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Sentenza

Minori: nel disaccordo tra genitori, meglio la scuola pubblica, gratuita e laica
Minori: nel disaccordo tra genitori, meglio la scuola pubblica, gratuita e laica
Tribunale Roma Sez. I, Sent., 28/12/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRIMA CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati

dott.ssa Marta Ienzi - Presidente

dott. ssa Cristina Cambi - Giudice

dott.ssa Maria Teresa Moretti - Giudice rel.

letta l'istanza depositata il 18.10.2022, con cui la sig.ra (...) ha chiesto autorizzarsi l'iscrizione scolastica di (...) alla scuola materna pubblica (...) anche senza il consenso paterno o, in subordine, autorizzarsi l'iscrizione della bambina alla scuola materna privata (...) con retta a carico esclusivo del padre;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

considerato che la parte resistente, premesso che (...) sta attualmente frequentando l'asilo nido (...) ha chiesto il rigetto della domanda di controparte invocando a sostegno della sua richiesta il principio della continuità del percorso scolastico avviato, a tutela della bambina che non deve essere costretta a subire un mutamento dell'ambiente scolastico nel momento delicato della separazione dei genitori, conformemente all'orientamento espresso in tal senso dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 21553 del 27/07/2021;

ritenuto, tuttavia, che l'orientamento di questo Tribunale è nel senso che il consenso prestato per le iscrizioni scolastiche abbia effetto con riguardo al solo ciclo frequentato dai figli al momento di espressione del consenso stesso; i genitori, pertanto, debbono poter rinnovare il loro consenso ad ogni mutamento di ciclo, non potendo ritenersi vincolati al consenso espresso per tutto il percorso di studi del figlio, qualora la struttura abbia classi di istruzione di diverso grado;

ritenuto che, per consolidato orientamento della Sezione, in caso di conflitto tra i genitori in merito all'iscrizione del figlio minore alla scuola privata o a quella pubblica, la scelta del Tribunale, in disparte ogni valutazione sulla validità dell'offerta formativa, non apprezzabile in questa sede, non può che ricadere sul sistema di istruzione pubblico in ragione del suo carattere gratuito e laico
P.Q.M.

autorizza (...) a iscrivere la minore (...) presso la scuola dell'infanzia comunale (...)

anche senza il consenso paterno.

Si comunichi alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20 dicembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2022.
Avv. Antonino Sugamele

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