L’ assegno di mantenimento alla moglie deve essere ridotto se il marito ha contratto un mutuo
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 14-02-2020) 30-06-2020, n. 13184
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Presidente -
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe - Consigliere -
Dott. MELONI Marina - rel. Consigliere -
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16498-2018 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ARLINI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO PAOLIERI;
- ricorrente -
contro
E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE, N. 16, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BONAIUTI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA CASTORI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 226/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI MARINA.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 28/3/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Perugia in data 14-7-2017 in sede di separazione personale tra i coniugi P.M. e E.A. e in particolare ha confermato l'assegno di Euro 100,00 mensili oltre rivalutazione secondo indici ISTAT posto a carico del marito a titolo di contributo al mantenimento a favore della moglie P.M., così ridotto l'originario importo di 400,00 Euro mensili stabilito in sede di udienza presidenziale, lasciando altresì immutate le ulteriori statuizioni relativamente al mantenimento dei figli A. ed An. conviventi con il padre.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione P.M. affidato a due motivi.
E.A. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c., e degli artt. 2697 e 151 c.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, in quanto il giudice territoriale non ha ammesso le prove testimoniali articolate in primo grado e finalizzate a dimostrare il comportamento contrario ai doveri del matrimonio da parte del marito con conseguente accoglimento della domanda di addebito e di risarcimento dei danni provocati.
Il primo motivo è infondato. Infatti il ricorrente non ha nemmeno riportato nel ricorso i capitoli di prova e la sentenza di appello, che ha confermato sul punto quella di primo grado, ha dato atto che le prove testimoniali articolate erano generiche, ed irrilevanti, ed in ogni caso non idonee a dimostrare se la condotta del marito infedele era stata la causa della crisi coniugale o la sua conseguenza.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto delle situazioni economiche delle parti e dei fatti nuovi sopravvenuti. La ricorrente evidenziava infatti che l'ex marito godeva di uno stipendio congruo come dimostrato dalla circostanza che aveva contratto un mutuo di Euro 28.500,00 acquistando dalla sorella un immobile in comproprietà con quest'ultima e che i figli da lui mantenuti erano nel frattempo divenuti maggiorenni ed autosufficienti.
Il secondo motivo di ricorso è generico ed inammissibile.
La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell'interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).
Infatti nel merito la decisione impugnata ha già valutato tutte le ragioni della ricorrente: ha preso in considerazione la situazione economica delle parti e tenuto conto della disparità reddituale che ha ritenuto fortemente affievolita dall'impegno economico del padre relativo al mantenimento a suo esclusivo carico dei due figli A. ed An. i quali, pur maggiorenni, ancora convivono con lui mancando una loro piena autosufficienza.
La Corte d'Appello ha poi motivato in ordine al mutuo contratto dal marito per liquidare la sorella nell'ambito di un accordo conciliativo relativo alla divisione ereditaria nell'ambito della sua famiglia, unico elemento sopravvenuto che casomai depone per una diminuzione di reddito dell' E. piuttosto che per un suo incremento, dovendo egli pagare le rate del mutuo.
La decisione deve pertanto essere confermata. Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese del soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.100,00 oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ove dovuto.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/prima sezione della Corte di Cassazione, il 14 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020
03-07-2020 23:30
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