Correttamente il giudice di merito ha riconosciuto l’assegno divorzile a favore della ex moglie sulla premessa di un acclarato notevole squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali delle parti e della modesta capacità lavorativa della moglie e in considerazione della sua dedizione esclusiva alla famiglia, in particolare alla figlia, bisognosa di cure. Così facendo, il giudice di merito ha dato rilievo sia al profilo assistenziale, cui ha attribuito un peso rilevante, attesa l'espressa riconduzione della mancanza di autosufficienza economica alla mancanza di un'occupazione lavorativa e all'assenza di una specifica professionale, sia al profilo perequativo, avendo rilevato come la conduzione della vita familiare fosse fondata su una definizione dei ruoli endofamiliari diversamente incidente sullo squilibrio rilevato alla cessazione del rapporto.
Corte di Cassazione Sez.1 Civile Ord. 23 novembre 2021 n. 36088
Data udienza 24 settembre 2021
Integrale
Matrimonio - Separazione e divorzio - Ex marito facoltoso - Casa assegnata alla ex moglie convivente con la figlia maggiorenne non autosufficiente - Pagamento degli oneri condominiali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria - Presidente
Dott. MELONI Marina - Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente -
avverso la sentenza n. 406/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 14/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal cons. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Trieste, con sentenza n. 406/2017, depositata in data 14/6/2017, - in controversia concernente domanda promossa da (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS), di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto inter partes nel maggio 1997, con provvedimenti conseguenziali, riguardanti, in particolare, la figlia maggiorenne, non autosufficiente economicamente, la casa famigliare, di proprieta' esclusiva del (OMISSIS), e l'assegno divorzile, richiesto dalla ex moglie, - ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando i provvedimenti gia' adottati in sede di separazione personale dei coniugi, fissando l'obbligo del padre di corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, Euro 1.000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% delle spese condominiali della casa famigliare, assegnata alla madre quale genitore convivente con la figlia, e determinando in Euro 1.500,00 mensili l'assegno divorzile a favore della stessa.
In particolare, i giudici d'appello, premesso che oggetto di impugnazione del (OMISSIS) erano esclusivamente le statuizioni riguardanti il carico integrale delle spese condominiali della casa familiare e l'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge, hanno sostenuto che, quanto alle spese condominiali, essendo la casa coniugale una componente dell'assegno di mantenimento dei figli e tenuto conto della stabilita' della condizione economica dell'ex marito, in mancanza di diverse allegazioni da parte dell'onerato, non vi erano le condizioni per un mutamento anche dell'obbligo dello stesso di provvedere integralmente alle relative spese. Quanto all'assegno divorzile, emergendo una forte differenza tra i redditi dei coniugi e una contrazione dei redditi della moglie (che aveva svolto attivita' di mosaicista, comunque sempre molto modesta), rispetto all'epoca della separazione, con incapacita' della stessa, anche per la necessita' di assistere la figlia maggiorenne ma non autosufficiente in considerazione "delle difficolta' allegate", di disporre di mezzi "adeguati a garantirsi un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio", appariva congruo limitare l'importo dell'assegno ad Euro 1.200,00 mensili, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Avverso la suddetta pronuncia, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, notificato l'11/1/2018, affidato a due motivi, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso, notificato il 16/2/2018). Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, della L. n.898 del 1970, articolo 5, comma 6, in relazione all'affermazione dell'obbligo dell'ex marito di corrispondere all'ex coniuge l'assegno divorzile, seppure in importo ridotto, essendo mancata da parte della Corte distrettale un'effettiva valutazione della incapacita' della (OMISSIS), per ragioni oggettive, di procurarsi un'indipendenza o autosufficienza economica (non risultando peraltro la figlia affetta da concrete patologie ma solo da disturbi comportamentali che avevano reso necessario un percorso terapeutico individuale), il cui onere della prova ricadeva sul coniuge richiedente l'assegno, ed essendosi dato rilievo al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ormai superato dal nuovo orientamento espresso in materia da questo giudice di legittimita'; con il secondo motivo, si lamenta poi la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, della L. n.898 del 1970, articoli 5, comma 6, e articolo 337 ter c.p.c., comma 4, in punto di statuizione sull'obbligo del (OMISSIS) di provvedere integralmente al carico, in aggiunta all'assegno divorzile, delle spese condominiali relative alla casa familiare, di proprieta' esclusiva del medesimo ma assegnata alla ex moglie, convivente con la figlia, maggiorenne ma non autosufficiente.
2. La prima censura e' infondata.
La Corte d'appello, nel confermare l'obbligo dell'ex marito di contribuire al mantenimento dell'ex moglie ha evidenziato il mantenimento della "forte differenza" dei redditi dei coniugi, gia' emersa in sede di separazione, ed anzi una contrazione dei redditi della moglie, pur rilevando che "la redditivita' dell'attivita' di mosaicista e' sempre stata molto limitata negli anni senza manifestare variazioni ed incrementi significativi", e ha concluso per la non ravvisabilita' di elementi che permettano di "considerare la sussistenza di mezzi per garantirsi un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e capacita' di procurarseli".
Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello non abbia vagliato il presupposto del riconoscimento dell'assegno della L. n. 898 del 1970, ex articolo 5 comma 6, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, costituito dalla inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno e dall'impossibilita' dello stesso di procurarseli per ragioni oggettive.
Orbene, questa Corte, a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 18287/2018, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi gia' esistenti, che: 1) "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilita' di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovra' essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonche' di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'eta' dell'avente diritto"; 2) "all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarieta', e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensi' il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate"; 3) "la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non e' finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente piu' debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi".
In conformita', questa Corte ha ulteriormente ribadito che "i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento e' necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalita' composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno" (Cass. 32398/2019; nella specie, questa Corte ha cassato la sentenza impugnata che, nel riconoscere l'assegno di divorzio, aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sul criterio del tenore di vita godibile durante il matrimonio, senza verificare in concreto l'incidenza dei parametri integrati) e che "l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, prima parte, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalita' composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa" (Cass. 4215/2021).
In definitiva, ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, e' necessario compiere un accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilita' di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, con una necessaria valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonche' di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'eta' dell'avente diritto.
Ora, la Corte di merito, sulla premessa di un'acclarata e non contestata permanenza della precondizione fattuale costituita dallo squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali delle parti, pur avendo richiamato il criterio tradizionale del tenore di vita, ha svolto un accertamento puntuale sulla mancanza di autosufficienza economica della ex moglie, sulla sua "modesta" capacita' lavorativa e sulla sua dedizione esclusiva alla famiglia, in particolare alla figlia, bisognosa di cure.
Cosi' operando la Corte ha dato rilievo sia al profilo assistenziale, cui ha attribuito un peso rilevante, attesa l'espressa riconduzione della mancanza di autosufficienza economica alla mancanza di un'occupazione lavorativa e all'assenza di una specifica professionale, sia al profilo perequativo, avendo rilevato come la conduzione della vita familiare fosse fondata su una definizione dei ruoli endofamiliari diversamente incidente sullo squilibrio rilevato alla cessazione del rapporto.
La statuizione risulta quindi conforme anche ai principi di diritto da ultimo espressi dalle Sezioni Unite.
3. La seconda censura, per come prospettata, si rivela inammissibile, in quanto fondata sulla non riconducibilita' agli obblighi contributivi nei confronti della figlia degli oneri condominiali relativi alla casa familiare.
Al riguardo, tuttavia, la Corte d'appello, a pag.5 della pronuncia impugnata, ha espressamente ricondotto questa voce al complessivo obbligo di mantenimento della figlia, in forza di una valutazione fattuale del criterio della "proporzionalita'", alla base dell'obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente economicamente. La conferma della statuizione di primo grado si e' infatti fondata sulla rilevante capacita' economico - patrimoniale del padre, sulla stabilita' e non mutazione di questa condizione, rispetto al primo grado, e sulla comparazione e netta sproporzione rispetto a quella materna (qui tuttavia considerata in ordine all'obbligo di mantenimento della figlia). L'obbligo relativo agli oneri condominiali integra in conclusione il contributo al mantenimento della figlia, secondo la valutazione, fondata su accertamento di fatto insindacabile della Corte territoriale.
Per questa finalizzazione, non censurabile, non trovano applicazione i principi affermati da questa Corte in relazione all'attribuibilita' degli oneri condominiali in capo all'assegnatario, in quanto superata dall'accertamento in concreto svolto, mentre il rilievo positivo del godimento della casa familiare anche da parte dell'ex coniuge e' stato valutato espressamente dalla Corte d'appello con la riduzione dell'assegno divorzile.
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese processuali, in considerazione del cristallizzarsi della posizione di questo giudice di legittimita' solo successivamente alla proposizione del ricorso, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita'.
Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita' e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
11-03-2024 13:48
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