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Sentenza

Sulla liquidazione delle spese nel giudizio sulla modifica delle condizioni.
Sulla liquidazione delle spese nel giudizio sulla modifica delle condizioni.
Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 16/05/2019) 14-06-2019, n. 16125

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18348/2017 proposto da:

D.P., elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 154/3DE, presso lo studio dell'avvocato Daniele Granara, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

S.F., elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni 9, presso lo studio dell'avvocato Antonino Galletti, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Marco Delucchi Baroni in forza di procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso il decreto della Corte d'appello di Genova in data 12 aprile 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16-5-2019 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.
Svolgimento del processo

che:

D.P. ha proposto ricorso per cassazione à sensi dell'art. 111 Cost., contro il decreto pronunciato dalla corte d'appello di Genova in data 12-42017, quanto alla statuizione sulle spese processuali, nel procedimento di reclamo ex art. 739 c.p.c., instaurato da S.F. in merito alle condizioni di divorzio stabilite dal tribunale di Chiavari con sentenza del 17/11/2008;

ha prospettato due motivi;

l'intimata ha replicato con controricorso e ha proposto a sua volta un motivo di ricorso incidentale in ordine alla collocazione delle figlie minori; il ricorrente ha replicato al ricorso incidentale con ulteriore controricorso; le parti hanno infine depositato memorie.
Motivi della decisione

che:

il ricorrente principale denunzia, col primo mezzo, la nullità del decreto per violazione ed errata applicazione dell'art. 91 c.p.c., in quanto le statuizioni accessorie sulle spese non possono essere adottate nei procedimenti di volontaria giurisdizione;

denunzia poi, col secondo mezzo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la corte d'appello modificato il provvedimento di revisione delle condizioni di divorzio senza richiesta di parte, a fronte del fatto che, invece, le uniche due domande della reclamante erano state alfine rigettate; donde - tale è la ragione di ricorso - all'esito del reclamo la medesima reclamante sarebbe risultata totalmente soccombente;

il primo motivo è manifestamente infondato;

il ricorrente muove dalla erronea riconduzione del giudizio di revisione delle condizioni di divorzio nell'ambito dei procedimenti camerali non contenziosi; così non è, avendo questa Corte già da tempo affermato - in particolare rispetto alla omologa situazione del procedimento camerale per la revisione dell'assegno di divorzio - che ove nel procedimento della L. 1 dicembre 1970, n. 898, ex art. 9, vi sia stata rituale instaurazione fra le parti del contraddittorio, il giudice deve provvedere al regolamento delle spese processuali, secondo i principi ordinari di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (v. già Cass. n. 3363-83); vale dunque il più generale principio secondo il quale è sempre legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 c.p.c., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra le parti la cui soluzione implica la soccombenza (cfr. Cass. n. 28331-17, Cass. n. 11503-10).

pure il secondo motivo è infondato;

risulta dal provvedimento che il tribunale di Genova aveva modificato le condizioni di divorzio stabilite con la sentenza del tribunale di Chiavari del 17-11-2008;

la S. aveva quindi reclamato chiedendo "l'accoglimento delle domande proposte nella comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di v.g. di primo grado (..) ed in conseguenza la modifica e/o revoca del decreto impugnato mediante la pronuncia di quel provvedimento ritenuto equo e/o di giustizia", teso - per quanto rileva - a ripristinare "le condizioni di divorzio statuite con la citata sentenza del tribunale di Chiavari";

le condizioni dette erano rappresentate - come emerge dall'esposizione dello stesso ricorrente - dall'affidamento delle figlie minori a entrambi i genitori con collocazione presso la madre; dal versamento di un assegno da parte del padre, per il mantenimento delle figlie, di 500,00 Euro mensili; dal versamento altresì, da parte di questi, del 50% delle spese scolastiche e mediche relative alle figlie; dalla possibilità del padre di vedere le figlie quando avesse voluto, compatibilmente con il proprio orario di lavoro e con le esigenze scolastiche delle stesse, e di trascorre un periodo continuativo con loro di 15 giorni durante le ferie, oltre alle festività natalizie e pasquali secondo alternanza;

poichè il tribunale di Genova aveva infine confermato l'affidamento delle figlie a entrambi i genitori, ma le aveva collocate in modo prevalente l'una ( K.) presso il padre e l'altra ( Z.) presso la madre, salvi i diritti di visita, la tesi della reclamante era stata indirizzata a ottenere - tra l'altro - una regolamentazione difforme, idonea a consentire alle figlie (come bene emerge dal decreto impugnato) di trascorre insieme le previste giornate infrasettimanali e il fine settimana di pertinenza di essa madre;

a tali conclusioni il ricorrente si era semplicemente opposto, chiedendo il rigetto del reclamo;

consegue che, avendo invece la corte d'appello accolto in parte qua il reclamo, sebbene disattendo le (ulteriori) censure relative alle questioni economiche, non si può dire nè che vi sia stata un'ultrapetizione (cosa peraltro solo adombrata dal ricorrente senza concretizzazione di specifica e coerente censura, e fermo restando che nell'interesse di minori è consentito l'esercizio di poteri decisionali anche ex officio), nè che vi sia stata soccombenza della S.;

il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale (per tutte Cass. n. 17523-11, Cass. n. 11423-16 e molte altre), sicchè in tal senso la decisione della corte territoriale non è in contrasto con l'art. 91 c.p.c.; quanto poi alla valutazione delle proporzioni della soccombenza, o alla determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, essa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio resta sottratto al sindacato di legittimità: invero il giudice non è tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (v. Cass. n. 30592-17);

il ricorso incidentale risulta proposto in senso condizionato, come emerge dalle conclusioni del controricorso; donde è assorbito;

le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna il ricorrente principale alle spese processuali, che liquida in complessivi 2.300,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2019
Avv. Antonino Sugamele

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