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Sentenza

Il marito che sospetta di essere tradito dalla moglie non può registrare le conversazioni che la consorte ha, nella casa coniugale, con lui e con le altre persone perché il diritto alla riservatezza non viene comunque meno nei confronti di chi è sospettato di infrangere, o ha senz'altro infranto, i "doveri" di fedeltà contratti col matrimonio.
Il marito che sospetta di essere tradito dalla moglie non può registrare le conversazioni che la consorte ha, nella casa coniugale, con lui e con le altre persone perché il diritto alla riservatezza non viene comunque meno nei confronti di chi è sospettato di infrangere, o ha senz'altro infranto, i "doveri" di fedeltà contratti col matrimonio.
Cassazione - Sezione quinta penale (up) - sentenza 8-30 novembre 2006, n. 39827
Presidente Foscarini - Relatore Nappi
Pm D'Ambrosio - Ricorrente Pm in proc. Ghionzoli
Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata la Ca di Milano ha assolto Andrea Ghionzoli dall'imputazione di indebita interferenza nella vita privata della moglie Marta Fumagalli, ritenendo che il fatto non sussista in quanto commesso nell'abitazione comune.
Ricorre per cassazione il Pm, anche su sollecitazione della parte civile, e deduce violazione dell'articolo 615bis e vizio di motivazione della sentenza impugnata, denunciando erronea interpretazione dell'articolo 615bis Cp ed erronea ricostruzione del fatto, atteso che i coniugi, sebbene non ancora legalmente separati, lo erano appunto di fatto.
V'è memoria dell'imputato.
Il ricorso è fondato.
Come risulta dalla sentenza impugnata, è indiscusso che Andrea Ghionzoli registrò indebitamente le conversazioni che la moglie aveva non solo con lui (nel qual caso non sarebbe configurabile un'intercettazione) ma anche con terzi.
Sicché, pur prescindendo dalla questione di fatto relativa all'effettiva convivenza dei coniugi, non v'è dubbio che Antera Ghionzoli operò delle intercettazioni ambientali in ambito domiciliare ai danni della moglie. E questo comportamento è idoneo a integrare gli estremi del reato previsto dall'articolo 615bis Cp.
Deve ritenersi infatti che, mentre l'articolo 617bis Cp prevede come punibili le illecite intercettazioni di conversazioni telegrafiche o telefoniche, vanno invece punite a norma dell'articolo 615bis Cp appunto le intercettazioni ambientali eseguite indebitamente in ambito domiciliare (Cassazione, Sezione quinta, 19383/06, Pinzauti, non massimata sul punto).
I giudici del merito hanno escluso la configurabilità del reato, in ragione della comune appartenenza, all'imputato e alla persona offesa, del domicilio nel quale le intercettazioni furono eseguite.
Ma si tratta di un'interpretazione palesemente errata dall'articolo 615bis Cp, perché ciò che rileva ai fini della configurabiltà del reato è la violazione della riservatezza domiciliare della persona offesa, non la disponibilità di quel domicilio anche da parte dell'autore dell'indebita intercettazione né il suo rapporto di convivenza coniugale con la vittima.
Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, "i doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio, infatti, non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi, me ne presuppongono anzi l'esistenza, dal momento che la solidarietà si realizza solo tra persone che si riconoscono di piena e pari dignità; tanto vale anche nel caso di infedeltà del coniuge, poiché la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non è sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza" (Cassazione, Sezione quinta, 23 maggio 1004, Innocenti, m. 198994). Sicché non rilevano le ragioni di allarme esposte dall'imputato nella sua memoria.
La sentenza impugnata va pertanto annullata, ma senza rinvio, essendo ormai estinto per prescrizione il delitto consumato nel luglio 1998.

PQM

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Avv. Antonino Sugamele

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