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Sentenza

L'INPS non può negare l'accesso ai dati reddituali richiesti dal genitore che mantiene ancora il figlio maggiorenne che lavora
L'INPS non può negare l'accesso ai dati reddituali richiesti dal genitore che mantiene ancora il figlio maggiorenne che lavora
T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., (ud. 20/09/2023) 21-09-2023, n. 667

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 458 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pasquale Cannas e Monica Marras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Cannas in Cagliari, via Delitala, 4;

contro

l'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas e Stefania Sotgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Ufficio legale dell'INPS in Cagliari, via Delitala, 2;

nei confronti

di -OMISSIS-, non costituitasi in giudizio;

per declaratoria e/o l'accertamento

- dell'illegittimità dell'omesso rilascio della documentazione richiesta dal ricorrente con istanza pervenuta all'INPS in data 16.5.2023 e del diritto dello stesso ricorrente a ottenere tutti i documenti di cui alla detta istanza;

- e per l'annullamento della nota PEC in data 17.5.2023, contenente il rifiuto espresso dell'INPS in ordine al rilascio della medesima documentazione, e di ogni altro atto allo stesso presupposto, ivi incluso il Regolamento INPS per la disciplina del diritto di accesso, "in parte qua";

visto il ricorso, con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'INPS;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 il pres. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Cannas e Furcas;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il ricorrente ha chiesto all'INPS di prendere visione e di ottenere copia dell'estratto conto contributivo, delle dichiarazioni relative ai redditi prodotti dalla figlia -OMISSIS-, negli anni 2020, 2021 e 2022, e di copia della scheda anagrafica e di altra documentazione dalla quale possano risultare eventuali rapporti lavorativi in corso o cessati in capo alla figlia stessa, specificando che:

- il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 28.1.2021, di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'ex coniuge, ha posto a carico del ricorrente un assegno di € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore -OMISSIS-;

- secondo quanto appreso recentemente dal ricorrente la ragazza, divenuta maggiorenne il -OMISSIS-, avrebbe raggiunto l'indipendenza economica, svolgendo un lavoro retribuito, sicché vi sarebbero i presupposti per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio, così da ottenere l'esonero dalla erogazione del contributo economico stabilito nella sopra citata sentenza;

- l'istanza di accesso agli atti sopra indicati sarebbe quindi funzionale alla tutela dei diritti del ricorrente, in quanto la documentazione richiesta sarebbe necessaria al fine di poter dimostrare in giudizio le condizioni economico - patrimoniali della figlia e, quindi, di curare e difendere i propri interessi giuridici.

2. L'INPS, con nota PEC del 17.5.2023, ha però negato l'accesso richiesto, assumendo che l'istanza non può essere accolta "ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d), del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., approvato con Det. n. 366 del 5 luglio 2011. Secondo tale normativa sono infatti esclusi dall'accesso, per motivi inerenti alla riservatezza, "i documenti attinenti al rapporto assicurativo individuale, fatte salve le eccezioni previste dalla legge". Peraltro si ritiene che l'interesse ad accertare la reale situazione economica della ragazza, rappresentato nell'istanza, possa essere adeguatamente soddisfatto con la richiesta di redditi e dei rapporti lavorativi, fatta alle altre Amministrazioni… La documentazione richiesta potrà pertanto essere rilasciata solo in caso di disposizione dell'Autorità giudiziaria".

3. Con l'odierno gravame il ricorrente ha impugnato il diniego dell'INPS, deducendone l'illegittimità con un unico, articolato motivo, concernente violazione degli articoli 22 e seguenti della L. n. 241 del 1990, della relativa disciplina regolamentare, delle norme e dei principi in materia di accesso documentale, ed eccesso di potere per illogicità e carenza della motivazione, difetto di ragionevolezza e sviamento.

Ciò in quanto l'istanza presentata dal ricorrente è preordinata all'utilizzazione dei documenti in giudizio, al fine di tutelare gli interessi giuridici del richiedente. La giurisprudenza preponderante in materia, anche di questo TAR, conferma infatti come il diritto di accedere ai documenti amministrativi prevalga sull'esigenza di riservatezza ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura e la difesa di situazioni giuridicamente rilevanti del richiedente. In casi analoghi a quello in esame, è stata riconosciuta l'illegittimità di dinieghi di accesso dell'INPS, fondati sul disposto di cui all'art. 16/d) del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso.

Il ricorrente, per scrupolo difensivo, ha altresì impugnato il Regolamento INPS su citato, in particolare l'art. 16, lett. d), disposizione che si configurerebbe come preclusiva alla ostensibilità dei documenti richiesti.

Il ricorrente ha quindi concluso per l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento dell'atto impugnato, e per l'accertamento del diritto di accedere ai documenti richiesti, con la condanna dell'INPS a esibire e rilasciare copia degli stessi.

4.L'INPS si è costituito per resistere.

5.Nella camera di consiglio del 20.9.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che di seguito si esporranno.

6.1. Gli enti pubblici titolari di dati reddituali (nella fattispecie estratto conto contributivo o altra documentazione dalla quale risultino eventuali rapporti lavorativi) sono obbligati a consentire l'accesso alla relativa documentazione, sempre che l'istanza di accesso sia motivata con l'esigenza di verificare la sussistenza dei presupposti di definizione delle condizioni economiche del soggetto nei confronti del quale si vanti una pretesa.

6.2. La "ratio" sulla quale si fonda tale indirizzo giurisprudenziale (ormai consolidato, con riferimento in particolare alle controversie tra coniugi e situazioni assimilabili - v., ad es., TAR Sardegna, sezione II, sent. n. 757/2022, e sezione I, n. 279/2022 e, ivi, riferimenti giurisprudenziali ulteriori - , e richiamabile anche in casi come quello qui esaminato, in relazione al mantenimento della figlia ormai maggiorenne e indipendente economicamente) risiede sia sul rilievo della necessità dell'elemento di conoscenza suindicato per la difesa degli interessi del soggetto coinvolto in un giudizio (venendo così in rilievo il fattore legittimante l'interesse all'accesso), sia sulla assenza - nel bilanciamento tra le posizioni soggettive coinvolte - di interessi antagonisti assistiti da esigenze particolari di riservatezza o comunque meritevoli di maggiore protezione.

6.3. L'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari - ma discorso analogo va fatto con riguardo alla documentazione relativa a rapporti contributivi e assicurativi con l'INPS (v. anche la decisione del 23.6.2020 della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la PCM) - , può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. c.p.c. e 492-bis c.p.c., e, più in generale, dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia. È quindi confermata la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla L. n. 241 del 1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare (conf., di recente, TAR Catania, sez. I, 11.4.2023, n. 1205: in quella controversia era stato accolto il ricorso di un cittadino averso il diniego dell'INPS alla sua richiesta di rilascio di copia dell'estratto conto previdenziale della figlia e dell'ex moglie. Il ricorrente aveva inoltre chiesto di sapere se la figlia fosse beneficiaria del reddito di cittadinanza, con indicazione della data di decorrenza e dell'importo. La richiesta era giustificata da necessità difensive nel procedimento instaurato dalla figlia nei confronti dei genitori per ottenere un assegno di mantenimento, ma l'INPS aveva ritenuto prevalente l'esigenza di riservatezza delle controinteressate).

6.4. Pare poi opportuno rammentare che la giurisprudenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che:

- sui "rapporti tra l'accesso difensivo e i metodi di acquisizione probatoria previsti dal codice di procedura civile, le argomentazioni depongono nel senso della complementarietà. (…) L'accesso difensivo ha una duplice natura giuridica, sostanziale e processuale. La natura sostanziale dipende dall'essere, l'accesso, una situazione strumentale per la tutela di una situazione giuridica finale (Adunanza plenaria n. 6/2006); la natura processuale consiste nel fatto che il legislatore ha voluto fornire di 'azione' la 'pretesa' di conoscenza, rendendo effettivo e, a sua volta, giuridicamente tutelabile e giustiziabile l'eventuale illegittimo diniego o silenzio (v. l'art. 116 cod. proc. amm.). Viceversa, gli strumenti di acquisizione probatoria del c.p.c. si muovono esclusivamente sul piano e all'interno del processo; sono assoggettati alla prudente valutazione del giudice; eventuali rigetti

non sono autonomamente impugnabili o ricorribili, potendo gli eventuali vizi dell'istruttoria rilevare come motivi di impugnazione della sentenza" (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2020, n. 19);

- con riferimento poi all'onere probatorio da assolvere da parte dell'istante in merito all'esigenza difensiva e al correlato potere di sindacato dell'amministrazione (e del giudice dell'accesso), "questa Adunanza plenaria ha escluso che possa ritenersi sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa l'appena descritto nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa. La pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione o allo stesso giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso.

Certamente, ove l'istanza di accesso sia motivata unicamente, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L. n. 241 del 1990, con riferimento ad esigenze difensive di un particolare giudizio e il giudice di quella causa si sia già pronunciato sull'ammissibilità o, addirittura, sulla rilevanza del documento nel giudizio già instaurato, la pubblica amministrazione e, in sede contenziosa ai sensi dell'art. 116

c.p.a., il giudice amministrativo dovranno tenere conto di questa valutazione, sul piano motivazionale, ma sempre e solo per valutare la concretezza e l'attualità del bisogno di conoscenza a fini difensivi, nei termini si è detto, e non già per sostituirsi ex ante al giudice competente nella inammissibile (…)" (così Cons. Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 5 - conf., più di recente, Consiglio di Stato, III, n. 3451 del 2023).

6.5. Non va poi dimenticato che, in tema di accesso ai documenti amministrativi, le necessità difensive, riconducibili all'effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost., devono ritenersi prevalenti, di regola, rispetto a quelle della riservatezza, e che l'applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata qualora vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, etc.) ovvero dati sensibilissimi, ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato; in questi casi, infatti, l'accesso è consentito a particolari condizioni, nello specifico disciplinate dall'art. 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della Privacy), secondo cui, quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 139/2018).

6.6. Alla luce delle argomentazioni suesposte, nel caso in esame non sussistevano i presupposti per opporre il diniego impugnato che, pertanto, dev'essere annullato. La esibizione della documentazione richiesta corrisponde a un chiaro interesse del ricorrente, giuridicamente qualificato poiché funzionale alle esigenze difensive adeguatamente evidenziate nella istanza e meritevoli di tutela.

Il ricorso è fondato e come tale va accolto.

Per l'effetto, va dichiarato l'obbligo dell'INPS - Direzione provinciale di Cagliari, in persona del legale rappresentante "pro tempore", di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, ove possibile con modalità telematiche, previo rimborso delle spese di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso suindicata, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.

Condanna l'INPS a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre ad accessori come per legge.

Si dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e la figlia.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente, Estensore

Tito Aru, Consigliere

Oscar Marongiu, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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