Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Sentenza

Con la circolare del 19 dicembre 2024, infatti, sul “regime fiscale dei procedimenti in materia di separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile, regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale dopo la riforma del d.lgs. n.149/2022 e del correttivo di cui al d.lgs. n.164/2024”, il ministero della Giustizia ha fornito i dovuti chiarimenti in virtù delle modifiche introdotte dal Dlgs n. 164/2024 e delle norme speciali esistenti in materia, rispondendo anche ai numerosi quesiti pervenuti.
Con la circolare del 19 dicembre 2024, infatti, sul “regime fiscale dei procedimenti in materia di separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile, regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale dopo la riforma del d.lgs. n.149/2022 e del correttivo di cui al d.lgs. n.164/2024”, il ministero della Giustizia ha fornito i dovuti chiarimenti in virtù delle modifiche introdotte dal Dlgs n. 164/2024 e delle norme speciali esistenti in materia, rispondendo anche ai numerosi quesiti pervenuti.
La circolare entra nello specifico dei singoli quesiti pervenuti in materia, offrendo i chiarimenti in ordine al regime fiscale:

- Nel “Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (artt.473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.)”, introdotto dalla riforma con la possibilità di cumulare, appunto, in unica sede processuale, la domanda giudiziale di separazione e quella di divorzio giudiziale, per individuare correttamente il regime fiscale applicabile, occorre premettere, chiarisce il ministero, che a mente dell’articolo 10 c.p.c. “le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”. Per cui, trattandosi di duplice domanda formulata cumulativamente dalla parte contro la stessa persona, quella di separazione e quella di divorzio (c.d. cumulo oggettivo), ai fini della determinazione del contributo dovuto per l’iscrizione al ruolo della lite, le due domande vanno sommate tra loro. Conseguentemente il contributo unificato va corrisposto sia per la domanda di separazione, sia per la domanda di divorzio (euro 43+43 per i procedimenti congiunti; euro 98+98 per i giudizi contenziosi);

- Per le “Domande riconvenzionali nei giudizi di separazione e divorzio”, le prime seguono lo stesso regime fiscale della domanda principale stabilito dal legislatore “ratione materiae” con l’articolo13, comma 2, lettera b), Dpr 115/2002. Ciò premesso, “dovendo ritenersi superata ogni disposizione precedentemente impartita – statuisce il ministero - deve affermarsi che la domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente nei procedimenti di separazione e divorzio sia soggetta alla stessa lex specialis applicabile alla medesima domanda, qualora proposta in via principale”. Ne consegue che alla domanda riconvenzionale si applicherà il contributo unificato di euro 98,00 determinato in misura fissa, “ratione materiae”, dall’art.13, comma 1, lett. b) d.P.R. n.115/2002;

- Nei “Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio su domanda congiunta (all’art.473-bis.51, comma 5, c.p.c.)” segue il seguente articolato regime fiscale: “nell’ipotesi in cui riguardi solo i contributi economici stabiliti in favore dei coniugi, il contributo unificato è pari ad euro 43, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. a) d.P.R. 115/2002, beneficiando per ogni altra spesa dell’esenzione disciplinata dall’art. 19 L. n.74/1987; nell’ipotesi in cui riguardi l’esercizio della responsabilità genitoriale e i contributi economici, sia in favore della prole (minorenne o maggiorenne), sia in favore dei coniugi, il contributo unificato è sempre pari ad euro 43, beneficiando per ogni altra spesa dell’esenzione; nell’ipotesi in cui sia relativa solo alla prole (maggiorenne o minorenne), il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell’art.19 L. n.74/1987”;

- Nei “Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio contenziosi (all’art. 473-bis.47 c.p.c.)”, il regime fiscale è il seguente: • nell’ipotesi in cui riguardi solo i contributi economici stabiliti in favore dei coniugi, il contributo unificato è pari ad euro 98, beneficiando per ogni altra spesa dell’esenzione disciplinata dall’art.19 L. n.74/1987; • nell’ipotesi in cui riguardi l’esercizio della responsabilità genitoriale e i contributi economici, sia in favore della prole, sia in favore dei coniugi, il contributo unificato è sempre pari ad euro 98, beneficiando per ogni altra spesa dell’esenzione ex art. 19 cit.; • nell’ipotesi in cui sia relativa solo alla prole, il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato;

- Nei “Procedimenti volti alla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, contenziosi o su domanda congiunta, nonchè nei procedimenti di modifica delle relative condizioni (art.473-bis.47; art.473-bis.51 c.p.c.)” scatta l’esenzione dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, anche se relativi alla prole maggiorenne; restano dovute, invece, le anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 del d.P.R. n.115/2002 e le altre eventuali spese della procedura;

- Nelle “Garanzie a tutela del credito (art. 473-bis.36 c.p.c.) e pagamento diretto del terzo (art. 473-bis.37 c.p.c.)” non è dovuto né il pagamento del contributo unificato, né il pagamento di ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. “Nel caso in cui – rammenta il ministero - tali procedimenti siano relativi alla prole nata fuori dal matrimonio, l’esenzione opera solo per il contributo unificato, mentre resta dovuto il pagamento dell’anticipazione forfettaria di cui all’art.30 d.P.R. cit. e delle altre eventuali spese della procedura”;

- Nell’”Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore (art.473-bis.38 c.p.c.) e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni (art. 473-bis.39 c.p.c.)” scatta l’esenzione dal pagamento del contributo unificato, delle anticipazioni forfettarie e di ogni altra spesa. Anche in tal caso, se relativi alla prole nata fuori dal matrimonio, l’esenzione opera solo per il contributo unificato, mentre restano dovute le altre spese della procedura;

- Nel corpus di norme di natura processuale sulla “Violenza domestica o di genere (art.473-bis.40 e ss. c.p.c.)”, “non è dovuto il pagamento di un ulteriore contributo unificato rispetto a quello previsto per il procedimento in cui le violenze o gli abusi sono allegati”;

- Negli “Ordini di protezione contro gli abusi familiari (art.473-bis.69 c.p.c.)”, infine, si prevede che tali procedimenti siano “esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall’obbligo della richiesta di registrazione” ai sensi dell’articio 7 della L. 4 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza