Affidamento. Affidamento esclusivo rafforzato alla madre per irreperibilità del padre
(Cc, articoli 147 e 155)
Tribunale di Livorno, sentenza 29 ottobre 2024 n. 1089
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ###
dott. ###
dott. ###
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. ### /2024 promossa da:
### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv.
### ATTORE/I
contro
### (C.F. ###),
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio della
coppia, in cui la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo del minore, rassegnando le seguenti
conclusioni: “###mo Tribunale di Livorno affinché, espletati gli adempimenti di rito e fissata
l'udienza di comparizione delle parti, ### • preliminarmente, in sede di provvedimenti indifferibili
ex art. 473-bis.15 cpc adottare decreto provvisoriamente esecutivo con cui si dispone l'affidamento
esclusivo rafforzato (in subordine esclusivo), del minore ### alla madre ### con mantenimento della
residenza anagrafica e collocazione presso la stessa in ###, via ### ### ;
• in via principale, disporre l'affidamento esclusivo rafforzato (in subordine esclusivo), del minore
### alla madre ### con mantenimento della residenza anagrafica e collocazione presso la stessa in
###, via ### n. ### ;
• disciplinare il diritto di visita del padre, là ove dallo stesso richiesto, con le modalità ed i tempi
ritenuti adeguati ma comunque in modalità protetta e con il supporto di figure professionali
adeguate, anche vista la diagnosi di disturbo dello spettro autistico del minore ed i precedenti penali
del padre;
• porre a carico del padre un contributo al mantenimento mensile del figlio in misura non inferiore
ad euro 400,00, oltre rivalutazione ### o comunque in altra misura che sarà ritenuta di giustizia anche
all'esito dell'espletamento della trattazione della presente causa, oltre al rimborso del 50% delle spese
straordinarie sostenute in favore del figlio da parte della madre, come da protocollo CNF che si
allega; disporre che la sig.ra ### benefici per intero dell'assegno ### versato dall'### in favore del
figlio minore; • con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Nella contumacia del convenuto, la causa è stata istruita documentalmente e acquisendo una
relazione dei ### sociali relativa alla indagine socio familiare da loro svolta sul nucleo del minore.
2. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in
ordine all'affidamento della prole.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni
sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale
rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che
appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo
familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore; l'individuazione di tale
genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della
madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto
in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di
attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché
sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che
è in grado di offrire al minore; inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia,
alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia
di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla
idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta
carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535
del 2019).
Nel caso in esame, va accolta la domanda di affidamento esclusivo da parte della madre. Il resistente
risulta irreperibile, anche i ### sociali hanno tentato di rintracciarlo, ma invano; lo stesso da più di
un anno non vede il figlio e non si occupa del suo mantenimento, il bambino infatti vive con la madre
e la nonna materna, nella casa di questa ultima, e la ricorrente può contare per la crescita del figlio
solo sull'aiuto dei suoi genitori. ### inoltre, dopo la fine del rapporto di coppia è stato ammonito dal
### per atti persecutori nei confronti della ricorrente e delle persone che a lei stanno vicine, come
peraltro, dimostrano i messaggi gravemente minatori prodotti dalla stessa ### inviati anche al datore
di lavoro della stessa.
La ricorrente, da ultimo, ha anche sporto formale denuncia querela e ha riferito in udienza che
avrebbe di recente avuto contatti epistolari con il resistente che si sarebbe trovato a ### per fatti reato
legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Al contrario, secondo la relazione dei ### risulta che la
madre del bambino e il suo nucleo familiare si preoccupano della crescita del minore in modo
adeguato e costruttivo e che anche il domicilio in cui il bambino vive è idoneo alla sua serena crescita.
C'è da rilevare, infine, che ### è seguito presso la fondazione ### per un sospetto disturbo dello
spettro autistico, quindi, sia sul piano sanitario che su quello della istruzione, necessita di un centro
decisionale pronto e sicuro, ad oggi costituito dalla sola madre. Pertanto, alla madre va assegnato
anche il potere di prendere da sola ogni decisione, anche quelle di maggiore importanza, relative
alla salute e istruzione del figlio.
Quanto alla frequentazione padre figlio, allo stato, stante la condotta trascurante del padre verso il
figlio e il contegno persecutorio verso la madre del bambino, appare necessario prevedere un divieto
di frequentazione libera e che ove il padre intenda riprendere le visite con il minore, i ### organizzino
un calendario di incontri protetti, secondo le tempistiche e setting ritenuti più opportuni.
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il
dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a
far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma
estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale,
alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione
domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova
conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n.
54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in
misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella
determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in
costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso
ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n.
17089 del 2013). Nel caso in esame, come detto, la ricorrente vive con la di lei madre e non ha spese
di alloggio, la stessa ha un reddito di circa 1400,00 euro al mese e provvede al mantenimento diretto
del figlio in modo esclusivo.
Il resistente ad oggi è irreperibile, non è dato sapere se è ancora in stato di detenzione e se lavori;
tuttavia lo stesso, tenuto conto della giovane età, ha sicuramente capacità lavorativa generica e,
quindi, deve contribuire al mantenimento del bambino.
Appare congruo fissare un contributo al mantenimento di € 300,00 al mese, oltre il 50% delle spese
straordinarie. 4. Le spese di lite, stante il contegno del resistente e l'esito del giudizio, vanno poste a
suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla causa RG n. ### del 2024:
1. Affida il minore in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso di lei;
2. conferisce alla madre il potere di adottare da sola ogni decisione relativa al figlio, anche di
maggiore importanza, relativa alla di lui salute e istruzione;
3. sospende la frequentazione libera padre-figlio; 4. dispone che, ove il padre voglia riprendere la
frequentazione con il bambino, i ### attivino un calendario di incontri protetti, secondo le
tempistiche e setting ritenuti più adeguati anche alle esigenze specifiche del minore;
5. il padre verserà entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dal febbraio 2024 la somma di € 300, oltre
### e il 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento della prole;
6. ### unico verrà percepito dalla sola ricorrente;
7. condanna il resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in €
2715,00 oltre accessori
24-11-2024 00:44
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