Spettacolare decreto del Tribunale di Sciacca: il gatto al marito e il cane a entrambi a settimane alterne.
Tribunale ordinario di Sciacca, sez. Unica, decreto 19 febbraio 2019
Giudice Tricoli
Il Presidente
letti ed esaminati gli atti;
sciogliendo la riserva di cui al verbale del (omissis...);
valutato l'esito negativo del tentativo di conciliazione dal quale emerge che la frattura del legame coniugale
tra le parti risulta insanabile;
considerato che l'assegno di mantenimento non è dovuto al solo fine di mantenere un tenore di vita
analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 11504 del 10/05/2017);
ritenuto, quindi, che in relazione alla durata del matrimonio, all'età delle parti, alla loro capacità lavorativa
ed ai loro redditi, appare congruo porre a carico del resistente un assegno mensile di mantenimento da
corrispondere a]la ricorrente in Euro (omissis...) rivalutare annualmente ed assegnare a quest'ultima
l'abitazione familiare sita in (omissis...);
rilevato che in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce
un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell'animale stesso, assegna il gatto
(omissis...) (omissis...) al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il miglior sviluppo
possibile dell'identità dell'animale ed il cane (omissis...), indipendentemente dall'eventuale intestazione
risultante nel microchip, ad entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al
50%.
P.Q.M.
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
3) fa obbligo al resistente di versare alla ricorrente entro i primi 5 giorni di ogni mese, quale assegno di
mantenimento, la somma complessiva di (omissis...) rivalutare annualmente;
4) assegna il gatto (omissis...) al resistente ed il cane (omissis...) ad entrambe le parti a settimane alterne.
Nomina giudice istruttore la dr.ssa (omissis...) e fissa per la comparizione delle parti l'udienza del (omissis...)
Assegna al ricorrente il termine di giorni trenta per il deposito in cancelleria di memoria integrativa.
Assegna al resistente termine sino a venti giorni prima dell'udienza come sopra fissata per costituirsi in
giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 1 e 2 co. c.p.c., nonchè per proporre le eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d'ufficio, con avvertimento alla stessa convenuta che la costituzione oltre il termine
assegnato comporterà le decadenze previste nel citato art. 167 e la improponibilità delle predette
eccezioni.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
12-03-2019 23:38
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