Affidamento di un figlio di età minore. Restrizioni supplementari.
Cass. civ., sez. I, 8 aprile 2019, n. 9764
Pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia
libertà in materia di diritto di affidamento di un
figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso
controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero
quelle apportate dalle autorità al diritto di visita
dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad
assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori
e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di
cui all'art. 8 Cedu, onde scongiurare il rischio di troncare
le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e
uno dei genitori (Corte Edu 9 febbraio 2017, Solarino
c. Italia). Nell'interesse superiore del minore, infatti,
deve essere sempre assicurato il rispetto del principio
della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei
genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una
stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive
con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza,
educazione e istruzione della prole. (Nella
specie la Corte d'Appello aveva confermato la decisione
di primo grado secondo cui la frequentazione tra il
padre e la figlia di cinque anni, affidata ad entrambi i
genitori e collocata prevalentemente presso la madre,
sarebbe avvenuta soltanto a fine settimana alterni, e
la S.C. ha cassato la decisione osservando che la corte
territoriale non aveva illustrato le ragioni che la inducevano
ad escludere frequentazioni infrasettimanali tra
il genitore e la bambina, sebbene avesse affermato che
occorreva mantenere e semmai intensificare i rapporti
della figlia con il padre).
19-01-2020 22:10
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