L'invadenza della suocera può essere causa di separazione?
Trib. Teramo, sent., 26 novembre 2021, n. 1052
Presidente Relatore Di Girolamo
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data [...] 2016, (omissis), premesso di avere contratto matrimonio a Roma il (omissis) con (omissis), da cui erano nati cinque figli (omissis), all'epoca tutti minorenni, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito per violazione dei doveri coniugali di assistenza morale e per lesione della propria integrità fisica. Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé; l'assegnazione della casa coniugale, costituita dalla villa di (omissis), di proprietà della suocera; l'assegno mensile a carico del coniuge per il mantenimento dei figli nella misura di Euro 8.000, oltre all'esclusivo carico delle spese straordinarie; l'assegno mensile per il proprio mantenimento nella misura di Euro 20.000 (ovvero di Euro 12.000. in caso di rigetto della domanda di addebito).
A sostegno delle domande, la ricorrente ha dedotto che:
- la vita matrimoniale, negli ultimi tre anni, era stata caratterizzata dall'assenza morale e dal disinteresse affettivo e sessuale del coniuge (particolarmente grave nel corso dell'ultima gravidanza) e da continue vessazioni psicologiche poste in essere da quest'ultimo di concerto con la sua famiglia d'origine, culminate nel grave episodio di violenza che aveva irreversibilmente compromesso il matrimonio, accaduto nel mese di (omissis), allorquando il marito l'aveva picchiata in presenza del primogenito (omissis), intervenuto a sua difesa;
- la famiglia, in costanza di matrimonio, aveva goduto di un elevatissimo tenore di vita, desumibile: dai frequenti viaggi in strutture di lusso in (omissis), in capitali europee - (omissis) ecc. - e in rinomate località turistiche italiane, oltre "settimane bianche" a (omissis) ed in altre famose stazioni sciistiche invernali; dalla disponibilità di numerose automobili di lusso - (omissis) ecc.-; dalla frequentazione di scuole private da parte dei figli, fin dalla scuola materna; dalla disponibilità di pregevoli complessi immobiliari in (omissis), e località turistiche italiane, intestati a società riferibili al marito;
- tale eccezionale benessere era stato assicurato in via esclusiva dalla fiorente attività imprenditoriale svolta dal marito (anche tramite intermediari), sia in Italia che all'estero, rivestendo la qualità di amministratore e/o socio di 15 società con le quali gestiva importanti complessi immobiliari (alberghi, centri commerciali ecc.) svolgendo, inoltre, attività di manager per conto di una società (omissis) che gestiva un aeroporto;
- in tale contesto, esclusa da ogni partecipazione all'attività professionale del coniuge, ostacolata da quest'ultimo e dai suoceri a svolgere attività lavorativa al di fuori dell'ambiente domestico, si era occupata a tempo pieno dei 5 figli, contribuendo alla crescita professionale ed economica del marito (che aveva seguito per dieci anni a (omissis), subendo la presenza invadente ed autoritaria della suocera che l'aveva sempre trattata come "ospite" della lussuosa villa famigliare, ingerendosi indebitamente nell'educazione dei figli.
Si è costituito (omissis), il quale, pur aderendo alla domande di separazione personale, affidamento e collocamento della prole, ha contestato i fatti posti a fondamento della richiesta di addebito e delle elevate pretese economiche della moglie ed ha concluso chiedendo: l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente fino alla data di scadenza (omissis) del contratto di comodato intercorso con i proprietari dell'immobile, con successivo trasferimento in altra abitazione di (omissis), con spese locative a suo carico; determinare l'assegno mensile dovuto per il mantenimento dei figli in complessivi Euro 1250 e quello in favore della moglie in complessivi Euro 750, oltre rivalutazione monetaria ISTAT. In particolare, il resistente ha dedotto che:
- se era vero che la coppia nei primi anni di matrimonio aveva goduto di un elevato tenore di vita, con frequenti viaggi all'estero e frequentazione, da parte dei figli, di scuole private a (omissis), era altresì vero che le sue attività commerciali avevano subito un brusco peggioramento, avendo usufruito del cd "scudo fiscale", introdotto dall'art. 13 bis del decreto-legge n 78/2009, in forza del quale aveva fatto rientrare ingenti somme di denaro dall'estero, le quali tuttavia erano state trattenute, in compensazione con pregressi debiti, dall'istituto di credito (omissis) incaricato di gestire l'operazione finanziaria e contro il quale aveva promosso un contenzioso presso il Tribunale di (omissis);
- la casa coniugale gli era stata concessa in comodato d'uso gratuito dai suoi genitori con scadenza al (omissis) ed era gravata dal vincolo (omissis) di destinazione negoziale in favore dei suoi "figli nati e nascituri" per atto pubblico n. .../2008;
All'esito dell'udienza di comparizione, il Presidente, sentiti i coniugi (i quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi), con ordinanza in data 08/03/2017, ha autorizzato gli stessi a vivere separati, fermo l'obbligo del reciproco rispetto; ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente, ordinando al resistente di allontanarsene; ha disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre; ha posto a carico del resistente l'assegno mensile di Euro 1.500 a titolo di mantenimento della ricorrente e l'ulteriore assegno di Euro 1.500 per il mantenimento dei figli; ha posto le spese straordinarie necessarie per i figli a carico esclusivo del padre.
Tali statuizioni, a seguito del reclamo proposto dalla ricorrente, sono state modificate dalla Corte di Appello di (omissis) con decreto in data [...], in forza del quale l'assegno mensile dovuto dal (omissis) per il mantenimento dei 5 figli è stato aumentato ad Euro 5.000 e quello per il mantenimento della moglie ad Euro 3.000, sul rilievo dell'inadeguatezza degli importi stabiliti dal Presidente del Tribunale a consentire alla (omissis) ed ai figli della coppia di mantenere un tenore di vita anche lontanamente paragonabile a quello pregresso.
Passato il procedimento alla fase contenziosa, sono state espletate le prove per interpello e per testi ed è stata acquista la copiosa documentazione in atti. Inoltre, su richiesta del resistente, con ordinanza istruttoria in data 8/8/2018, l'assegno dovuto dal resistente in favore della prole è stato ridotto ad Euro 500 per ciascun figlio e quello dovuto per il mantenimento della moglie ad Euro 1.500. Infine, con ordinanza del Pres. istr in data [...], su richiesta di parte ricorrente sono stati disciplinati i tempi e le modalità di frequentazione e permanenza delle figlie minori presso il padre; è stata dichiarata inammissibile la richiesta della ricorrente di modifica delle condizioni economiche della separazione; è stata rigettata la richiesta, avanzata dal resistente, di versamento diretto ai figli maggiorenni dell'assegno di mantenimento dovuto dal resistente; è stata disposta l'audizione del figlio maggiorenne (omissis), in ordine alla sua indipendenza economica, dedotta dal padre.
All'udienza del 12 maggio 2021, tenuta in presenza su espressa richiesta del resistente al fine di sentire il figlio (omissis), la causa è stata riservata alla decisione del Collegio, con i termini ex art. 190 c.p.c., dandosi atto dell'assenza del ragazzo.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando all'esame della domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, il grave episodio di violenza fisica sopra riportato - da solo sufficiente a fondare la responsabilità della crisi coniugale in capo al coniuge che ne è stato l'autore - ha trovato positivo riscontro nelle emergenze probatorie acquisite nel corso dell'istruttoria.
In particolare, il figlio (omissis) (all'epoca di anni omissis), nel corso dell'esame testimoniale, ha confermato che il [...] 2016 ha assistito ad un'accesa discussione tra i genitori, scaturita dal risentimento della madre per l'indebita intromissione della suocera nell'educazione dell'ultimogenita (omissis), sfociata nell'aggressione violenta del padre, il quale, all'improvviso, ha afferrato la moglie tirandole i capelli e stringendole il collo, fino a quando non è stato fermato dal suo immediato intervento per separare fisicamente i genitori.
Tale testimonianza deve ritenersi sicuramente attendibile, non tanto (e non solo) perché non contestata dalle parti, quanto (e soprattutto) perché (omissis), avendo (omissis) anni ed essendo molto legato ad entrambi i genitori, ha riferito un fatto traumatico ("non voglio parlare molto di questo episodio"), di cui ha conservato nel tempo un ricordo nitido e non alterato dal coinvolgimento emotivo, come si può desumere dalla lucidità, precisione e completezza della narrazione che è apparsa sofferta ma scevra da risentimento verso l'uno o l'altro genitore.
Inoltre, per completezza, va evidenziato che la continua ingerenza della suocera, proprietaria della lussuosa villa coniugale, nel ménage famigliare e soprattutto nell'educazione dei figli è circostanza pacificamente acclarata attraverso le dichiarazioni testimoniali rese da alcune delle numerose "tate" che a tempo pieno hanno collaborato nella gestione della prole (cfr. testimonianze di (omissis): "... nel periodo in cui ho lavorato presso la coppia la Sig.ra (omissis) influiva sull'atteggiamento che la Sig.ra (omissis) doveva avere coi figli, nel senso che dava indicazioni su ciò che i bambini dovevano mangiare, portava lei la spesa, comperava lei la carne, portava a casa il pranzo per il figlio e si accertava, telefonando, se quanto da lei portato era stato mangiato e dato ai bambini"; omissis: "Ricordo che la Sig.ra (omissis) chiamava spesso a casa e parlava con la Sig.ra (omissis); chiamava anche me sul cellulare personale. Non sentivo, chiaramente, cosa dicesse alla nuora. Preciso che mi chiamava più volte "ossessionandomi", sia sul fisso di casa che sul cellulare. Mi chiedeva se la piccola (omissis) avesse mangiato e se fosse stata lavata"; (omissis): "Posso dire che la suocera faceva pesare alla nuora il fatto che fosse lei ad essere proprietaria della casa coniugale, nel senso che la suocera dava indicazioni su come comportarsi dentro casa, anche sul togliersi le scarpe prima di entrare in casa"; (omissis): "È vero. La suocera chiamava spesso anche me per sapere se i bambini avessero mangiato, se fossero stati lavati etc. Posso riferire come innanzi che la suocera era molto presente, anche troppo secondo me, e si interessava tanto dei nipoti"), dichiarazioni sostanzialmente avvalorate anche dalla testimonianza resa dal teste di parte resistente (omissis), amico di famiglia, il quale ha confermato che la suocera era una "nonna molto presente".
L'accertata condotta di violenza fisica in danno della moglie si risolve - a parte ogni considerazione sulla prevaricazione morale del marito, in ciò sostenuto dalla forte presenza dei componenti della sua famiglia di origine - in una violazione talmente grave degli obblighi nascenti dal matrimonio, da giustificare, di per sé, la pronuncia di addebito della separazione.
Per consolidata giurisprudenza "Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei" (cfr., da ultimo Cass. 3925/2018).
Si è precisato, inoltre, che "Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale" (cfr. Cass. 7388/2017).
In conclusione, alla luce del citato orientamento giurisprudenziale e delle emergenze probatorie evidenziate, va pronunciato l'addebito della separazione a (omissis) per avere assunto condotte gravemente lesive dell'integrità morale e fisica del coniuge, in palese violazione dei doveri che derivano dal matrimonio. Passando alle statuizioni inerenti la prole, va premesso che, nelle more del processo, i figli (omissis), (omissis) e (omissis) sono diventati maggiorenni seppur economicamente non indipendenti, sicché gli stessi sono liberi di autodeterminarsi nella frequentazione dei genitori mentre per (omissis) e (omissis), ancora minorenni, vanno senz'altro confermati, in linea con le richieste delle parti, il regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, e la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre come stabiliti nella recente ordinanza di modifica delle condizioni della separazione, pronunciata dal Pres. Istr. in data [...].
Conseguentemente, va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, già disposta con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. in data 8 marzo 2017, senza che possa rilevare in questa sede il contratto di comodato intercorso tra il (omissis) (comodatario) e sua madre (proprietaria dell'immobile ), in applicazione del consolidato principio di diritto espresso dalle SU nella nota sentenza n. 20448/2014 ("Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all'assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha - in assenza di una espressa indicazione della scadenza - una durata determinabile "per relationem", con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall'insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (nella specie, relative a figli minori) che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile"), seguita dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass.17071/2015; Cass.2771/2017).
Passando all'esame delle questioni economiche relative al mantenimento della prole e della moglie, giova preliminarmente soffermarsi, trattandosi di elemento valutativo pregiudiziale, sul tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, per poi procedere all'accertamento della attuale situazione economica del (omissis), risultando pacifico lo stato di disoccupazione della moglie, conseguente ad una scelta effettuata dai coniugi durante la vita matrimoniale. Sul primo punto, va senz'altro affermato che la coppia, in costanza di matrimonio, ha goduto di un tenore di vita elevatissimo, risultando incontroverso che;
- nel primo decennio del matrimonio, i coniugi hanno abitato a (omissis), per trasferirsi successivamente nella villa di (omissis), servita da domestici e giardiniere;
- i figli, fin dalla prima infanzia a (omissis), hanno frequentato scuole private;
- la famiglia era solita fare costosi viaggi e vacanze in rinomate località turistiche non solo italiane ma anche estere (omissis ecc.), utilizzava varie automobili lussuose (omissis) e beneficiava di regali pregiati.
Tale agiata condizione famigliare è stata assicurata dai proventi della florida attività imprenditoriale del marito, titolare (unitamente alla sua famiglia di origine) di quote di numerose società operanti sia in Italia (circa 15) che all'estero nel settore turistico-alberghiero ed immobiliare.
La rilevanza economica di tale attività imprenditoriale è evincibile, per quanto concerne il ramo societario estero, dal contenuto dell'atto di citazione promossa, dinanzi al Tribunale di (o missis), dallo stesso (omissis) nei confronti della (omissis) per il risarcimento dei danni (quantificati in 5 milioni di euro) cagionati dalla dedotta mala gestio dell'incarico di regolarizzazione delle attività commerciali svolte all'estero, in adesione al cd "scudo fiscale "(introdotto dall'art. 13 bis del DL 15/12/2009 n. 78).
Dal suddetto atto, per quanto di interesse nel giudizio, si apprende che: il (omissis) si era rivolto all'istituto di credito" affinché procedesse - in maniera del tutto anonima e riservata - al rimpatrio ex lege di capitali detenuti all'estero .."; tali capitali vennero depositati sul conto corrente intestato al (omissis) cd "scudato" (coperto da segretazione al fine di sottrarlo alla segnalazione e controllo dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza), sul quale era stata accreditata la somma di Euro 2.031.400,00; inoltre, la banca aveva concesso a società estere partecipate dal (omissis) consistenti finanziamenti (Euro 350 milioni alla (omissis) S.r.l.; Euro 350 milioni alla (omissis) S.r.l. e Euro 350 in favore (omissis) S.r.l.), tutti garantiti da fideiussioni personali del (omissis).
Rilevano, inoltre, le consistenti fideiussioni bancarie prestate dai coniugi in favore della società svizzera (omissis) per 7.180 franchi con atto pubblico del 27/10/2010 e per 11.700 franchi con scrittura privata del 13/10/2015, anch'esse sintomatiche della grande capacità economica - finanziaria del (omissis), stante lo stato di disoccupazione della moglie.
Il resistente, pur ammettendo di avere avuto un florido periodo imprenditoriale in costanza di matrimonio, ha dedotto che, successivamente, i suoi proventi si erano drasticamente ridotti per la crisi del settore, chiedendo ed ottenendo, come sopra ricordato, la riduzione del mantenimento stabilito dalla Corte di Appello in favore della moglie e dei cinque figli.
Orbene, pur volendo concedere che vi sia stata nel tempo una contrazione dei guadagni imprenditoriali, va evidenziato che il (omissis) ha continuato a svolgere in Italia e all'estero una intensa e redditizia attività commerciale.
Tale conclusione si fonda, al di là delle inattendibili ed elusive dichiarazioni fiscali (come può evincersi anche dal modus operandi del (omissis) in occasione dell'adesione al cd" scudo fiscale"), dalle indagini tributarie disposte in corso di causa. Ed invero, dalla relazione della Guardia di Finanza di (o missis) in data 11 luglio 2019 risulta che il resistente è rappresentante di diverse società ed ha partecipazioni societarie in 11 società di capitali operanti in Italia (omissis) e due società di capitali estere (omissis).
Ciò posto, in ordine al mantenimento della prole, va innanzitutto rilevato che i tre figli maggiorenni, conviventi con la madre, in quanto studenti, non sono economicamente indipendenti.
Tale conclusione è estensibile anche al primogenito (omissis), di anni 21, non potendosi condividere la tesi del resistente secondo cui il ragazzo avrebbe raggiunto l'indipendenza economica, percependo un reddito pari ad Euro 7.011,51 in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, oltre al compenso di Euro 12.000 per la carica di amministratore, attività svolte in favore di società facenti capo allo stesso (omissis).
Tale ricostruzione, invero, è del tutto incompatibile con il pacifico status di studente universitario e con la giovane età di (omissis), il quale ha sempre avuto la madre quale genitore di riferimento e mantenuto nella casa coniugale la principale abitazione, sicché anche la documentazione allegata dal resistente a sostegno del proprio assunto deve ritenersi scarsamente attendibile, valutando la mancata presentazione del ragazzo all'udienza fissata per la sua audizione come dettata dalla comprensibile decisione di non essere coinvolto nelle vicende economiche dei genitori.
Conclusivamente sul punto, tenuto conto dell'elevato tenore di vita dei figli in costanza di matrimonio, delle loro oggettive necessità di vita, di studio e di svago, correlate all'età, dei maggiori tempi di permanenza delle figlie minori presso la madre, dei cospicui redditi del padre e delle scarse risorse economiche della madre (come sopra detto disoccupata), appare equo e proporzionale confermare l'assegno mensile di Euro 5.000 (in ragione di Euro 1000 per ciascun figlio) già stabilito dalla Corte di Appello nel richiamato decreto in data 19.9.2017, oltre rivalutazione monetaria Istat, fermo restando a carico esclusivo del padre l'onere delle spese straordinarie, come stabilito in via provvisoria ed urgente nell'ordinanza presidenziale in data 8/3/2017, spese da individuare, in difetto di diverso accordo tra i coniugi, sulla scorta del Protocollo d'Intesa con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) in data [...]. Va disattesa, inoltre, la reiterata richiesta del (omissis) di versamento dell'assegno di mantenimento direttamente ai figli maggiorenni, per le ragioni già illustrate nell'ordinanza istruttoria in data 27/1/2021 (di rigetto di analoga istanza), secondo cui il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio (come nel caso di specie), di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore convivente (cfr. Cass. 25300/2013 e da ultimo Cass. 29977/2020). Passando alla richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente, va premesso che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché "i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156, c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere, considerate le capacità dell'obbligato, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, tra i presupposti dell'assegno di divorzio (giurisprudenza costante, cfr. da ultimo Cass. 1162 del 2017; Cass. 12196 del 2017). Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, con l'espressione "redditi adeguati", la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (cfr. Cass. 2007 n 9915); tale dato, tuttavia, richiede un ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita; l'esito negativo di detto accertamento, impone, poi, di procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (art. 156, comma 2, c.c.), quali ad esempio la durata della convivenza. In tale valutazione deve tenersi conto dell'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, la quale viene in rilievo ove venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore, individuale ed ambientale e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (cfr. da ultimo Cass. 5817 del 2018). Nella fattispecie può ritenersi pacificamente acclarato che i coniugi, in costanza di matrimonio hanno avuto un elevatissimo tenore di vita (il quale costituisce, come sopra detto, uno dei parametri per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione ex art. 156 c.c.), assicurato in via esclusiva dall'attività imprenditoriale del marito, di cui si è sopra dato conto. All'attualità, il (omissis) continua a svolgere, sia in Italia che all'estero, la medesima attività d'impresa, risultando titolare di numerose partecipazioni societarie (in 13 società di capitali) e rivestendo la carica di rappresentante di diverse società (cfr. relazione della Guardia di Finanza) mentre la ricorrente, la quale si è sempre occupata nel corso del matrimonio del ménage famigliare e della cura dei cinque figli, è disoccupata ed ha scarse probabilità di inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro, in ragione sia dell'età di anni (omissis), sia del notorio stato di crisi occupazionale.
In conclusione, valutando comparativamente le situazioni economiche dei coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio (i coniugi si sono sposati nel 1999) e delle ragioni del suo naufragio (imputabili al resistente), va confermato il diritto della ricorrente all'assegno di mantenimento nella congrua misura di Euro 3.000, come stabilito nel richiamato decreto della Corte di Appello, oltre rivalutazione monetaria Istat.
Le spese processuali seguono la soccombenza del resistente e vanno liquidate, come da dispositivo, in favore dello Stato italiano, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (omissis), con addebito a quest'ultimo;
2) conferma l'ordinanza presidenziale in data 8 marzo 2017 in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, alla collocazione prevalente delle stesse presso la madre ed all'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale di (omissis);
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori secondo le modalità impartite nell'ordinanza istruttoria in data 27/1/2021;
4) conferma, in ordine al mantenimento dovuto dal resistente per i tre figli maggiorenni ed economicamente non indipendenti e per le due figlie minorenni, l'assegno mensile di Euro 5.000, stabilito nel decreto della Corte di Appello di (omissis) in data [...], oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
5) pone a carico esclusivo del resistente le spese straordinarie necessarie per la prole, da individuare, in difetto di diverso accordo tra i coniugi, sulla scorta del Protocollo d'Intesa con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) in data [...] 2018;
6) conferma, in ordine al mantenimento della ricorrente, l'assegno mensile di Euro 3.000, stabilito nel predetto decreto della Corte di Appello, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
7) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali nella misura di Euro 5.000, oltre rimb. forf. ed accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato Italiano;
8) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
06-04-2022 19:45
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