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Sentenza

Separazione personale: Il dovere di assistenza materiale tra i coniugi perdura nella fase di separazione.
Separazione personale: Il dovere di assistenza materiale tra i coniugi perdura nella fase di separazione.
Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 15-11-2021) 31-12-2021, n. 42146


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

Dott. SCALIA Laura - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13220/2018 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Appia Nuova, 288 presso lo studio dell'Avvocato Marco Angeletti, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avvocato Stefanino Casti, per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

P.R., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentata e difesa dall'Avvocato Gian Mario Fattacciu, per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 330/2017, pubblicata il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
Svolgimento del processo

1. Il signor A.E. ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d'appello di Cagliari, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da P.R., ed in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 3590/2015, pronunciata in un giudizio di separazione personale dei coniugi, ha determinato il contributo al mantenimento dei figli della coppia, N. e L., per il periodo dal (OMISSIS) all'(OMISSIS), in Euro 1.000,00, provvedendo, altresì, a fissare per il medesimo periodo il contributo alle spese straordinarie al 50%, previa integrazione del dispositivo di primo grado, ed ha quantificato l'assegno di mantenimento, negato dal primo giudice, in favore del coniuge, in Euro 1.500,00 mensili dal (OMISSIS), epoca di introduzione del giudizio di separazione, all'(OMISSIS) in cui venivano adottati i provvedimenti presidenziali in sede di divorzio.

2. La Corte d'appello - assunti i redditi dei coniugi, come ricostruiti dalla disposta consulenza tecnica di ufficio, a parametro delle disponibilità della famiglia durante la convivenza, evidenziata l'incongruenza rispetto ai primi delle emergenze degli estratti conto e delle carte di credito in uso ad A. e dei versamenti effettuati in conto corrente, valorizzate le partecipazioni al capitale sociale e le spese allegate, nella loro capacità di esprimere il reddito dell'obbligato - ha ritenuto l'elevato tenore di vita della coppia e quindi riconosciuto al coniuge richiedente l'assegno, in ragione del carattere inadeguato al suo mantenimento dei redditi altrimenti goduti.

3. Resiste con controricorso P.R..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell'art. 156 c.c., comma 1, in ordine alla sussistenza in astratto del diritto della signora P. all'assegno di mantenimento.

Si deduce in ricorso che in materia di assegno di mantenimento nel giudizio di separazione, sull'onda della sentenza di questa Corte n. 11504 del 2017, la mancanza di redditi adeguati non debba più essere raffrontata al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma alla capacità di auto-sostentamento dei coniugi, del tutto mancante nella sentenza impugnata.

Se in sede di divorzio non si attribuisce più rilevanza al tenore di vita, tanto deve valere, e a maggior ragione, in sede di separazione ai sensi dell'art. 156 c.c., in cui si dà rilievo ai redditi attuali dell'obbligato.

In ogni caso l'onere di dimostrare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e lo squilibrio tra le posizioni economiche delle parti grava sul coniuge che ha allegato di non avere redditi adeguati.

La richiedente non ha assolto all'indicato onere di prova, limitandosi a dedurre un elevato tenore di vita durante il matrimonio e la Corte d'appello ha omesso di valutare il mancato assolvimento dell'indicato onere, supplendo alle mancanze della parte richiedente in forza di presunzioni svincolate dagli elementi contabili a disposizione ed assumendo, erroneamente, a parametro, il reddito medio mensile dell'obbligato relativo all'anno 2008.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in ordine all'intervenuta attribuzione al ricorrente di un reddito superiore a quello dichiarato fiscalmente.

La Corte d'appello, pur avendo a disposizione gli esiti delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, la consulenza tecnica di ufficio e tutta la documentazione fiscale e bancaria prodotta dalle parti, aveva ricostruito la situazione reddituale del ricorrente attribuendole una consistenza di gran lunga superiore a quella effettiva, facendo eccessivamente ricorso a presunzioni.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in ordine alla omessa valutazione dei propri redditi medi netti mensili relativi agli anni 2009-2013, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli.

La Corte d'appello aveva desunto il tenore di vita limitandosi a valutare il solo reddito netto mensile dell'anno 2008 là dove i redditi di A. negli anni successivi avevano subito "un evidente crollo".

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in merito all'omessa valutazione della "brevissima" durata della convivenza coniugale, ai fini della determinazione dell'assegno in favore del coniuge, avendo i coniugi contratto matrimonio il (OMISSIS) ed il ricorrente proposto domanda per la separazione personale davanti al tribunale il (OMISSIS).

5. La controricorrente deduce in via preliminare l'inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c., n. 1 dell'avverso mezzo nella non specificità dei motivi proposti al fine di determinare il superamento del costante orientamento di questa Corte, nell'ulteriore rilievo che controparte (motivi nn. 2, 3 e 4) ha dedotto una nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 senza mai indicare un siffatto vizio, quanto, e piuttosto, l'omissione di fatti decisivi su cui la sentenza aveva svolto invece un completo esame.

6. Il primo motivo è inammissibile là dove denuncia del giudizio di determinazione dell'assegno di mantenimento, come effettuato dalla Corte d'appello di Cagliari, la violazione del principio di auto-responsabilità che, affermato nella ordinanza di questa Corte n. 11504 del 2017, in materia di assegno divorzile, deve trovare applicazione anche quanto all'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione personale dei coniugi.

6.1. I giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione del diverso principio che, costante nell'affermazione di questa Corte, vuole che per il riconoscimento dell'assegno in sede di separazione ex art. 156 c.c., i redditi adeguati al mantenimento, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, debbano essere individuati in rapporto con il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 16/05/2017, n. 12196; Cass. 24/06/2019, n. 16809).

Ecco che il richiamo, operato in ricorso, al diverso principio dell'auto-responsabilità - come declinato da Cass. 1504 del 2017, e successivamente modificato, per distinzione, a far data da Cass. SU n. 18287 del 11/07/2018, nella valorizzata composita funzione dell'assegno divorzile (assistenziale, perequativa e compensativa) e nell'affermata duplicità della fase di accertamento, incidente ora sull'an ed ora sul quantum - è destinato a valere tra gli ex coniugi rispetto ai quali il vincolo matrimoniale sia cessato, in applicazione del principio costituzionale di solidarietà, e non in materia di separazione personale, là dove il mero allentamento di quello stesso vincolo sostiene la permanente sussistenza del dovere di assistenza materiale tra i coniugi.

L'errata individuazione del principio che si vorrebbe di governo della materia vale, come rilevato dalla controricorrente, a rendere del tutto sfocato il proposto motivo che diviene inammissibile perchè sortisce l'effetto di non intercettare l'indirizzo costante di questa Corte e che rivela del primo l'incapacità a provocare ogni mutamento, in mancanza di deduzioni specifiche, pertinenti e puntuali ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

6.2. Nel resto il motivo è generico là dove contesta l'inosservanza da parte della Corte territoriale dell'onere della prova gravante sul richiedente quanto allo squilibrio economico dei coniugi ed al tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Come da tempo ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto al mantenimento, in seguito a separazione personale, sorge non solo quando il coniuge beneficiario incolpevole versa in stato di bisogno, ma anche quando i redditi dello stesso non sono adeguati a sostenere il tenore di vita tenuto in precedenza; la prova della ricorrenza di tali estremi, che incombe su chi chiede il mantenimento, non deve essere necessariamente specifica e diretta, essendo sufficiente che venga dedotta anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito e sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (Cass. 17/02/1987, n. 1691; Cass. 24/04/2007, n. 9915).

Il ricorrente deduce la mancata osservanza dell'onere probatorio che incombe sul richiedente l'assegno di mantenimento in punto di divario reddituale tra i coniugi e tenore di vita senza meglio contestare, però, quanto al primo, il difetto di ogni suo presupposto, in ragione della sussistenza di redditi adeguati in capo alla richiedente per indicazione dei beni che evidenzino l'infondatezza della domanda, e, quanto al secondo, le ragioni del suo diverso e rilevante atteggiarsi in peius, il tutto nell'ambito di un giudizio che resta di fatto e che, come tale, è riservato al giudice del merito ed è censurabile in cassazione per omessa valutazione di fatti decisivi ai fini del giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lasciando altrimenti residuare mere alternative letture di merito non deducibili in cassazione.

6.3. La Corte cagliaritana, in corretta applicazione dell'indicato principio, ricostruisce puntualmente la congruità dei mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente e la disponibilità economico-patrimoniale dell'altro per un apprezzamento che coinvolge, con le risultanze della documentazione in atti ogni elemento utile.

A tal fine i giudici di appello debitamente si diffondono nella motivazione ricostruendo anche i redditi da lavoro autonomo di A., quali i compensi di amministratore delle società (OMISSIS) sas, (OMISSIS) S.p.A., stabilendone la consistenza in termini di congruenza e verosimiglianza nel rapporto con i compensi percepiti dall'obbligato per omologhe cariche ed in ragione del fatturato delle società di riferimento e dei loro sviluppi sul mercato, con attribuzione al coniuge obbligato e tanto al di là delle risultanze fiscali.

Sostiene le conclusioni raggiunte dalla Corte d'appello un argomentare che, debitamente, muove dalle risultanze sull'ammontare di quegli emolumenti acquisite in sede penale, per i risvolti ivi avuti dalle vicende relative alle società di A., evidenziando quindi i giudici di appello il rilievo meramente fiscale dei diversi esiti della documentazione sui redditi (così per l'attribuzione degli utili della (OMISSIS) al 50% tra i coniugi) e correlando quanto in tal modo ottenuto, con gli accertamenti condotti, in primo grado, dal nominato consulente d'ufficio, in un complessivo raffronto tra "dichiarazioni" e "spese", per un giudizio sostenuto dai criteri di proporzionalità e congruenza (pp. 14-18 sentenza).

7. Il secondo ed il terzo motivo possono trattarsi congiuntamente perchè, entrambi, relativi al tema della prova, sono inammissibili.

In materia di ricorso per cassazione l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare non è sindacabile in sede di legittimità, restando invece riservato alla cognizione del giudice di merito, salva la censurabilità attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 12/10/2017, n. 23940).

Quanto resta sindacabile in cassazione è, invece, l'errore di percezione che cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell'art. 115 medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. 12/04/2017, n. 9356; Cass. 24/10/2018, n. 27033).

Ecco che i motivi sono inammissibili perchè, pur denunciando la violazione di norma processuale integrativa della nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, così come espressamente richiamato nei motivi, essi contestano, nella sostanza, la valutazione di merito data alle prove documentali sui redditi dalla Corte d'appello, che ha esaminato, anche e peraltro, di contro a quanto dedotto infondatamente in ricorso, le annualità indicate nel motivo (p. 17).

7.1. La puntuale contestazione delle voci di reddito urta, altresì, con il principio per il quale in tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 20/01/2021, n. 975; Cass. 12/01/2017, n. 605), per modalità compatibili con una stima che si affidi, anche, a criteri presuntivi e che non richiede l'analitica ricostruzione delle contrapposte posizioni.

7.2. Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato con funzione tipicamente fiscale nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie che, nei giudizi relativi all'attribuzione o alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, restano integrate dall'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato (Cass. 16/09/2015, n. 18196; vd. Cass. 24/02/2017, n. 4860), evidenze valorizzate nell'impugnata sentenza come supra, sub n. 6.3., indicato.

8. Il quarto motivo è infondato.

In materia di separazione personale, il diritto al godimento di un assegno di mantenimento non è definito dalla durata della convivenza matrimoniale che resta, come tale, fuori dal parametro normativo, salvo che non venga in considerazione il caso, estremo, della inesistenza dell'affectio e tanto in ragione di un lasso di tempo, lungo il quale si è dispiegato il vincolo coniugale, così limitato da far dubitare della sua stessa costituzione.

La fattispecie in esame non è ascrivibile all'ipotesi estrema indicata, trattandosi di un legame matrimoniale durato cinque anni, o anche di più, in considerazione dell'epoca in cui è intervenuta la pronuncia di separazione personale.

La durata del vincolo coniugale, infondatamente invocata in ricorso come "brevissima", non consente pertanto di ascrivere la fattispecie in esame a quella dedotta.

Si è affermato in modo costante da questa Corte che, in tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva assoluta del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti, potendosi, al più, alla durata del matrimonio essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (Cass. 16/12/2004, n. 23378; Cass. 07/12/2007, n. 25618; Cass. 18/01/2017, n. 1162).

9. In via conclusiva il ricorso è infondato ed il ricorrente, A.E., va condannato a rifondere a P.R. le spese di lite che liquida secondo soccombenza come in dispositivo indicato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, A.E., a rifondere a P.R. le spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 15 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021
Avv. Antonino Sugamele

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