Tribunale Trapani, 18/03/2020, n.273. L' instaurazione da parte dell'ex coniuge di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.
Tribunale Trapani, 18/03/2020, n.273
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI, - sez.civile – composto dai seguenti Magistrati:
- dr. Daniela Galazzi Presidente
- dr. Monica Stocco Giudice
- dr. Anna Loredana Ciulla Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2358/2017 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili
di matrimonio
TRA
Ni. Mu. è, nato ad Alcamo il 1964 (C.F. (omissis)), residente a
Grantola (Varese) nella via (omissis) elett.te dom.to in Alcamo alla via (omissis)
-1, presso lo studio dell'avv. Vita Alba Verme, che lo rappresenta e difende
giusta procura in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
Ma. Id. Ca., nata ad Alcamo in data 1969 ed ivi residente alla via
(omissis). Sa. n.151, (C.F. (omissis)), ivi elett.te domiciliata presso lo
studio dell'avv. Laura Ancona nella Via (omissis), che la rappresenta e difende
giusto mandato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
NONCHE'
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di Trapani
Interveniente ex lege
CONCLUSIONI
Le conclusioni sono state rassegnate dalle parti all'udienza del 08.10.2019, il cui
verbale deve qui intendersi integralmente riportato e trascritto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ni. Mu. è ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Al. con Ma. Id. Ca. il 30.04.1987 (atto (omissis), parte II, serie (omissis), deducendo che: dalla predetta unione erano nati i figli Fr. (24.09.1987) e Ar. (19.07.1990); che con decreto del 30.06.2011 il Tribunale di Varese aveva omologato la separazione dei coniugi e che da tale data era durata ininterrotta la separazione tra i coniugi; che la resistente non ha diritto a percepire alcun assegno divorzile sia perché svolge attività lavorativa come badante sia perché ha instaurato una convivenza con tale Andrea Blando.
Tanto premesso, ha chiesto: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio; non riconoscersi alcun assegno divorzile in favore della resistente ovvero ridurre l'ammontare dello stesso rispetto all'attuale ammontare dell'assegno di mantenimento.
Costituitasi in giudizio, la resistente si è difesa assumendo: di essere affetta da Diabete mellito e ipertensione arteriosa, con invalidità al 68% e di non svolgere dunque alcuna attività lavorativa; che il reddito di lavoro del Mu.è non ha subito alcuna riduzione; che il ricorrente ha acquistato da essa resistente la metà di un appartamento sito in Granatola del quale era già proprietario al 50% per un importo pari ad € 50.000,00; che la relazione da essa intrapresa con il Blando era cessata;
che essa resistente ha diritto alla percezione della metà degli averi del II e III pilastro della previdenza svizzera, ex art. 122 CCS e ss. percepiti dal marito.
Tanto premesso, l'odierna resistente ha chiesto: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio; porsi a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in suo favore un assegno divorzile di importo pari a euro 500,00 mensili; condannarsi il Mu.è a corrispondere in suo favore la metà degli averi accantonati nel II e III
pilastro in qualità di lavoratore dipendente presso lo Stato Svizzero.
La causa istruita documentalmente e mediante prove orali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 08.10.2019, il cui verbale deve qui intendersi riportato e trascritto, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., con decorrenza dal 18.11.2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1.12.70 n. 898, come modificata dalla L. 55/2015, atteso che dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, nel procedimento per separazione, è decorso il tempo previsto dalla legge e che da allora è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
In ordine alla domanda concernente la corresponsione dell'assegno divorzile in favore della resistente, deve osservarsi quanto segue.
Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 32871/2018, l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.
Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo (Sez. 1, Sentenza n. 6855 del 2015; successivamente confermato da Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2466 del 2016).
Nel caso di specie, all'udienza presidenziale del 27.11.2017, la Ca. ha dichiarato: “Sino al 12 novembre 2017 ho convissuto con il sig. Blando in c.da Cavaseno nell'immobile di proprietà del padre di quest'ultimo. Da quel giorno la nostra relazione è cessata per mia iniziativa…”.
In ragione della instaurazione da parte della Ca. di una relazione con Andrea Blando, sfociata anche in una convivenza in un immobile di proprietà del padre di costui, non può riconoscersi alla stessa alcun assegno divorzile, non rilevando, peraltro, l'eventuale interruzione della convivenza in oggetto dedotta dalla resistente.
Deve, poi, dichiararsi inammissibile nell'ambito del presente giudizio la domanda avanzata dalla Ca. finalizzata ad ottenere la metà degli averi di cui al II e III
pilastro della previdenza svizzera del ricorrente.
Ed infatti, nel processo di divorzio è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ma soggette a riti diversi; di conseguenza è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di divorzio – soggetta al rito speciale – con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggette al rito ordinario- trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo giusta d.m. 55/2014.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Ni. Mu. è nei confronti di Id. Ma. Ca., in epigrafe generalizzati, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Ni. Mu. è e Id. Ma. Ca. in Al. in data 30.04.1987 trascritto allo stato civile del Comune di Alcamo (atto (omissis), parte II, serie (omissis);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alcamo di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori adempimenti di legge;
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
- dichiara inammissibile la domanda relativa alla corresponsione della metà degli averi accantonati nel II e III pilastro avanzata dalla resistente;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 98,00 per esborsi ed in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Co.ì deciso in Trapani il 18.03.2020 Il Giudice relatore Il Presidente Anna Loredana Ciulla Daniela Galazzi
13-06-2020 17:01
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