L'ex moglie, dopo il divorzio, ha una nuova relazione. L'assegno divorzile deve essere annullato. La Cassazione non ha dubbi.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 15 settembre – 16 ottobre 2020, n. 22604
Presidente Scaldaferri – Relatore Parisi
Ragioni della decisione
1. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 269/2018 depositata il 26-4-2018, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da I.G. e in parziale riforma della sentenza impugnata, ha posto a carico di S.D. l'obbligo di corrispondere alla I. , ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, un assegno mensile di Euro 400, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese e annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. La Corte territoriale ha inoltre dichiarato inammissibile l'appello incidentale di S.D. , diretto ad ottenere la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla I. , ed ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
2. Avverso detta sentenza S.D. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, a cui resiste con controricorso la I. , proponendo ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
3. Con il primo motivo di ricorso principale il ricorrente lamenta la "Violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4". Denuncia l'assenza o apparenza, nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale, pur esaminando lo stesso materiale probatorio del Tribunale, espresso un convincimento opposto, in ordine alla sussistenza dei connotati di stabilità e continuità della convivenza more uxorio tra l'ex moglie e il sig. M. , senza spiegarne le ragioni fattuali e giuridiche e operando mero e apodittico richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in tema di rilevanza della cd. famiglia di fatto.
3.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la "Violazione o falsa applicazione dell'art. 2 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3". Lamenta che la Corte territoriale abbia errato nel qualificare la fattispecie giuridica della famiglia di fatto, richiama la giurisprudenza di questa Corte sul tema e deduce che i presupposti fattuali accertati dai Giudici di merito erano da ritenersi sufficienti ad integrare le connotazioni di stabilità e continuità caratterizzanti la famiglia di fatto. Richiama le risultanze probatorie e soprattutto la testimonianza del sig. M. , con cui la I. aveva instaurato la relazione sentimentale, dalla quale era emersa l'assunzione, da parte di questi ultimi, di impegni reciproci di assistenza morale e materiale.
4. Con unico articolato motivo di ricorso incidentale la controricorrente censura la sentenza impugnata per errore di diritto, avendo la Corte d'appello ritenuto di ripristinare l'assegno di mantenimento in suo favore nell'importo di Euro400, in luogo di quello di Euro 700 stabilito nella sentenza di separazione. Deduce la controricorrente di non avere alcun reddito ed inoltre non era stata dimostrata dall'ex marito la stabilità e continuità della sua relazione con l'altro uomo, nè la condivisione delle spese con quest'ultimo. L'esiguità del suddetto importo, ad avviso della controricorrente, non le consente di far fronte neppure all'acquisto di beni di prima necessità.
5. Il primo motivo di ricorso principale è fondato.
5.1. Ricorre, nella specie, il vizio di motivazione denunciato con riferimento all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ed all'art. 111 Cost., che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento.
La Corte d'appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di famiglia di fatto, ha dato atto che era stato provato il rapporto sentimentale pluriennale e consolidato tra la I. e il sig. M. , pure caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza, così ricostruendo la vicenda fattuale di rilevanza in modo conforme a quanto accertato dal Tribunale, secondo cui i suddetti fatti integravano in concreto la fattispecie della cd. famiglia di fatto. La Corte territoriale ha, invece, ritenuto che quella relazione non potesse "per ciò solo dirsi connotata da quei caratteri di continuità e stabilità che probabilmente rappresenterebbero il primo stadio necessario, ma- come detto- nemmeno sufficiente, per ipotizzare la creazione tra gli stessi di quella nuova famiglia di fatto secondo il valore ed il significato attribuiti al concetto dalla migliore giurisprudenza sopra detta" (pag. n. 6 della sentenza impugnata).
Il suddetto percorso argomentativo, che è l'unico esplicitato nella sentenza impugnata a fondamento della mancata condivisione dell'opposta conclusione a cui era pervenuto il Giudice di primo grado, non consente di individuare in che modo e su quali basi si sia formato il convincimento della Corte d'appello, in assenza di richiami ad elementi fattuali idonei a giustificare le ragioni della ritenuta assenza di continuità e stabilità della relazione sentimentale, pur ricostruita dalla stessa Corte territoriale, in base all'istruttoria espletata in primo grado, come pluriennale, consolidata, ufficializzata, di quotidiana frequentazione e caratterizzata da periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza.
Neppure consente di rendere percepibile il ragionamento seguito l'apodittico riferimento al concetto di famiglia di fatto in base alla giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di ulteriori adeguate indicazioni fattuali rispetto a quelle di cui si è detto.
A ciò si aggiunga il profilo di contraddittorietà che si rinviene nel successivo passaggio motivazionale della sentenza impugnata, concernente la quantificazione del contributo di mantenimento (pag. n. 8 sentenza), nella parte in cui è affermato che "la I. ha pure dato vita ad una nuova stabile e consolidata relazione affettiva con un nuovo compagno". All'evidenza detto ultimo assunto si pone in irriducibile contrasto con quello precedente di cui si è detto, con il quale era stata, invece, esclusa la sussistenza, nel caso concreto, delle connotazioni di stabilità e continuità di quella relazione. Ricorre, pertanto, nella specie l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, il vizio risulta dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e la motivazione non raggiunge il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014 e successive conformi).
6. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso principale, restando assorbiti sia il secondo motivo di ricorso principale, sia il motivo di ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, dichiarati assorbiti il secondo motivo di ricorso principale e il motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
24-10-2020 13:34
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