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Sentenza


(Cc, articolo 156; Cpc, articoli 140 e 473-bis.12 e 473-bis.22; Costituzione, articolo 24)
(Cc, articolo 156; Cpc, articoli 140 e 473-bis.12 e 473-bis.22; Costituzione, articolo 24)
Nel caso specifico del figlio maggiorenne, tale obbligo perdura fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica. La quantificazione di questo obbligo richiede la valutazione dei redditi dei genitori e delle esigenze del figlio, con l’onere della prova a carico del genitore che richiede la revoca o la riduzione dell’obbligo stesso.

La resistente aveva documentato l’avvenuta immatricolazione del figlio a un corso di laurea in economia, mentre il padre non aveva prodotto alcun elemento di prova in senso contrario, con la conseguenza che non poteva dirsi raggiunta alcuna dimostrazione del raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio.

Inoltre, le produzioni documentali, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, mostravano che i suoi redditi erano rimasti sostanzialmente immutati nel corso degli anni.


TRIBUNALE DI VENEZIA
(...)
Il Tribunale di Venezia, (...) composto dai seguenti (...) di dott.ssa (...) dott. ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa (...) rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G.N. (...)/2023 promossa con ricorso depositato il (...) da: (...) (C.F.: (...)) avv.
(...) "(...)" (C.F.: (...)) avv. (...) e con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente ex lege avente ad
oggetto: modifica ex art. 473bis. 29 c.p.c. delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n.
(...)/2014 emessa dall'intestato Tribunale il (...)
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso - decreto ritualmente notificato (...) ha convenuto in giudizio la sig.ra (...) "(...)" chiedendo
la revoca, ovvero in subordine la riduzione, del contributo al mantenimento stabilito dall'intestato
Tribunale (sentenza n. (...)/2014) in favore del figlio (...) nell'importo di Euro 360, 00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie.
Egli ha dedotto: - di essere dipendente presso la ditta "(...) S.a.s. P.C. di (...) & C" con sede in (...) X
(...); - che il proprio reddito si è andato progressivamente riducendo rispetto al momento della
separazione come comprovato da (...) prodotto (dd. 23.2.2023 dal quale emerge un reddito del
medesimo di Euro 11.547, 20); - di avere avuto altri due figli da nuova relazione ((...) n. il (...) e (...) n.
il (...) entrambi minorenni); - di essere andato incontro a difficoltà economiche che avevano
comportato l'intervento di terzi a sostegno del suo reddito, mediante pagamento di "affitti" per Euro
4.110, 00 come da documentazione dimessa; - di avere subito a causa di tali difficoltà dei ricoveri
presso il dipartimento di salute mentale; - di non essere riuscito, a causa delle suddette difficoltà
economiche, a provvedere al pagamento del mantenimento, con la conseguenza del pignoramento
del quinto del proprio stipendio; - che i rapporti con il figlio (...) sono tanto deteriorati da non essere
piu' in contatto con lui; La prima udienza ex art. 473bis. 14 c.p.c. è stata fissata in data (...).
In data (...) si è costituita parte resistente eccependo, in rito, l' inesistenza della notifica, avvenuta
nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., a causa della omessa menzione nella relata dell'affissione
dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del destinatario, circostanza in relazione alla quale
ha chiesto rigettarsi il ricorso, precisando di esserne venuta a conoscenza in maniera "informale"
nell'ambito di altro procedimento tra le parti; chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei
confronti del figlio (...), non più stabilmente convivente con la stessa; - la mancanza dei requisiti
"minimi" di accoglimento del ricorso ex art. 473-bis .12 c.p.c.; - nel merito, che la situazione
patrimoniale del sig. (...) era rimasta pressoché invariata rispetto a quella misurata al momento della
separazione, risultando dall'(...) prodotto dal ricorrente "come la somma dei redditi imponibili dei
componenti del nuovo nucleo familiare del (...) ammonti a Euro 31.365,60"; - che il reddito dichiarato
dalla nuova compagna del ricorrente (pari a Euro 9.560,00) "mal corrisponde" alla sua posizione
lavorativa di socia al 50% di un salone di parrucchiere ben avviato e sito nel centro storico di (...) - il
mancato adempimento del ricorrente agli obblighi di mantenimento del figlio tanto da avere ella
avviato il recupero forzoso del credito maturato a titolo di arretrati, con il conseguente
pignoramento di un quinto dello stipendio del ricorrente, il quale, in ogni caso, mai si era interessato
del figlio. E' stato dunque disposto rinvio della causa per consentire al difensore di parte ricorrente
di esaminare l'atto di costituzione avversario, depositato il giorno antecedente l'udienza.
Alla successiva, tenutasi in data (...), il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento
delle eccezioni in rito sopra indicate.
Il giudice, a scioglimento della riserva assunta, ritenute le stesse non idonee a definire il giudizio, ha
disposto nuovo rinvio dell'udienza per la comparizione delle parti.
In data (...) le stesse sono state dunque sentite come da incombente ex art. 473bis. 22 c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che per effetto dei plurimi rinvii disposti, per le ragioni sopra indicate,
dall'instaurazione del ricorso (avvenuto in data (...)) è decorso 1 anno e che pertanto i redditi delle
parti non sono aggiornati, ha fissato nuova udienza in data (...) onerando le parti del deposito agli
atti della documentazione di cui all'art. 473 bis. 12 c.p.c.
In esito alla suddetta udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno
rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata dunque trattenuta in decisione e gli
atti mandati al PM per le conclusioni di rito.
Sull'eccezione di inesistenza della notifica (concernente l'omessa menzione nella relata dell'affissione
dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del destinatario) si richiama l'ordinanza emessa in
data (...), condivisa dal Collegio, ove tale vizio è stato ritenuto integrare causa di nullità (sanabile ex
art. 156, comma (...) c.p.c.), e non di inesistenza.
Stante la avvenuta costituzione della parte e la mancata allegazione (nel merito) di alcuna violazione
del proprio diritto di difesa (art. 24 Cost.) va integralmente respinta perché manifestamente
infondata.
Va respinta anche l'eccezione di carenza di rituale instaurazione, nei confronti del figlio
maggiorenne, del contraddittorio. Quest'ultimo è infatti ritualmente costituito, per non avere la parte
che ha formulato la relativa eccezione, fornito la prova del trasferimento di (...) presso altra residenza
(diversa da quella materna), di talché correttamente la sig. (...) è da ritenersi legittimata passiva (in
via concorrente con il figlio) nel presente giudizio. Il (...) completamento della procedura di
immatricolazione presso un'università sita in città diversa ((...) da quella di residenza materna
(attestata tramite email - all. 3) è elemento infatti manifestamente inidoneo a dimostrare il
mutamento di residenza del figlio.
Nel merito il ricorso va respinto.
Giova infatti ricordare che l'obbligo di mantenimento della prole discende dalla procreazione (artt.
30 Cost. - 147 e ss. c.c.) e prescinde dalla qualità dei rapporti intercorrenti tra le parti.
Nel caso specifico del figlio maggiorenne l'obbligo di mantenimento dei genitori perdura fino a
quando quest'ultimo non abbia raggiunto l'autosufficienza economica. La quantificazione di tale
obbligo richiede la valutazione dei redditi dei genitori, delle esigenze del figlio e del suo tenore di
vita (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 02/04/2024, n.8629), con onere della prova in capo al
genitore che domanda la revoca o la riduzione del suddetto (art. 2697 c.c.).
Nel caso di specie parte resistente ha prodotto (doc. 3 cit.) email dd. 27.9.2023 proveniente dall'(...)
di (...) (dominio "unife") dalla quale risulta l'immatricolazione di (...) presso corso universitario (corso
di laurea "Economia").
Alcun elemento di prova in senso contrario è stato prodotto dal padre, con la conseguenza che non
puo' dirsi raggiunta alcuna dimostrazione del raggiungimento di autosufficienza economica del
figlio.
A dispetto di quanto dedotto dal ricorrente, alla luce delle produzioni documentali effettuate, i suoi
redditi risultano sostanzialmente invariati nel corso degli anni, avendo egli potuto contare su entrate
(...) di poco superiori a Euro 22.000,00 per i periodi di imposta 2023 e 2022 (come da modelli 730/2024
e 730/2023 agli atti), pari a circa Euro 1.600/1700 netti mensili, cifra sostanzialmente coincidente con
i redditi percepiti nel periodo di imposta 2011 di cui viene dato conto nella sentenza di separazione
(pag. 8 - all. al ricorso introduttivo).
Egli è altresi' gravato da canone di locazione per Euro 620 mensili (che divide con la nuova
compagna) e da pignoramento di 1/5 dello stipendio. Trattandosi di somme dovute in conseguenza
della violazione dell'obbligo di mantenimento per i periodi pregressi, non è idonea ad incidere
sull'obbligo di mantenimento del figlio all'attualità, per il resto interamente in capo alla madre, la
quale ha dimostrato di percepire redditi mensili netti per circa Euro 1.110, 00 (modelli 730/2023 e
730/2024 - agli atti).
La nascita di ulteriori due figli da altra relazione, parimenti, non è idonea ad incidere sul predetto
obbligo, trattandosi nel caso della figlia (...) (n. il (...)), di circostanza che non puo' ritenersi
sopravvenuta alla sentenza (emessa il (...)) e nel caso di (...) (n. il (...)) di circostanza che va bilanciata
con i maggiori oneri di mantenimento di (...) nelle more dell'acquisizione di un titolo di istruzione
universitario.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano in favore della resistente ex
D.M. n. 55 del 2014 tenuto conto del valore indeterminabile della causa e delle fasi svolte, nei valori
minimi in ragione del comportamento processuale di parte resistente che ha determinato la ritardata
definizione della controversia.
P.Q.M.
Rigetta la domanda; Spese di lite liquidate per onorari in Euro 3.809, 00 oltre accessori come per
legge, a carico di parte ricorrente.
Conclusione
Così deciso in Venezia, il 30 settembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2024
Avv. Antonino Sugamele

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