Mantenimento figli agli studi universitari: no alla discriminazione tra fratello e sorella.
Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 04/11/2022) 15-12-2022, n. 36824
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria - Presidente -
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -
Dott. CAIAZZO Rosario - rel. Consigliere -
Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere -
Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3414/2021 proposto da:
A.A.; B.B., elettivamente domiciliata in Roma, al viale dei Parioli 102, presso l'avv. Giuseppe Natale, dal quale è rappresentata e difesa, con procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
C.C., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Angiolo Cabrini 8, presso l'avv. Alberto Buonafede, dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
Avverso la sentenza n. 5781/2020 della CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 23 novembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/11/2022 dal Cons. rel., Dott. CAIAZZO ROSARIO.
Svolgimento del processo
CHE:
Con ricorso del 2016 C.C., nata il (Omissis), adiva il Tribunale di Roma, nei confronti dei genitori, B.B. ed A.A., chiedendo che quest'ultimi fossero condannati in solido a pagarle la somma di Euro 2600,00 mensile a titolo di mantenimento, oltre alle spese straordinarie; resistevano i genitori della ricorrente.
Con ordinanza del 23.6.16, in via provvisoria ed urgente, il giudice pose a carico dei convenuti la somma di Euro 900,00 mensile; all'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con sentenza del 2019, condannò i convenuti a corrispondere alla ricorrente la somma mensile di Euro 1400,00 e alla restituzione della somma di Euro 581,00 per spese pregresse.
I coniugi D.D. appellarono la suddetta sentenza; la Corte territoriale, con sentenza del 23.11.20, rigettò l'impugnazione, osservando che: erano state dimostrate l'iscrizione universitaria della figlia e delle spese per la residenza fuori-sede (Euro 300,00 mensile per la locazione di un appartamento condiviso con altre due persone), nonchè l'intollerabilità della convivenza con i genitori; non era fondato il motivo d'appello relativo all'esosità e alla sproporzione dell'importo determinato dal Tribunale rispetto alle condizioni economiche della famiglia, in quanto la somma di Euro 1400,00, onnicomprensiva, evitava discriminazioni rispetto al mantenimento del fratello maggiore da parte dei genitori, per tutti gli studi universitari; al riguardo, la situazione economica della famiglia E.E. era stata correttamente valutata dal Tribunale che aveva messo in evidenza come la coppia genitoriale fosse titolare di tre società operanti nei servizi di vigilanza privati, nonchè proprietaria di diversi immobili, accertando altresì i cospicui versamenti sui conti correnti, le spese risultanti dalle carte di credito in uso alla famiglia e le rendite da locazione percepite dalla madre della ricorrente; circa la situazione della società Sicurcenter Srl , essa non era in alcun modo crollata nel fatturato emergendo dai bilanci prodotti rilevanti ricavi dal 2016 al 2018. Inoltre, la Corte territoriale ha rilevato, a sostegno della solida situazione patrimoniale dei genitori e della congruità della somma liquidata alla figlia C.C. a titolo di mantenimento, che: circa le suddette le società, non ne era stata provata la cessazione di reddito nel periodo 2019-2020; i due coniugi occupavano ciascuno un diverso appartamento, mentre altro appartamento era stato concesso in comodato.
A.A. e B.B. ricorrono in cassazione con due motivi. C.C. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
CHE:
Il primo motivo deduce la nullità del procedimento ed error in judicando per falsa applicazione dell'art. 337septies c.c.; al riguardo, i ricorrenti si dolgono del capo della sentenza che ha statuito il diritto della figlia ad ottenere il mantenimento sulla base dei documenti prodotti, sul presupposto che la stessa non era ancora economicamente indipendente, contestando l'errore di percezione in cui sarebbe incorso la Corte territoriale laddove, comparando la documentazione allegata solo in appello, con la ridotta misura del contributo al mantenimento effettivamente corrispostole dai genitori (Euro 400,00 mensile), sarebbe stata dimostrata una certa indipendenza economica della figlia, nel senso della sussistenza di redditi percepiti da quest'ultima.
Il motivo è inammissibile sia perchè tende in sostanza al riesame dei fatti, come interpretati dalla Corte d'appello, sia perchè non coglie la ratio decidendi, fondata sull'esame dei documenti prodotti circa le esigenze di vita della controricorrente e la situazione patrimoniale-reddituale dei genitori di C.C.. Invero, i ricorrenti lamentano un'erronea valutazione dei documenti prodotti, cioè un errore di giudizio nell'esame di elementi probatori; ora, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce, piuttosto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass., n. 3340/19; n. 24155/17). Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 115 c.p.c." avendo la Corte territoriale erroneamente percepito il contenuto delle prove documentali acquisite, laddove, anzichè apprezzare il drastico e rilevante decremento dei guadagni netti dei coniugi obbligati (specie del padre dell'appellata), ne ha fornito un'interpretazione che ha stravolto i dati numerici contenuti nei bilanci prodotti, affermando la solidità economico-patrimoniale degli obbligati. Al riguardo, i ricorrenti, nel riportarsi in particolare alla ctp di primo grado, e deducendo un peggioramento delle condizioni di salute del B.B., quale unico percettore di reddito della famiglia, verificatosi nel corso dei mesi estivi del 2016, lamentano che: sia il Tribunale che la Corte territoriale avevano deciso utilizzando elementi istruttori relativi ad un periodo storico in cui le loro condizioni economico-reddituali non erano state ancora incise dalle conseguenze delle invalidità sofferte da B.B. (inabile al lavoro dal 2016 a seguito di sinistro stradale) tra il 2014 e il 2016; le spese per i vari viaggi erano da intendere quale festeggiamento per la ritrovata unità familiare a seguito della revoca del provvedimento sospensivo della responsabilità genitoriale del B.B.; le spese rilevate dalla Corte d'appello erano da ricomprendere nel periodo anteriore al tracollo economico dei ricorrenti; la stessa Corte ha erroneamente valutato i dati di bilancio, apprezzando la rilevanza del fatturato e non invece degli utili d'esercizio che ammontavano a somme esigue per gli anni considerati; per il biennio 2019-2020 non erano stati ancora depositati i bilanci d'esercizio delle varie società riferibili ai coniugi D.D., e che per l'anno 2018 si era verificata una perdita come desumibile dalla dichiarazione di un revisore delle società; un immobile, dato in locazione, era da ristrutturare, mentre gli altri immobili erano oggetto di un giudizio di divisione ereditaria.
Il motivo è parimenti inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto di confermare il provvedimento impugnato attraverso un complessivo ed unitario apprezzamento degli elementi probatori acquisiti. Al riguardo, va osservato che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicchè rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., n. 20553/21).
Nel caso concreto, la Corte territoriale, nel confermare il mantenimento della ricorrente nella somma liquidata di Euro 1400,00 mensile, ha tenuto conto sia della solidità delle tre società partecipate dai ricorrenti, sia dei cospicui versamenti sui relativi c.c., dei redditi da locazione, delle diverse proprietà immobiliari, nonchè delle varie esose spese di carattere voluttuario sostenute dagli stessi ricorrenti (carattere neppure smentito dalla difesa dei ricorrenti), effettuando anche una comparazione equitativa in ordine alle spese sostenute a favore del fratello di C.C.. Nè la plausibilità complessiva della motivazione adottata è suscettibile di essere incrinata dal riferimento all'esiguità degli utili nel periodo indicato, considerata la disponibilità da parte della famiglia della controricorrente di ingente liquidità.
Se ne deve concludere che entrambi i motivi sono diretti ad un inammissibile riesame dei fatti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di Euro 3200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Alberto Buonafede.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in caso di diffusione della presente ordinanza, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2022
19-01-2023 22:05
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