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Sentenza

Assegno divorzile. Morte del ricorrente (obbligato). Cosa succede? Cessa la materia del contendere? La questione rimessa alle Sezioni Unite.
Assegno divorzile. Morte del ricorrente (obbligato). Cosa succede? Cessa la materia del contendere? La questione rimessa alle Sezioni Unite.
Cass. civ., sez. VI, ord. interlocutoria, 20 gennaio 2022, n. 1814

Presidente Ferro – Relatore Caiazzo

Rilevato che:

il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettò il ricorso proposto da C.U. avverso il decreto emesso il 12.3.19 tendente ad ottenere la revoca dell'assegno divorzile di Euro 2240,00 mensili a favore di T.M.P. sul presupposto che quest'ultima aveva raggiunto la sufficienza economica dopo la sentenza di divorzio del 13.6.13; il Tribunale ritenne che non era stata provata la stabile convivenza della T.con un compagno e che era irrilevante il godimento della quota di TFS percepito dall'ex marito in quanto non idonea ad alterare l'equilibrio dei rapporti economici tra le parti;

con decreto del 29.11.19, la Corte d'appello di Messina ha accolto parzialmente il reclamo del C. riducendo l'assegno divorzile mensile alla somma di Euro 500,00, osservando che: a)ricorrevano fatti nuovi ex art. 710 c.p.c., consistenti nell'aver l'ex-moglie percepito la somma di Euro 400.000,00 per la vendita della casa comune -avendone incassato la quota del 50%- unitamente alla stessa quota del TFS del reclamante, fatto che permetteva alla beneficiaria di migliorare la propria situazione patrimoniale; b) era da escludere che i rilevati fatti sopravvenuti legittimassero tuttavia la revoca dell'assegno ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria; T.M.P. resiste con controricorso.

Ritenuto che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9, per aver la Corte d'appello ritenuto sussistere i presupposti dell'assegno divorzile, pur avendone ridotto l'importo, travisando le finalità di tale assegno, la cui funzione assistenziale, compensativa e perequativa richiedeva l'inadeguatezza dei mezzi o comunque l'impossibilità dell'ex-coniuge di procurarseli per ragioni oggettive; al riguardo, il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia ritenuto che la disponibilità, da parte dell'ex-moglie, di vari cespiti patrimoniali e delle somme derivanti dalla vendita della casa comune e dalla quota di TFS del ricorrente, non legittimassero la revoca dell'assegno divorzile;

il secondo motivo deduce la nullità del decreto impugnato, ex art. 132 c.p.c., n. 4, avendo la Corte d'appello omesso una specifica motivazione in ordine alla quantificazione della riduzione dell'assegno divorzile, pur disposta;

il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, per aver la Corte d'appello disposto la decorrenza della riduzione dell'assegno divorzile dall'emanazione del decreto e non dal deposito del ricorso introduttivo;

il Collegio prende atto che, nelle more dell'odierno ricorso per cassazione, è deceduto il ricorrente, come idoneamente documentato; tale evento sopravvenuto pone la questione, già dibattuta nella giurisprudenza di questa Corte, se la morte del coniuge obbligato al pagamento dell'assegno divorzile determini o meno la cessazione della materia del contendere; si tratta di questione, da configurare come logicamente preliminare, che va esaminata d'ufficio rispetto alla disamina dei vari motivi del ricorso;

al riguardo, è necessario un breve excursus degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla questione; secondo un primo orientamento, per il quale il diritto al mantenimento ha natura patrimoniale speciale poiché, come previsto dall'art. 447 c.c., esso è indisponibile e incedibile e ha carattere strettamente personale, la morte del soggetto obbligato, avvenuta durante il corso del giudizio, non determina la cessazione della materia del contendere, permanendo l'interesse della parte richiedente l'assegno al credito avente ad oggetto le rate scadute anteriormente alla data del decesso dell'avente diritto; per tale tesi, se è vero che la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione e di divorzio in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, in quanto tale intrasmissibile agli eredi, deve osservarsi che la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio (religioso) integra un capo autonomo della sentenza che, in difetto di impugnazione, passa in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni sull'attribuzione e sulla quantificazione dell'assegno (cfr. Cass. n. 4092/18; n. 26498/17); il procedimento per la definizione delle questioni di rilevanza patrimoniale, pertanto, non si estingue per cessazione della materia del contendere, ma prosegue, nonostante il decesso di uno dei coniugi, avendo riflessi sulla sfera giuridica delle parti e dei loro eredi (Cass., n. 8874/13);

a supporto di tale indirizzo, la sentenza n. 16951 del 2014 ha ribadito che: a) la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio integra un capo autonomo della sentenza che, in difetto d'impugnazione, passa in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni sull'attribuzione e sulla quantificazione dell'assegno; b) il procedimento per la definizione delle questioni di rilevanza patrimoniale non si estingue per cessazione della materia del contendere, ma prosegue, nonostante il decesso di uno dei coniugi; c) la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione e di divorzio in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, in quanto tale intrasmissibile agli eredi, ma altra è la situazione nel caso in cui la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata pronunciata e il giudizio di legittimità prosegue, anche unicamente per la determinazione dell'assegno;

osserva il Collegio che, nella vicenda di specie decisa il giudizio di legittimità (non interessato dal citato evento interruttivo: Cass. 23 gennaio 2006, n. 1257), così come il precedente grado di appello, proseguiva unicamente per la determinazione dell'assegno, così comportando la necessità di definire una questione di rilevanza esclusivamente patrimoniale, non priva di riflessi sulla sfera giuridica delle parti e dei loro eredi; si è affermato, quindi, il principio secondo cui, ferma restando la pronuncia dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ormai passata in giudicato, rimane da definire, nella sostanza, una questione di rilevanza esclusivamente patrimoniale ma ancora suscettibile di produrre effetti sulla sfera giuridica delle parti e anche dei loro eredi;

a fronte di tale orientamento, si è affermato un diverso indirizzo secondo cui la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta invece la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio e a tutti i profili economici connessi; l'evento-morte ha così l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato (Cass., 29 gennaio 1980, n. 661; Cass., 18 marzo 1982, n. 1757; Cass., 3 febbraio 1990, n. 740; Cass., 4 aprile 1997, n. 2944; Cass., 27 aprile 2006, n. 9689; Cass., 20 novembre 2008, n. 27556; Cass., 26 luglio 2013, n. 18130; Cass., 8 novembre 2017, n. 26489; Cass., 2 dicembre 2019, n. 31358);

la tesi alla base di tale seconda opzione ricostruttiva è che, intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, la morte del coniuge, anche nel corso del giudizio di legittimità, fa cessare la materia del contendere in relazione altresì alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile, posto che solo ragioni di complessità istruttoria giustificano la pronuncia differita sulle domande accessorie; ma le stesse ragioni non possono integrare una deroga al principio per cui l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'ex coniuge è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, potendo essere accertato solo in relazione all'esistenza della persona cui lo status personale si riferisce (Cass., n. 33346/17);

in particolare, con la sentenza 12 dicembre 2017, n. 29669, la Corte - confermando il principio - ha tuttavia precisato che la morte di uno dei coniugi, in pendenza di giudizio di separazione personale, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere e travolge tutte le precedenti pronunce emesse non ancora passate in giudicato, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, mentre restano salve le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi;

da tale secondo indirizzo scaturisce una duplice conseguenza: per un verso, deve ritenersi improseguibile, nei confronti degli eredi del coniuge, l'azione intrapresa per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile; per altro verso, gli eredi non possono subentrare nella posizione processuale del coniuge obbligato al fine di fare accertare l'insussistenza del suo obbligo di contribuire al mantenimento e di ottenere la restituzione delle somme versate sulla base di provvedimenti interinali o non definitivi;

ciò premesso, la questione sottoposta dal caso in esame è, dunque, se il coniuge divorziato abbia o meno diritto all'assegno divorzile che non sia stato riconosciuto giudizialmente (sia nella sua esistenza, sia nel suo ammontare) per la sopravvenuta morte del coniuge obbligato, pur essendo passata in giudicato la statuizione sullo status di divorziato assunta con sentenza non definitiva;

al riguardo, giova rilevare che è stata già rimessa alle Sezioni Unite, con ordinanza del 20.10.2021, n. 30750/21, una questione connessa a quella in trattazione odierna e se pur non sovrapponibile, afferente al riconoscimento a favore del coniuge divorziato della pensione di reversibilità (o di una sua quota), nel caso in cui il diritto all'assegno divorzile non sia stato ancora accertato per la sopravvenuta morte del soggetto obbligato, pur essendo passata in giudicato la statuizione sul divorzio;

la questione qui in esame, a sua volta, appare di particolare importanza ai fini nomofilattici, come emerge dalla riferita non univoca giurisprudenza di legittimità e da dubbio già sollevato, anche in vista dei suoi risvolti pratici, poiché si articola in due possibili soluzioni, a fronte di un'autonomia della fattispecie anche rispetto a quella già devoluta alle Sezioni Unite: a) il decesso dell'ex-coniuge obbligato al versamento dell'assegno divorzile comporta ineluttabilmente la cessazione della materia del contendere, intesa come indissolubilmente connessa all'estinzione dello status di (ex) coniuge, quale centro d'imputazione di un'obbligazione patrimoniale nei confronti dell'altro ex-coniuge; b) tale decesso, pur implicando l'estinzione del suddetto status, comporta una limitata ultrattività di tale obbligo, connesso anche alla definitività della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio da cui lo stesso obbligo trae origine, seconda opzione incentrata su prevalenti valori solidaristici nei confronti dell'ex-coniuge avente diritto all'assegno, nell'ambito dell'art. 2 Cost., che non sarebbero così vanificati dal decesso dell'obbligato;

per quanto esposto, gli atti vanno trasmessi al Primo Presidente della Corte perché valuti se rimettere la causa alle Sezioni Unite anche quale questione di massima di particolare importanza.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite e dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza stessa.
Avv. Antonino Sugamele

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