Donazione alla futura moglie per beneficiare delle agevolazioni prima casa. L' atto di risoluzione deve avere la stessa forma.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 3 marzo 2020, n. 5937
Il negozio originario rispetta la forma prevista per la donazione, ed il successivo atto, essendo finalizzato a risolvere il primo, dello stesso avrebbe dovuto condividere la forma, e cioè quella pubblica e solenne stabilita ad substantiam dagli artt. 782 e 2699 c.c. per la donazione. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 3 marzo 2020, n. 5937.
Le Sezioni Unite (Sentenza 28 agosto 1990 n. 8878) hanno affermato che il negozio accessorio deve rivestire la stessa forma di quello principale, di conseguenza il contratto di risoluzione di una donazione deve rivestire la medesima forma dell'atto finale, stante l'incidenza che è destinato ad avere rispetto al primo.
25-03-2020 19:56
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