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Sentenza

Le spese per l'asilo nido non vanno preventivamente concordate. Si tratta di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussiste a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Le spese per l'asilo nido non vanno preventivamente concordate. Si tratta di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussiste a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 14-12-2021) 02-03-2022, n. 6799
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina - Presidente -

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere -

Dott. SCALIA Laura - Consigliere -

Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3178/2021 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Virgilio n. 8, presso lo studio dell'avvocato Lugi Parenti, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

N.M.M., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Libertà n. 10, presso lo studio dell'avvocato Giampaolo Balas, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8743/2020 del Tribunale di Roma, depositata il 17/6/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8743/2020, depositata in data 17/6/2020, ha confermato la decisione del Giudice di pace, che aveva respinto l'opposizione di B.F. avverso decreto ingiuntivo con il quale gli si era ingiunto di pagare a N.M.M. l'importo di Euro 1.646,91, a titolo di rimborso pro-quota (pari al 50%) delle spese straordinarie (per visite mediche specialistiche, effettuate tra il 2013 ed il 2014, e rette dell'asilo nido privato, relative ai mesi da marzo a giugno 2013) nell'interesse della loro figlia G., nata nell'agosto 2010, affidata ad entrambi i genitori e collocata preso la madre.

In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che il consenso sulle rette dell'asilo nido privato doveva ritenersi implicito, visto che l'obbligato aveva provveduto già spontaneamente al pagamento della retta di iscrizione e di quella di luglio 2013, nonchè aveva contribuito pro-quota al pagamento delle spese relative per gli anni successivi, mentre sulle visite mediche specialistiche (ortopediche, pediatriche e dermatologiche) l'appellante si era limitato a dedurre che egli avrebbe preferito rivolgersi al servizio sanitario nazionale ma non risultava che egli, a fronte dell'indiscussa necessità della minore (affetta da dermatite atopica ed essendo gli altri controlli del tutto normali rispetto all'età e per importi del tutto sostenibili dalle parti), avesse provveduto ad contattare il servizio pubblico nazionale; quanto poi al fatto che non si fosse tenuto conto di eventuali rimborsi ricevuti dalla N. per le spese suddette da parte di fondi aziendali (FISDE ed ARCA Enel), non vi era alcuna prova dell'importo di tali rimborsi, prova che doveva e poteva essere offerta dall'appellante, anche attraverso un semplice ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..

Avverso la suddetta pronuncia, B.F. propone ricorso per cassazione, notificato il 15/1/2021, affidato a un plurimo motivo, nei confronti di N.M.F. (che resiste con controricorso, notificato il 22/2/2021).

E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., "n. 5", dell'art. 115 c.p.c., in relazione alla mancata valutazione della documentazione offerta dal B. ("documenti nn. 24,25,26 allegati all'atto di citazione e nn. 37 e 38 allegati della memoria del 2016", attestanti rimborsi ricevuti dalla N., quale dipendente Enel, nel 2012 e 2013), accertante la sussistenza di rimborsi in favore della N., non contestati ed anzi confermati dalla stessa (la quale avrebbe ammesso l'esistenza di rimborsi, specificando che essi non eccedevano la quota del 50% di sua spettanza, o erano irrilevanti), nonchè la "di lui impossibilità di attuare l'affidamento condiviso per mancata conoscenza preventiva dei fatti", atteso che le stesse richieste di rimborso, in particolare delle spese per visite mediche, erano sempre postume rispetto all'effettuazione della stessa spesa., 2. La censura è inammissibile.

Invero, la doglianza investe un elemento valutativo riservato al giudice del merito, atteso che - nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., secondo cui la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi - spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (cfr., fra le altre, Cass. 11 giugno 2014, n. 13217; Cass. 3680/2019); invero, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 14627/2006; Cass. 24434/2016; Cass. 23934/2017).

Ora, il vizio motivazionale, laddove possa assumersi dedotto per effetto del riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5, presuppone l'omesso esame di fatto decisivo, che nella specie non sussiste, avendo il Tribunale esaminato i documenti prodotti, rilevando che, a fronte di spese necessarie e congrue rispetto alle disponibilità economiche delle parti, non emergeva, quanto alla contestazione sui rimborsi ricevuti dalla N. quale dipendente Enel, la prova della loro effettiva e certa entità in rapporto alle specifiche spese oggetto del giudizio. Peraltro, la circostanza dell'ammissione e non contestazione da parte della opposta, espressamente negata dalla controricorrente la quale ritrascrive quanto riportato nel primo atto difensivo (l'essere i rimborsi "inventati e fantasiosi"), non emerge neppure da quanto riportato in ricorso (avendo la N. al più ammesso che alcuni rimborsi vi erano stati ma concernevano la quota del 50% ad essa spettante).

Quanto poi alla seconda parte del motivo attinente alla mancata concertazione preventiva delle spese, la doglianza non coglie la ratio decidendi. Il Tribunale ha infatti ritenuto, nell'affermare che l'assenza di previo accordo dei genitori sulle spese straordinarie della minore non rilevava, trattandosi di spese necessarie e sostenibili, di fare applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. 16175/2015; Cass. 5059/2021) secondo cui "non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di arredamento della cameretta, stage per l'apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori".

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.400,00, a titolo di compensi, ed Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022
Avv. Antonino Sugamele

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