La modifica delle condizioni della separazione in pendenza di divorzio.
Cassazione civile, sez. I, sentenza 23 ottobre 2019, n. 27205
Presidente Giancola – Relatore Lamorgese
Rilevato che:
M.G. ha chiesto al Tribunale di Ancona la modifica delle condizioni della separazione personale da
Me.Ti.Ch. e, in particolare, di essere esonerato dall'obbligo di corrisponderle l'assegno di
mantenimento (già fissato in Euro 200,00) e di ridurre il contributo per la figlia a Euro 150,00 (fissato
a Euro 300,00).
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che pendeva tra le parti il giudizio di
divorzio nel quale entrambe le parti avevano proposto le medesime richieste (il M. aveva chiesto di
essere esonerato dall'obbligo di corrispondere l'assegno e di ridurre l'importo del contributo per la
figlia, mentre la Ch. aveva chiesto di elevare l'assegno per sé a Euro 250,00 e il contributo per la
figlia a Euro 450,00) e che il M. nel giudizio di divorzio aveva formulato le medesime istanze già
proposte nel giudizio di modifica delle condizioni della separazione, le quali erano precluse in base
al principio del ne bis in idem.
La Corte d'appello di Ancona ha rigettato il reclamo per le ragioni esposte dal primo giudice.
Il M. ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla Ch. .
Considerato che:
Con un unico motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione del principio del ne bis in idem,
avendo la Corte di merito erroneamente confermato la statuizione di inammissibilità del ricorso per
la modifica delle condizioni di separazione.
Il ricorso è fondato.
Secondo ius receptum è ammissibile nel corso del giudizio di divorzio la proposizione della domanda
di modifica delle condizioni della separazione - qual è quella del ricorrente di ridurre il contributo in
favore della figlia e di essere esonerato dall'obbligo di corrispondere al coniuge l'assegno di
mantenimento - la cui debenza trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della
sentenza di divorzio, la quale fa venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei
provvedimenti di mantenimento in regime separativo.
La sentenza di divorzio (definitiva o non definitiva che sia), operando ex nunc, non comporta la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato
anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti all'operatività della
pronuncia di separazione e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali (in tal senso Cass. n. 5062 del
2017, n. 17825 e 19555 del 2013, n. 21091 del 2005).
La richiamata sentenza di questa Corte n. 28990 del 2008, la quale ha osservato che la domanda di
modifica delle condizioni della separazione deve ritenersi in pendenza del giudizio di divorzio
preclusa dal divieto del ne bis in idem, va intesa - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte
anconetana - nel senso che la preclusione opera nel solo caso in cui si richiedano entrambi gli assegni
(di mantenimento e divorzile in favore del coniuge) per lo stesso periodo (in tal senso Cass. n. 16127
del 2011, n. 7488 del 1994).
Al di fuori di questa ipotesi non è invocabile il divieto di bis in idem, neppure nel caso in cui il
mantenimento dei figli e del coniuge in regime di separazione sia richiesto in pendenza del giudizio
di divorzio, non rilevando (contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito) che il coniuge si
sia opposto ai provvedimenti economici richiesti dall'altro coniuge nel giudizio di divorzio o abbia
aderito alla domanda di scioglimento del vincolo. E ciò, tuttavia, sempre che il giudice del divorzio
non abbia provveduto diversamente, adottando provvedimenti temporanei ed urgenti nella fase
presidenziale o istruttoria, nel qual caso vi sarebbe una impropria sovrapposizione tra provvedimenti
incompatibili riguardanti lo stesso periodo temporale seppure a titolo diverso.
Nella specie, non risultando adottati nel giudizio divorzile provvedimenti di contenuto patrimoniale
interferenti con quelli emessi dal (o richiesti al) giudice della separazione, il Tribunale e la Corte
d'appello in fase di reclamo avrebbero dovuto provvedere sulla domanda del M. di modifica delle
condizioni di separazione.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e, di conseguenza, la cassazione del decreto impugnato e il
rinvio alla Corte di merito che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Ancona, in
diversa composizione, anche per le spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
delle parti e dei soggetti menzionati.
26-03-2020 16:32
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