Quando deve essere concesso il pernottamento del minore presso il genitore non collocatario?
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 1 – 28 luglio 2020, n. 16125
Presidente Genovese – Relatore Terrusi
Rilevato che:
la corte d'appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, accogliendo in parte qua il reclamo proposto da N.S.F. contro il decreto del tribunale di Sassari in data 22-2-2018, che ai sensi dell'art. 337-bis c.c. e seg., escludendo ogni possibilità di pernottamento, aveva regolato il diritto di vista quanto al figlio minore A. (nato il (..) dalla relazione con S.R. e collocato presso la madre), ha disposto che invece il padre potesse almeno una notte alla settimana tenere il figlio presso di sé nei termini specificamente indicati nel provvedimento, con varianti relative ai fine settimana e ai periodi feriali, la S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
l'intimato ha resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
I. - col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell'art. 337-ter c.c. per avere la corte d'appello omesso di considerare l'interesse prioritario del minore, a quel momento di soli due anni; col secondo motivo denunzia l'omesso esame di fatto decisivo in relazione all'art. 337-ter c.c. e art. 132 c.p.c., a proposito dell'affermazione secondo cui non vi sarebbero state a sostegno della posizione di essa madre motivazioni diverse da quelle ancorate alla tenera età del bimbo, a fronte di disagi non opportunamente documentati: invero la ricorrente assume di aver dedotto e documentato, anche in sede di mediazione familiare, episodi di disagio del minore ove distaccato dalla madre, con conseguente consigliabile pernottamento presso il padre solo dopo il compimento del terzo anno di età;
II. - il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, è inammissibile;
questa Corte ha più volte affermato che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell'interesse superiore giustappunto del minore;
nel perseguimento di tale interesse, peraltro, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole (di recente Cass. n. 9764-19);
III. - nella concreta fattispecie la decisione della corte territoriale è stata determinata dalla considerazione che la possibilità del padre di tenere con sé il figlio anche di notte era stata radicalmente esclusa; e ciò tuttavia era avvenuto "esclusivamente in considerazione della tenera età" del figlio, mentre era mancata l'allegazione di uno specifico pregiudizio potenzialmente correlabile all'eventualità dei pernottamenti;
di contro la corte d'appello ha concluso che, invece, la regolazione dei pernottamenti nei termini (ben vero prudenziali) indicati nel provvedimento era da considerare consona a preservare proprio la relazione genitoriale, avendo come effetto di consentire l'esplicazione di essa rispetto a momenti (e a situazioni) fondamentali per la crescita del minore, nell'interesse precipuo di questi;
IV. - la decisione è stata in tal modo basata su un apprezzamento di fatto, coerentemente motivato e immune da errori di diritto, del quale il secondo motivo, nella sua genericità, vanamente tenta di sovvertire l'esito;
ne consegue che l'intero ricorso va dichiarato inammissibile; spese alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 3.000,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
01-08-2020 16:55
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