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Sentenza

Siracusa. L'assegno di divorzio, in assenza di esplicita domanda diversa, da quando decorre? Dalla domanda o dal passaggio in giudicato della sentenza?
Siracusa. L'assegno di divorzio, in assenza di esplicita domanda diversa, da quando decorre? Dalla domanda o dal passaggio in giudicato della sentenza?
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 16 luglio – 17 settembre 2020, n. 19330
Presidente Giancola – Relatore Scotti

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Siracusa con sentenza del 3/12/2013 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in (omissis) fra G.A. e O.R. , ha assegnato la casa coniugale alla sig.ra O. e ha respinto la sua domanda di attribuzione di un assegno divorzile a carico del marito, compensando le spese di causa.
2. La predetta sentenza di primo grado è stata appellata da O.R. , per ottenere la fissazione a suo favore di un assegno divorzile di Euro 500,00 mensili a cui ha resistito l'appellato, proponendo gravame incidentale in punto assegnazione della casa coniugale.
La Corte di appello di Catania, integrata l'istruttoria documentale con sentenza del 4/12/2015, ha accolto entrambi gli appelli, ponendo a carico di G.A. un assegno mensile di Euro 200,00, indicizzato Istat, e revocando la disposta assegnazione della casa coniugale alla sig.ra O. , a spese compensate.
3. Avverso la predetta sentenza del 4/12/2015, non notificata, con atto notificato il 284/2016 ha proposto ricorso per cassazione G.A. , svolgendo tre motivi.
L'intimata O.R. ha notificato controricorso il 31/5/2016, chiedendo il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Entrambe le parti hanno altresì depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di vari fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti, e in particolare l'omessa considerazione della sussistenza di un nuovo nucleo familiare del ricorrente, della effettiva consistenza del suo reddito al netto delle spese familiari e del reale tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio.
1.1. Il testo dell'art. 360, n. 5, risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).
Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
1.2. A parte l'entità dei redditi del sig.G. , che sono stati effettivamente tenuti in considerazione e valutati dalla sentenza impugnata, il ricorrente non dimostra il carattere determinante degli elementi che indica come "fatti decisivi" sfuggiti alla valutazione della Corte territoriale.
In particolare, il ricorrente non argomenta e non dimostra come l'entità delle spese fisse a suo carico, anche in relazione ai costi di gestione del nuovo nucleo familiare, potesse sovvertire la ratio della decisione, essenzialmente basata sull'esiguità delle risorse reddituali a disposizione della sig.ra O. .
Anche le recriminazioni riferite al reale tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, secondo il ricorrente modestissimo, non colgono il segno, visto che la ratio decidendi della sentenza impugnata è fondata sul notevole squilibrio fra i redditi attuali dei due coniugi e in particolare sull'esiguità di quello saltuario della sig.ra O. e sull'impossibilità per essa di reperire anche per ragioni di età una confacente occupazione lavorativa.
Per altro verso, come si dirà più oltre, la giurisprudenza di questa Corte nella massima espressione nomofilattica con la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11/7/2018, ha negato rilievo al tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio, ritenendo che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non sia finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e dell'art. 2697 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio; in particolare, la Corte di appello aveva considerato solo l'attuale divario di consistenza dei redditi dei coniugi senza far riferimento al loro tenore di vita durante il matrimonio e agli altri parametri di legge. Inoltre il reddito del G. era stato considerato al lordo e non al netto.
2.1. La sentenza impugnata, pronunciata prima della sentenza 10/5/2017, n. 11504 e della successiva citata Sez. Un., 11/7/2018, n. 18287, e si è quindi riferita all'orientamento giurisprudenziale pregresso, richiamantesi a Sez. Un., 29/11/1990, n. 11490, secondo cui l'assegno di divorzio, nonostante la molteplicità di parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, nel testo tuttora vigente, aveva natura assistenziale e doveva essere concesso tutte le volte in cui il coniuge richiedente non dispone di mezzi sufficienti a mantenere il "tenore di vita" goduto durante la vita coniugale.
Come ricostruito efficacemente dalla sentenza n. 21228 del 9/8/2019 di questa Corte, dapprima la pronuncia n. 11504 del 2017 ha sancito l'abbandono dell'indirizzo precedente, secondo il quale il giudizio di adeguatezza doveva essere condotto in relazione al parametro del "tenore di vita" e ha negato l'assegno al coniuge economicamente autosufficiente.
Successivamente le Sezioni Unite hanno affermato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, possiede una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive; a tal fine debbono applicarsi i criteri pari-ordinati di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. (Sez. U, n. 18287 del 11/07/2018, Rv. 650267 - 01).
Le Sezioni Unite hanno quindi, per un verso, integrato i principi formulati dalla sentenza n. 11504/2017, confermando il definitivo abbandono del parametro del "tenore di vita" e il riparto degli oneri probatori (che grava il coniuge richiedente di provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno); per altro verso, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione non soltanto assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli assicuri l'autosufficienza), ma anche riequilibratrice, o ancor meglio "compensativo-perequativa", ove ne sussistano i presupposti.
In tal caso, e cioè quando sussista la condizione, necessaria ma non sufficiente, che le situazioni economico-patrimoniali dell'uno e dell'altro coniuge, all'esito del divorzio, siano squilibrate, quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza, non vige alcuna distinzione tra criteri attributivi, rilevanti ai fini dell'an del diritto all'assegno, e criteri determinativi, rilevanti solo successivamente ai fini del quantum.
Ferma in ogni caso la funzione assistenziale, in ipotesi di ex coniuge non economicamente autosufficiente, le Sezioni Unite hanno giudicato eccessivamente rigido il congegno fissato nel 2017, scandito dalla netta separazione del giudizio sull'an da quello sul quantum, ed hanno evidenziato taluni aspetti non coperti dall'applicazione del nuovo indirizzo, in particolare non idoneo a far fronte a quei casi in cui l'ex coniuge richiedente, massime nel quadro di un rapporto matrimoniale protrattosi per lungo tempo, pur versando all'esito del divorzio in situazione di autosufficienza economica, si trovi rispetto all'altro in condizioni economico patrimoniali deteriori per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, ed abbia in tal modo sopportato un sacrificio economico, a favore del coniuge, che meriti un intervento, come è stato detto, compensativo-perequativo.
2.2. Nella specie tuttavia la Corte territoriale ha ritenuto la sig.ra O. economicamente non autosufficiente, e anzi versante al limite stesso di sopravvivenza, per mancanza di un reddito a tal fine adeguato e per l'incapacità di poterselo procurare.
Di conseguenza gli aspetti innovativi dell'intervento delle Sezioni Unite non vengono in considerazione, stante la natura meramente assistenziale attribuita nel caso concreto all'assegno imposto al sig.G. , che resisterebbe efficacemente anche in caso di rinnovato scrutinio sulla base dei nuovi criteri.
3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13, e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia perché la Corte aveva fatto decorrere l'assegno divorzile dalla domanda di primo grado anziché dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in difetto di esplicita domanda della O. in tal senso.
3.1. Il ricorrente, nel lamentare la mancanza di una "esplicita domanda" della sig.ra O. senza dedurre vizio di ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e recriminando invece sul difetto di motivazione a supporto della decisione, non nega che la moglie avesse richiesto l'anticipata decorrenza dell'assegno, ma censura piuttosto la carenza di adeguate argomentazione a supporto della sia richiesta, al pari del della sentenza impugnata.
3.2. La L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13, prevede che nel caso sia stata pronunciata sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, possa disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
Ciò è avvenuto nel caso concreto, senza alcuna motivazione, per quanto stringata: la Corte di appello a pagina 4 si è limitata in accoglimento dell'appello della sig.ra O. a disporre la corresponsione dell'assegno "a far data dalla domanda predetta (ricorso di primo grado)".
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 10, così come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8 conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio: peraltro il giudice, ove si avvalga di tale potere, è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione. (Sez. 1, n. 20024 del 24/09/2014, Rv. 632412 - 01; Sez. 1, n. 24991 del 10/12/2010, Rv. 615030 - 01; Sez. 1, n. 3351 del 06/03/2003, Rv. 560935 - 01; Sez. 1, n. 7117 del 29/03/2006. Rv. 587776 - 01; Sez. 1, n. 18321 del 30/08/2007, Rv. 599631 - 01).
La decisione impugnata difetta, totalmente e graficamente, di motivazione al proposito e conseguentemente il motivo va accolto.
4. Deve pertanto essere accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti gli altri, con la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
5. La Corte ritiene necessario disporre che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
Avv. Antonino Sugamele

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