Sottrazione di minorenni. Condanna annullata.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-04-2019) 08-10-2019, n. 41247
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -
Dott. COSTANZO Angelo - rel. Consigliere -
Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. VIGNA Maria Sabina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile V.R.V., nato il (OMISSIS);
nel procedimento a carico di:
M.R.M., nato il (OMISSIS) avverso la sentenza del 21/05/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COSTANZO ANGELO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore BIRRITTERI LUIGI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentiti L'avvocato DEBERNARDI MARCO del foro di SIENA difensore di fiducia di M.R.M., che chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato, e l'avvocato BETTI FABRIZIO del foro di SIENA difensore di fiducia di V.R.V., che si riporta ai motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 2610/2018, la Corte di Appello di Firenze, riformando la sentenza del Tribunale di Siena, ha assolto, perchè il fatto non costituisce reato, M.R.M. dal reato a lei ascritto ex art. 574 bis c.p., per avere sottratto la figlia minorenne V.M. al padre V.R.V. conducendola in Romania e impedendole di avere con lui rapporti. La Corte ha ritenuto insussistente l'intento dell'imputata di sottrarre la figlia al padre, perchè il trasferimento della minorenne fu consensuale, mentre il suo trattenimento in Romania non fu mosso dall'intento di sottrarla alle legittime aspettative paterne.
2. Nel ricorso presentato dal difensore della parte civile V.R.V. si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche; b) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Si osserva che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che l'imputata fosse andata via dall'Italia per avere scoperto che il padre della bambina era un giocatore d'azzardo, mentre all'udienza del 2/07/2012 la M. ha dichiarato che apprese questo solo quando fu in Romania, così rivelando che non vi era fra i due genitori un accordo sulla permanenza della figlia in Romania e che la Corte ha trascurato le numerose testimonianze raccolte nel primo grado di giudizio oltretutto attribuendo al V. la "colpa" per aver più volte tentato di vedere la figlia rivolgendosi alle Autorità rumene.
Motivi della decisione
1. Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche rinnovando l'assunzione, se necessario, della prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272430).
Nel caso in esame, nella sentenza di primo grado, il Tribunale di Siena ha evidenziato che: a) V. appena apprese della intenzione di M. di rimanere in Romania sporse due querele e che l'contenuti delle dichiarazioni dei testimoni (la madrina della bambina, i genitori di V. e la datrice di lavoro dell'imputata) indicano che la M. manifestava la volontà di ritornare in Italia (p. 5); b) V. potè parlare con la figlia in Romania solo per l'intervento della Polizia romena e la minorenne è rimasta per lungo tempo in Romania (p. 7).
Invece, la Corte di appello di Firenze è giunta alla sua decisione affermando che l'accordo dei genitori sul trasferimento della figlia in Romania" risulta da molteplici indizi" ma indicandone, in realtà, soltanto due (e non univoci): la cancellazione della bambina dal novero degli assistiti della sua pediatra, la fissazione della residenza presso i nonni romeni già prima del suo espatrio. La Corte assume che solo successivamente al trasferimento con la figlia l'imputata decise di trattenersi in Romania avendo scoperto il vizio del gioco di V. e suo inadempimento agli obblighi economici e avendo appreso che questi era intenzionato a "farle del male nel momento in cui fosse tornata in Italia, come ammesso in udienza" (p. 3). Su queste basi, ha escluso la sussistenza dell'elemento psicologico del reato assumendo che l'imputata non intese sottrarre la figlia al padre e che correttamente si rivolse alle Autorità rumena per avere l'affidamento della figlia.
2. Il genitore che si propone di modificare il luogo di vita del figlio minorenne non può procedere all'insaputa dell'altro genitore e, se non ne ottiene il consenso, deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria (Sez. 6 n. 40892 del 30/05/2018, non mass.; Sez. 6, n. 2671 del 18/10/2017, dep. 2018, non mass.; Sez. 6, n. 33452 del 08/05/2014, Rv. 2599160), perchè il fatto stesso della compromissione dell'armonico esercizio delle prerogative genitoriali lede l'interesse protetto dalla norma l'incriminatrice.
La limitazione di tali prerogative può derivare solo da una loro diversa distribuzione secondo una specifica valutazione degli interessi rilevanti formulata dalla Autorità giudiziaria competente (Sez. 6, n. 2671 del 18/10/2017, non mass.; Sez. 6, n. 17679 del 31/03/2016, Rv. 267315).
Prima di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza, pur senza configurare l'esimente dello stato di necessità, l'essersi determinati a agire per esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minorenne, in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l'eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla (Sez. 6, n. 7611 del 11/12/2014, dep. 2015, Rv. 262494; Sez. 6, n. 27613 del 19/06/2006, Rv. 235130; Sez. 6, n. 17691 del 09/01/2004, Rv. 228490).
3. Nel caso in esame, mentre gli elementi di valutazione richiamati nelle opposte ricostruzioni delineate nelle due sentenze di merito non consentono - a meno che non vengano acquisti o valorizzati ulteriori dati - di stabilire con certezza quali furono le intenzioni dell'imputata al momento dell'espatrio, resta da ricostruire se e in che termini l'imputata - alla quale ex art. 574 bis c.p., si contesta non solo di avere condotto ma anche di avere trattenuto in Romania la figlia minorenne contro la volontà del padre - si rivolse all'Autorità giudiziaria per richiedere una modifica dell'esercizio delle responsabilità genitoriali. Per ricostruire questo profilo della vicenda si rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019
13-07-2020 00:13
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