Separazione. L'ex marito deve pagare la scuola privata per la figlia anche se non era d'accordo.
Cass. civ., sez. I, ord., 25 maggio 2023, n. 14564
Presidente Valitutti – Relatore Valentino
Fatti di causa
Con ricorso per Cassazione, notificato tramite pec.mail in data 28.1.2022, la Sig.ra R.A. proponeva gravame avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma n. 4763 del 30.06.2021, con la quale veniva accolto parzialmente l'appello proposto dall'odierno controricorrente, in riforma della sentenza di n. 2959/2018 del Tribunale di Latina, che aveva accolto parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata sempre dal Sig. C. in relazione alla pretesa creditoria (rimborso spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia delle odierne parti) ex adverso fatta valere in sede monitoria.
In particolare, la Corte Territoriale riteneva che talune somme (pari a complessivi Euro 3.623,57 su Euro 5.705,48 accertati in primo grado) rivendicate in regresso dalla Sig.ra R. nei confronti del Sig.C. non fossero dovute, in quanto, da un lato, già rientranti nell'ordinario contributo al mantenimento della figlia G. (quanto ad Euro 969,76) e, dall'altro lato, perché relative a spese (pari ad Euro 2.653,81, derivanti dall'iscrizione della figlia alla scuola secondaria di primo grado privata (omissis) ) per le quali era stato previamente opposto dissenso.
La sig.ra R. ha presentato ricorso per cassazione con quattro motivi.
C.A. ha presentato controricorso ed anche memorie.
Ragioni della decisione
Il ricorrente deduce:
1. Ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omessa e insufficiente motivazione, in quanto la sentenza impugnata ha errato nel ritenere espresso il dissenso del C. alla contribuzione delle spese scolastiche quando dagli atti processuali emerge chiaramente che quest'ultimo non abbia espresso alcun dissenso, poiché i documenti allegati riguardano una mail mai ricevuta dalla ricorrente e una lettera AR sottoscritta soltanto dal difensore e non personalmente dal coniuge.
1.1 Il primo motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel ritenere che gli atti stragiudiziali - purché non abbiano valore contrattuale, richiedendosi per questi la volontà imprescindibile della parte - ben possono essere validamente compiuti dal difensore, perfino se questi non sia il medesimo difensore nominato per il processo. Tanto si è affermato per la costituzione in mora, atto giudico in senso stretto non negoziale. Ai fini di una efficace costituzione in mora per conto del rappresentato, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni (Cass., n. 17997/2002; Cass., n. 3873/2006, con riferimento ad una lettera firmata da soggetto sfornito di procura scritta ai fini dell'atto giuridico extragiudiziale; Cass., n. 2965/2017). Lo stesso principio si è affermato con riferimento alla richiesta di risarcimento. In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la richiesta di risarcimento del danneggiato all'assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria contro l'assicuratore medesimo, ai sensi e nei termini di cui alla l. 24 dicembre 1969 n. 990, art. 22, integra un atto giuridico in senso stretto, non un atto negoziale, nè, in particolare, una proposta transattiva, sicché l'indicata condizione deve ritenersi soddisfatta anche quando la richiesta stessa venga formulata da un legale in nome del danneggiato. Il principio va, poi, tenuto fermo anche nel caso in cui il legale autore della richiesta nella fase extragiudiziale ed il difensore successivamente designato dal danneggiato per il giudizio non coincidano (Cass., n. 1444/2000). Non è, pertanto, applicabile alla fattispecie concreta - nella quale si tratta della lettera del 16 gennaio 2012, proveniente dal legale rappresentante del controricorrente, esprimente il dissenso di quest'ultimo all'iscrizione della figlia alla scuola privata - la sentenza S.U. n. 14292/2010, essendo stata tale decisione emessa in materia contrattuale (diffida ex art. 1454 c.c., ai fini della risoluzione del contratto). Il legale ben poteva, quindi, a prescindere dalla mail inviata dall'interessato, rappresentare quest'ultimo ai fini che qui interessano.
2.Ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Violazione e falsa applicazione dell'art. 155, comma 4, n. 2 e 337 ter, comma 4, c.c. in quanto la sentenza impugnata non si è conformata al principio di diritto secondo cui non è configurabile a carico del coniuge un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico dell'altro coniuge un obbligo di rimborso.
2.1 La censura è fondata. La Corte di merito ha omesso di considerare che in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c.(oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (Cass., n. 15240/2018).Tra l'altro, questa Corte ha più volte ribadito che in tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole(Cass., n. 3835/2021).
3.Violazione dell'art. 360, nn. 5 c.p.c., Omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di Appello non ha valutato in alcun modo l'infondatezza o meno delle ragioni di dissenso fatte valere dall'opponente rispetto alle decisioni di iscrivere la figlia alla scuola privata, la sentenza impugnata ha omesso di valutare e/o pronunciarsi sulle ragioni del dissenso del padre, risultando contraddittoria e immotivata.
3.1 La censura è fondata. Il Giudice di merito ha condotto la sua indagine nella sola verifica dell'esistenza dell'eventuale dissenso del padre, come se questi avesse un potere di veto anche senza motivazione specifica. Su tale aspetto la Corte avrebbe dovuto focalizzare la sua analisi, poiché nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass., n. 16175/2015; Cass., n. 5059/2021). Le due linee direttrici sono, quindi, l'interesse del minore e la compatibilità della spesa rispetto alla sua effettiva utilità e la sostenibilità economica da parte dei genitori. In ogni caso, per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese (nella specie, relative all'iscrizione ad un corso sportivo ed all'attività scoutistica) effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia (Cass., n. 2467/2016). Nella decisione della Corte non si fa alcun cenno alle motivazioni addotte nell'odierno controricorso del coniuge, ma la decisione è fondata sulla accertata esistenza del dissenso.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Omessa e insufficiente motivazione sulla statuizione delle spese, in quanto il Giudice di secondo grado non ha seguito il criterio della soccombenza, atteso che il Giudice di Appello avrebbe dovuto condannare integralmente alle spese il sig. C. che è risultato parte soccombente nell'intero giudizio.
4.1Il motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo e terzo motivo.
5. Per quanto esposto, il primo motivo è infondato, il secondo e il terzo vanno accolti ed il quarto è assorbito. La sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte con rinvio al giudice indicato in dispositivo che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso e rigetta il primo motivo, assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità
27-05-2023 13:57
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