L'attualizzazione dell'assegno divorzile rispetto ai redditi guadagnati dagli ex coniugi
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 9 dicembre 2021, n. 39174.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente -
Dott. PARISE Clotilde - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio P. - Consigliere -
Dott. SCALIA Laura - rel. Consigliere -
Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19092/2019 proposto da:
S.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dagli Avvocati Cinzia Calabrese, e Alberto Figone, per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
nei confronti di:
V.P.E.E., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall'Avvocato Giacomo Vassia, per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 1332 del 2019, depositata il 26/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell'11/11/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
Svolgimento del processo
1. S.G. ricorre con un unico motivo, illustrato da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte d'Appello di Milano - pronunciando in sede di rinvio, previa riunione dei due giudizi in riassunzione introdotti dallo stesso e dall'ex coniuge, V.P.E.E., in seguito alla sentenza di questa Corte n. 2224 del 2017 - ha revocato l'assegno di contributo dovuto dagli ex coniugi per il figlio, C., economicamente autosufficiente, a far data dall'aprile 2018, nel resto confermando la sentenza di primo grado, pronunciata dal locale tribunale al n. 15902 dell'anno 2013, che dichiarava il padre tenuto a provvedere direttamente al mantenimento del figlio A., nato nel (OMISSIS), e riconosceva all'ex coniuge un assegno divorzile di Euro 3.200,00 mensili.
2. Resiste con controricorso V.P.E.E..
Motivi della decisione
1. Con unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in cui è incorsa la Corte d'Appello di Milano nel riconoscere l'assegno divorzile all'ex coniuge in ragione di una stima delle condizioni economico-reddituali delle parti non riportata all'attualità ma che, relativa al tenore di vita goduto dagli ex coniugi nel passato, in costanza di matrimonio, avrebbe quantificato l'indicata posta in misura superiore allo stesso assegno di mantenimento, fissato in Euro 3.000 mensili in sede di separazione.
Dalla dichiarazione dei redditi del 2017 era emerso che la richiedente era proprietaria di quattro immobili, due dei quali con elevata rendita catastale, godeva di plusvalenze di natura finanziaria per oltre 600 mila Euro ed era titolare, inoltre, di un ingentissimo patrimonio rispetto al quale la Corte d'Appello aveva, solo in via equitativa, quantificato l'importo dovuto in adesione a quello già riconosciuto dal tribunale.
La Corte di merito nel giudizio di rinvio non aveva considerato che il ricorrente era titolare di tre unità immobiliari di valore catastale inferiore a quelle della richiedente e beneficiava di un reddito di 22 mila Euro mensili, ben inferiore a quello goduto nel decennio antecedente in cui era maturato il diverso assegno di mantenimento.
Deduce ancora il ricorrente che i principi segnati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018 hanno determinato l'abbandono della funzione, in senso lato, assistenziale dell'assegno divorzile per rimarcarne la finalità coerente con il principio di autoresponsabilità e le esigenze solidaristiche post-coniugali che avrebbero trovato conferma nel disegno di legge, all'esame del Senato.
2. In via preliminare va sgombrato il campo da ogni incertezza interpretativa, che pure trapela da taluni contenuti del ricorso e del controricorso, per ribadire che, secondo salda affermazione di questa Corte, a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 1, l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicchè la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto in precedenza enunciato e applicato dal giudice di rinvio senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte (ex multis: Cass. 15/11/2017, n. 27155; Cass. 17/03/2014, n. 6086 Cass. 03/09/2013, n. 20128; Cass. 24/05/2007, n. 12095).
2.1. Il mutamento del precedente orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di assegno divorzile - segnato da Cass. n. 11504 del 2017 e, quindi, da SU n. 18287 del 11/07/2018 sulla natura dell'assegno ed il suo conformarsi, non più al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dall'ex coniuge, ma, per il principio di auto-responsabilità, al contributo dato dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale di ciascuno dei coniugi, per scelte di vita condivise che, determinative di squilibrio reddituale, nella intervenuta distribuzione di ruoli all'interno della coppia, hanno condotto alla rinuncia da parte del più debole ad aspettative professionali - non vale a definire la regula iuris destinata a valere nella fattispecie in scrutinio.
2.2. Con la sentenza n. 2224 del 2017, adottata da questa Corte nel giudizio rescindente, si è fatta applicazione del principio di diritto formatosi sulla pregressa giurisprudenza di legittimità e tanto nell'affermata esigenza che l'accertamento del diritto all'assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, venga effettuato per verifica dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente rispetto al tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o, che poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base delle aspettative maturate nel corso del rapporto, con una quantificazione in cui sono destinati a comporsi: condizioni dei coniugi; ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune; reddito di entrambi; durata del matrimonio.
2.3. Nell'articolata regola di giudizio, la censura del ricorrente si appunta sulla dedotta evidenza che la Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, non abbia provveduto a comparare i redditi delle parti all'attualità, ma, piuttosto, essa abbia assunto a parametro la realtà fattuale su cui era stato calibrato, in sede di separazione personale, e quindi nell'anno 2012, in Euro 3.000,00 mensili l'assegno di mantenimento e, ancora, quello divorzile in primo grado e con riferimento all'anno 2013, epoca rispetto alla quale l'indicata posta era stata fissata in Euro 3.200,00 mensili, in misura persino superiore a quella stabilita in sede di separazione.
2.3.1. L'affermazione della Corte d'Appello, secondo la quale S. avrebbe beneficiato di un reddito netto di Euro 22 mila mensili, analogo a quello dei tre anni precedenti, era di per sè inficiata da un "macroscopico errore di fatto" ove si fossero considerate le risultanze della dichiarazione dei redditi 2017, presa in considerazione dai giudici di appello.
2.3.2. Il dato documentale (indicato in ricorso come allegato sub n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta in appello, e, ancora, riprodotto in allegato al ricorso per cassazione sub n. 6, così p. 9 del ricorso), nel raffronto tra reddito complessivo ed importo delle imposizioni fiscali, avrebbe infatti denunciato il diverso "saldo netto di Euro 160.095,00 che, diviso per dodici mensilità, comporta un reddito netto mensile di Euro 13.341,25... conforme a quello degli anni precedenti" (p. 10 ricorso).
2.3.3. La motivazione era, poi, del tutto mancante nella parte in cui i giudici di appello avevano ritenuto necessario l'assegno divorzile perchè l'ex coniuge potesse mantenere il patrimonio immobiliare costituto ed intestatole durante il matrimonio dal ricorrente e tanto nel rilievo che il divorzio richieda sacrifici alle parti che non possono, perciò, pretendere di mantenere integro il patrimonio e di potere, anche, beneficiare dell'apporto dell'altro.
2.3.4. La Corte aveva fatto erroneo riferimento ad un dato temporale postumo, e cioè all'evidenza che fino al 2007 lo S. avesse versato per la famiglia la somma di 23 mila Euro mensili, oltre a sostenere il mutuo sulla casa di (OMISSIS), e non aveva considerato nè l'ingentissimo patrimonio", immobiliare e mobiliare, dell'ex coniuge, alla quale il marito aveva intestato quattro immobili, due dei quali con elevate rendite catastali (una "splendida villa su quattro piani...nella centralissima (OMISSIS) ed altra prestigiosa villa di 400 mq con parco e impianti sportivi") e che godeva di plusvalenze di natura finanziaria ed effettuava investimenti all'estero per decine di migliaia di Euro, là dove l'obbligato era titolare, invece, di tre immobili di minor pregio.
L'intestazione dei beni e l'attribuzione all'ex coniuge della somma di Euro 1.934.922,00 sarebbero state vagliate dalla Corte di merito per ritenere la capacità di guadagno e di risparmio dello S. e non per avvalersene al fine di operare un giudizio di comparazione, all'attualità, tra le situazioni patrimoniali delle parti.
2.4. Nella memoria depositata il ricorrente deduce l'intervenuta formazione del giudicato interno sul fatto storico integrato dalla dazione della somma di oltre un milione e novecentomila Euro in favore dell'ex coniuge, in seguito alla sentenza di questa Corte, evidenza che avrebbe dovuto essere valorizzata nella decisione impugnata, il che non era avvenuto con conseguente violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6.
3. Il motivo è infondato e, per taluni suoi contenuti, anche inammissibile.
3.1. I giudici meneghini si sono attenuti al principio evidenziato nella sentenza n. 2224 del 2017 di questa Corte - che ha cassato la precedente pronuncia di merito - provvedendo ad apprezzare, all'attualità, i redditi delle parti con riferimento alla dichiarazione dell'obbligato del 2017 il tutto in una cornice di valutazione della condizione economico-patrimoniale delle parti, sostenuta, nella struttura bifasica del giudizio di accertamento, dal criterio del mantenimento del tenore di vita matrimoniale.
Il criterio del mantenimento del tenore di vita è stato infatti applicato quale tetto massimo della misura dell'assegno, ferma la funzione di moderazione e diminuzione, o finanche di azzeramento, della somma in astratto considerata, svolta dai criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, là dove la conservazione del primo, assicurato dal matrimonio, finisca per risultare incompatibile con gli elementi concorrenti alla quantificazione (ex multis: Cass. 19/03/2003, n. 4040; Cass. 16/05/2005, n. 10210; Cass. 12/07/2007, n. 15610).
I giudici di rinvio hanno, in tal modo, valorizzato la dazione della somma di Euro 1.934.922,00 e quindi l'intestazione di immobili di pregio all'ex coniuge, - oltre al pagamento del 75% del mutuo della casa in (OMISSIS) e la corresponsione della somma di 23.00,00 Euro mensili per il mantenimento della famiglia, il tutto nell'apprezzato svolgimento da parte di S. di un'attività lavorativa in ruoli di responsabilità aziendale all'interno di "(OMISSIS)" e, successivamente, nell'acquisita "posizione imprenditoriale, personale e patrimoniale di rilievo, che a tutt'oggi mantiene" (p. 18 sentenza) - al fine di individuare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio provvedendo, altresì, sulle indicate premesse in fatto, a dedurre la capacità di reddito dell'obbligato S., il tutto in un giudizio che resta composto in applicazione di indici presuntivi (Cass. 27/07/2005, n. 15728).
3.2. La Corte di merito muove dai contenuti, in termini numerari, degli accordi che le parti stavano raggiungendo in sede di separazione consensuale e, successivamente, con il fallimento di ogni composizione negoziale, con le quantificazioni operate in sede giudiziale, nella valorizzata consistenza degli assegni per coniuge e figli.
Ogni riferimento alla regolamentazione delle indicate poste come fissata in sede di separazione non è valso, pertanto, a quantificare, per una diretta ed impropria operazione, il diverso assegno divorzile, nella differente funzione da quest'ultimo svolta e per il relativo arco temporale di riferimento, ma solo - quale elemento utile di valutazione nel contesto degli ulteriori dati presuntivi emersi - a stabilire la capacità di risparmio e di investimento e quindi, ed anche, di reddito dell'odierno ricorrente, il tutto per un periodo rispetto al quale i giudici di merito non hanno ravvisato censure con l'attualità.
3.3. Il ricorrente non riesce efficacemente a censurare siffatta conclusione, incentrando la propria critica sul solo dato temporale con il denunciare, nel giudizio di rinvio, la mancanza di una stima all'attualità dei redditi in comparazione degli ex coniugi, nell'asserito certo rilievo, a tal fine assunto, dalla conseguita consistenza, in costanza di matrimonio, del patrimonio del coniuge avente diritto.
I redditi della signora V., quanto, anche, alla loro origine, non sono invece obliterati nella sentenza impugnata che nella ricostruzione della complessiva posizione delle parti, preso il tenore di vita durante il matrimonio quale limite non valicabile, quantifica l'assegno divorzile in una misura ben inferiore a quella di Euro 7.000,00 mensili reclamata dall'ex coniuge, della cui capacità di risparmio ed investimento, intesa "verosimilmente" quale esito della "ingente somma ricevuta dal marito" (p. 19 sentenza), la Corte d'Appello dà atto.
3.4. In siffatto quadro si colloca la lettura della dichiarazione del redditi di S. del 2017, redditi individuati nel giudizio di rinvio in oltre 300 mila Euro, con un imponibile di 287.715 Euro, "con credito d'imposta e quindi con netto mensile, in quell'anno, sottratte imposte regionale e comunale, di oltre Euro 22.000 Euro" per un ammontare stimato, in raffronto, come del tutto analogo ai redditi dichiarati negli anni precedenti (2016, 2015 e 2014) (p. 19 sentenza).
Nella complessiva cornice di riferimento, il dato integrato dalle risultanze della dichiarazione dei redditi è inteso, infatti, dai giudici d'appello come uno degli elementi su cui apprezzare la situazione reddituale dei coniugi, il cui elevato tenore di vita matrimoniale resta confortato dalle altre indicate evidenze.
3.5. Vero è poi che la determinazione dell'assegno di mantenimento, così come operata in sede di separazione personale dei coniugi, non rappresenta il limite invalicabile in sede di determinazione dell'assegno divorzile là dove, per la disciplina ratione temporis applicabile, il tenore di vita rappresenta, ancora in sede di divorzio, il limite esterno di riferimento da trattarsi in tendenziale sua conservazione.
3.6. La differente lettura della dichiarazione dei redditi dell'obbligato voluta in ricorso e per la quale, detratte le imposizioni fiscali, il saldo netto per l'anno 2017 è di Euro 160.095,00, con un reddito netto mensile di Euro 13.341,25, a fronte dei 22.000,00 Euro ritenuti in sentenza (pp. 9 e 10 ricorso), mette conto, in ogni caso, di un errore nella motivazione più che di una violazione di legge escluso che, per quanto più sopra rappresentato circa il più ampio percorso interpretativo osservato nella sentenza impugnata, la diversa e censurata lettura possa essere sintomatica di una valutazione "non all'attualità" dei redditi delle parti, secondo il canone ispiratore della norma in applicazione (L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6).
Resta, quindi ed innanzitutto, di quella informazione probatoria l'incidenza su di un punto non decisivo della controversia per i riportati contenuti che, in ogni caso, si lasciano pure apprezzare come non autosufficienti non consentendo a questa Corte, nella diversità delle voci a confronto, di prendere agile cognizione di quanto è un denunciato travisamento: così per la riportata, in sentenza, incidenza del "credito di imposta" e per la dichiarata analogia dei redditi degli anni precedenti a confronto.
3.7. Il passaggio della motivazione impugnata con cui si valorizza, al fine del riconoscimento dell'assegno, la non capacità della richiedente di mantenere il patrimonio immobiliare ricevuto dal marito non è espressivo, come inteso in ricorso, di una motivazione apparente.
Il giudice di merito investito della domanda di accertamento dell'assegno divorzile deve esaminare quale sia la posizione economica complessiva del coniuge nei cui confronti l'assegno sia richiesto, per verificare se sia tale da consentire (nel bilanciamento dei rispettivi interessi), attraverso la corresponsione di un assegno divorzile, di conservare ad entrambi i coniugi il pregresso tenore di vita, senza intaccare il patrimonio di nessuno di loro integrativo, anch'esso, di quel tenore (vd. Cass. 08/04/2011, n. 8051).
3.8. L'apprezzamento, ancora operato dalla Corte di merito, della durata del matrimonio, pari a ventidue anni, del mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della richiedente, nata nel 1961 e quindi non più giovane, e della sua incapacità di ricollocarsi nel mercato del lavoro, nell'apporto pure da costei fornito alla famiglia, in cui il marito aveva continuato a lavorare "serenamente" mentre l'ex moglie "si occupava dei figli e della gestione della casa secondo una divisione dei ruoli tradizionale" (p. 18), fa sì che il giudizio formulato si inserisca, pienamente, nei canoni segnati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per i contenuti, ratione temporis, applicabili.
4. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite liquidate, secondo soccombenza, come indicato in dispositivo.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, S.G., a rifondere a V.P.E.E., le spese di lite che liquida in Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esporsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021
26-12-2021 12:16
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