(Cass. civ., sez. VI I, ord. 19 febbraio 2018, n. 3923)
Violazione di doveri coniugali e addebito della separazione
In materia di separazione personale, la sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c. non è condizione sufficiente ai fini di una pronuncia di addebito, attesa la necessità di accertare in maniera rigorosa l'esistenza di una situazione di imputabilità a uno dei coniugi di comportamenti coscienti e volontari che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, nonché il nesso di causalità tra detti comportamenti e l'insorgere della crisi coniugale (ex multis, Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2014, n. 6017).
La giurisprudenza della Suprema Corte è, difatti, concorde nel ritenere che «…grava sulla parte che richieda … l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda … provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda…» (Cass. civ., sez. VI I, ord. 19 febbraio 2018, n. 3923).
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, quindi, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, dal momento che solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano avuto, nelle loro reciproche interferenze, agli effetti della determinazione della crisi del matrimonio.
In tal senso, si è altresì espressa la giurisprudenza di merito, la quale - in armonia con i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte - ha recentissimamente ribadito che, per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione, è necessario accertare la sussistenza, non di mere condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, bensì di un nesso di causalità tra tali condotte, costituenti violazione dei doveri coniugali, e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza; così occorrendo una accurata e completa valutazione del fatto con l’intento di verificare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare (Trib. Torre Annunziata, sez. I, 10 agosto 2023, n. 2258; in senso conforme, si veda anche Trib. Rieti, 31 luglio 2023, n. 370 ;Trib. Rovigo, 27 aprile 2023, n. 360).
Quanto alle conseguenze della misura sanzionatoria dell'addebito della separazione, sono di ben scarso rilievo. La perdita del diritto all'assegno di mantenimento, che consegue all'addebito, presenta il duplice limite di colpire solo il coniuge che ne avrebbe avuto diritto e di non avere alcuna conseguenza pratica se il coniuge è autonomo economicamente, e altrettanto di scarsa rilevanza è la conseguenza della perdita del diritto a succedere, sanzione sostanzialmente svuotata di significato dall'istituto divorzile.
12-05-2024 15:16
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