,
tali da rendere più difficoltoso l'accesso allo studio dei soggetti in dette condizioni.
La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente ribadito che "il diritto all'istruzione del disabile,
ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall'art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di
solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al
quale il legislatore (in prima battuta) e l'amministrazione (in attuazione della legge) non possono
esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie …in base a quanto disposto dalla L.-
quadro n. 104 del 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal
D.Lgs. n. 297 del 1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il
diritto del disabile all'integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità
nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della
massima autonomia possibile" (TAR Lazio, Roma, sez. III, 19 aprile 2019, n. 5127).
11. Orbene, il Collegio non ignora le peculiarità del caso di specie, come emergenti dalla
documentazione in atti, e, in particolare, la presenza di ripetuti comportamenti auto ed etero-
aggressivi posti in essere dall'alunna (cfr. nota redatta dalla prof.ssa -OMISSIS- con riguardo agli
avvenimenti del 21 gennaio 2023; nota inviata alla dirigente scolastica dalla prof.ssa -OMISSIS-,
docente di sostegno, in esito all'incontro con la Cooperativa L.F. del 27 settembre 2023; verbale del
GLO del 16 ottobre 2023; PEI redatto in data 16 novembre 2023; verbale dell'unità di valutazione del
28 febbraio 2024, allegato al verbale del GLO del 28 febbraio 2024; relazione della dirigente scolastica,
rispetto alla quale, relativamente alla ricostruzione del dato fattuale dell'aggressività dell'alunna -
che prescinde da classificazioni diagnostiche o indicazioni di percorso terapeutico - non colgono nel
segno le contestazioni della ricorrente incentrate sull'assenza, in capo alla medesima dirigente, di
competenze scientifiche in materia neuropsichiatrica).
La sussistenza di tali comportamenti non viene sconfessata neppure dalla relazione tecnica di parte,
che pone tuttavia l'accento sulla loro progressiva mitigazione (dove si dà atto che il trattamento
farmacologico seguito evidenzia una "migliorata adesione e risposta allo stesso, soprattutto gli
aspetti relativi al controllo degli impulsi, con riduzione degli agiti aggressivi, da quando rimodulato
nell'estate del 2023" e che "grazie all'implementazione di strategie educative e di supporto mirate si
è assistito a una riduzione sia in intensità che in frequenza di tali comportamenti problematici");
miglioramenti comportamentali sono evidenziati anche dal supervisore B. (cfr. verbale dell'unità di
valutazione del 28 febbraio, ove si legge che la ricorrente "assume un nuovo trattamento
farmacologico per cui il suo disturbo comportamentale sarebbe migliorato nel rapporto 1:1 tranne
difficoltà nel periodo ovulatorio").
A fronte di tale dato fattuale, la scuola ha ripetutamente evidenziato, in sede procedimentale e
processuale, l'ineludibile necessità dell'intervento dei terapisti ABA al fine di contenere gli agiti
aggressivi della discente; si richiama in tal senso il verbale del GLO del 16 ottobre 2023, che sottolinea
che "tali atteggiamenti sono delimitati solo grazie all'intervento tempestivo degli addetti ABA"; il
PEI del 16 novembre 2023, nel quale si riporta che "l'azione didattica è costantemente condotta con
terapisti del metodo ABA"; il verbale UVI del 28 febbraio 2024, nell'ambito del quale "i presenti
riferiscono che gli agiti aggressivi vengono spesso gestiti contenendola fisicamente (pratica messa in
atto solo dei terapisti)… Gli insegnanti manifestano la propria impossibilità a contenere -OMISSIS-
senza la collaborazione del terapista Aba"; la relazione della dirigente scolastica ove si rileva che "il
"contenimento fisico" può essere eseguito.. solo da professionisti specializzati e terapisti ABA che,
con tecniche adeguate, bloccano i comportamenti-problema dell'alunna, nei casi meno gravi,
intrecciando le braccia di B.B. e portando le sue mani dietro al collo, nei casi più gravi, invece,
bloccando contemporaneamente braccia e gambe, tenendo B. ferma, sdraiata a terra, per alcuni
minuti fino alla fine della crisi".
Sul presupposto, dunque, per cui "già da marzo 2024 i docenti di sostegno non saranno più
supportati dagli operatori ABA" (cfr. nota della scuola del 5 febbraio 2024), la dirigenza scolastica ha
affermato l'impossibilità della scuola (e, per essa, dei docenti di sostegno) di fare fronte alle
problematiche comportamentali dell'alunna, considerati anche i profili di responsabilità a vario
titolo implicati nella vicenda.
12. Ritiene tuttavia il Collegio che, così impostato, il ragionamento risenta di un'inversione di
prospettiva non consona rispetto ai parametri delineati dalla normativa sovranazionale e nazionale
a tutela dell'integrazione delle persone disabili.
Una volta affermata (cfr. supra 9), la sussistenza di un diritto all'istruzione, all'educazione e
all'integrazione scolastica (anche) del disabile maggiorenne, devono infatti necessariamente ritenersi
- pena la vanificazione del diritto così riconosciuto, che si risolverebbe in una mera petizione di
principio - estensibili alla fattispecie de qua agitur i principi, costantemente affermati dalla
giurisprudenza amministrativa, secondo cui la posizione soggettiva vantata dall'alunno disabile è
un diritto soggettivo pieno, riconosciuto, oltre che dalla Costituzione, anche dalle fonti
sovranazionali, e non suscettibile di affievolimento neanche a fronte di esigenze di organico e di
bilancio dello Stato.
Occorre dunque far riferimento al complessivo sistema di integrazione scolastica dei soggetti
disabili, nel cui ambito l'assistenza a questi ultimi è innanzitutto assicurata sul piano sanitario e
socio-assistenziale dal Sistema sanitario nazionale.
Con specifico riguardo ai disturbi dello spettro autistico, l'art. 60 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017
(Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) include "le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del
trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate
evidenze scientifiche".
In tale ambito, per quanto attiene al trattamento A.A.B. (di cui la perizia di parte auspica la
prosecuzione "nei principali ambiti di vita, garantendo soprattutto la continuità del percorso
scolastico, che rappresenta il principale contesto sociale dove .. sperimenta, in termini conclusivi, la
validità della propria funzione sociale") la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto la natura
giuridica del metodo quale prestazione sanitaria o comunque socio-sanitaria a elevata integrazione
sanitaria per la quale sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di
salute, e, pertanto, come tale, ricomprese nei LEA (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 1 luglio 2024, n.
13289).
Se è innegabile che tale natura giuridica non determina il riconoscimento, in capo al privato
richiedente, di un diritto soggettivo perfetto all'erogazione del predetto trattamento da parte delle
A. a carico del SSR nella misura indicata (indipendentemente dal riconoscimento
dell'appropriatezza della prestazione, da svolgersi sulla base di una valutazione che è rimessa alla
discrezionalità di natura tecnica riservata alle A.S.L.), non può tuttavia ritenersi che il compimento
della maggiore età rappresenti, di per sé solo, circostanza tale da precludere, a prescindere da
valutazioni caso-specifiche, l'accesso al trattamento.
In proposito questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire, con considerazioni che il Collegio
condivide e fa proprie, che l'erogazione del trattamento ABA non può "reputarsi preclusa a monte
dalla delibera aziendale che prevede trattamenti generalizzati per fasce d'età prescindendo dai
bisogni individuali e dai benefici che ricevono i singoli pazienti, dovendo escludersi in materia
qualsivoglia automatismo, nella valutazione del trattamento da erogare, legato al compimento del
diciottesimo anni d'età, che si palesa, prima facie, incompatibile con l'esigenza primaria, discendente
dal principio della tutela della salute, di rango costituzionale, di salvaguardarne al massimo grado
il benessere psico - fisico della persona. Sotto tale aspetto, infatti, il Collegio intende rimarcare che la
scelta dell'intervento clinico più appropriato, da utilizzare nella cura dell'autismo su singoli pazienti,
è basata su valutazioni tecnico-discrezionali e caso-specifiche che, nella misura in cui sono
riconosciute dal servizio sanitario nazionale, …sono rimesse … al N.T.D.N.I. che deve
preliminarmente valutarne l'appropriatezza, in base alla scienza medica, rispetto alle specifiche
esigenze del paziente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22.03.2022 n. 2129)" (T.A.R. Campania, Salerno, sez.
III, 26 giugno 2024, n. 1403, riferita ad un'ipotesi in cui era stata negata "la prosecuzione del
trattamento…di 15 ore settimanali domiciliari fino ad ora garantito, con l'improvvisa decisione di
inserirlo in semiconvitto, motivata solo in ragione del compimento del 18 anno di età").
A ciò aggiungasi, pur senza in alcun modo sminuire le peculiari esigenze del caso concreto, che
(come evidenziato in sede di contenziosi concernenti la "adeguatezza" del docente di sostegno,
concretamente assegnato al discente, a trattare la specifica disabilità da cui lo stesso risultava affetto)
l'ordinamento della formazione specialistica di carattere universitario prefigurata a livello
ministeriale per il conseguimento della specializzazione sul sostegno scolastico è di carattere
polivalente, in quanto "gli obiettivi previsti dall'allegato A al … D.M. 30 novembre 2011, prevedono
in linea generale l'acquisizione delle conoscenze sui vari tipi di disabilità e delle competenze sulle
modalità di interazione e di relazione educativa con i soggetti da esse affetti…. il percorso formativo
seguito dall'insegnante … per specializzarsi per il sostegno, .. secondo la normativa primaria e di
carattere ministeriale, sopra richiamate, ha carattere polivalente e che è quindi in linea di principio
vocato per trattare tutte le disabilità" (Consiglio di Stato, sez. VII, 30 novembre 2023, n. 10333) fermo
restando che "deve ritenersi, in relazione al preminente diritto del disabile alla istruzione ed
all'integrazione scolastica, che, in mancanza di figure di docenti di sostegno muniti della specifica
specializzazione, l'istituzione scolastica debba comunque, anche ricorrendo a canali diversi dal mero
attingimento delle graduatorie ovvero all'attività formativa sopra delineata, assicurare allo stesso
una figura di sostegno utile al superamento dell'handicap, per l'effetto del possesso delle specifiche
competenze tecniche e professionali ad esso relative. Invero, il docente di sostegno deve possedere
le conoscenze specifiche che consentano l'efficace ed ottimale espletamento della sua funzione,
proprio con riferimento all'handicap di fronte al quale egli si trova ad operare. Dovendosi
costantemente relazionare con l'alunno, risulta evidente che egli deve avere conoscenza dei mezzi
espressivi di cui questi si serve a cagione della sua disabilità, nonché delle tecniche che consentano,
in modo ottimale, l'attività di insegnamento a tali particolari categorie. Diversamente opinando,
invero, la figura dell'insegnante di sostegno potrebbe ridursi a mera ed inutile presenza, in quanto
non idonea a favorire l'integrazione e l'inserimento del disabile nel contesto scolastico, così
assicurando la piena realizzazione degli obiettivi educativi e di formazione che l'istituzione
scolastica deve garantire" (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 ottobre 2018, n. 5851).
Non può inoltre obliterarsi che, in ogni caso, l'integrazione scolastica si avvale anche del concorso
degli enti locali, con gli interventi previsti dall'art. 13, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), tra cui
l'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale, deputato a svolgere l'attività di supporto
materiale individualizzato, finalizzata alla piena integrazione degli alunni affetti da minorazioni
fisiche, psichiche e sensoriali nel contesto scolastico di appartenenza e nelle classi (Consiglio di Stato,
sez. V, 23 luglio 2013, n. 3954).
13. Poste tali premesse il Collegio osserva altresì che:
- secondo quanto dichiarato dal difensore della ricorrente in sede di udienza pubblica, è stata
avanzata dai genitori (che, come ribadito in sede di memoria di replica, "hanno già dimostrato di
poter ovviare alle presunte carenze del personale") richiesta alla A. di prosecuzione del trattamento
ABA, allo stato ancora non esitata;
- allo stato, le indicazioni fornite dagli specialisti della A. (cfr. verbale del GLO del 16 ottobre 2023
ove la neuropsichiatra della A. "sostiene che per il bene dell'alunna è necessario che essa sia
sottoposta ad altre procedure e in posti dove questo è possibile…quanto detto è abbondantemente
relazionato e agli atti presso le strutture A.A."; verbale UVI del 28 febbraio 2024 in cui la medesima
neuropsichiatra "avanza la proposta aziendale di frequenza centro per l'autismo avendo un profilo
clinico-funzionale basso funzionamento"), le cui notazioni sono riprese nella relazione della
dirigente scolastica (nella quale si legge che la ricorrente "è idonea solo alla frequenza di centri
specializzati per l'autismo") non si sono tradotte nella redazione di relazioni cliniche e progetti
individuali aggiornati (cfr. documentazione versata in atti all'esito degli incombenti istruttori, che
include unicamente relazioni risalenti, di cui la più recente datata 5 marzo 2021).
14. Alla luce di quanto precede, risultano pertanto non condivisibili (allo stato e fatte salve diverse
determinazioni eventualmente adottate nell'ambito della complessiva presa in carico del soggetto
disabile) le motivazioni addotte dall'istituzione scolastica a sostegno del diniego di iscrizione.
15. Per le superiori argomentazioni il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente
annullamento degli atti gravati.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in
parte motiva.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00
(mille/00) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi
di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato
idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Conclusione
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 con l'intervento dei
magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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