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Sentenza

L'ascolto del minore nelle cause di separazione e divorzio: l'istituto giuridico non è un atto istruttorio, ma un diritto personalissimo, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire sulle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare. In particolare, attraverso tale diritto, che costituisce al tempo stesso primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore, è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo.
L'ascolto del minore nelle cause di separazione e divorzio: l'istituto giuridico non è un atto istruttorio, ma un diritto personalissimo, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire sulle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare. In particolare, attraverso tale diritto, che costituisce al tempo stesso primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore, è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo.
Cass. civ., sez. I, ord., 21 novembre 2023, n. 32290
Presidente Genovese - Relatore Russo

Secondo la Suprema Corte, nel caso in esame, la Corte d'appello aveva ampiamente spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto di non ascoltare le due minori, di età inferiore a quella presuntiva del discernimento: le piccole, infatti, erano già state ascoltate, fuori dalle aule di giustizia, da una psicologa e in base a quanto emergeva dagli atti le stesse non erano in grado di esprimere in maniera libera e autonoma le loro opinioni in sede giudiziaria. Tale decisione, inoltre, non era assolutamente in contrasto con l'affermazione contenuta nelle relazioni del servizio sociale che le bambine avessero uno sviluppo psicologico e cognitivo nella norma; anzi, a detta degli Ermellini, l'affermazione de qua consolidava e convalidava il ragionamento espresso dai giudici di seconde cure e cioè che si trattava di due bambine, di anni dieci al momento del processo d'appello, che per quanto aventi uno sviluppo cognitivo nella norma, non avevano ancora raggiunto un discernimento sufficiente ad esprimersi innanzi al giudice.

In conclusione, la Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse ampiamente motivato le ragioni per cui era giunta alla conclusione che fosse un mezzo migliore per recepire le istanze e le esigenze delle minori quello dell'ascolto indiretto tramite cioè la psicologa dei servizi sociali.
Avv. Antonino Sugamele

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