L'avvocato che omette il mantenimento dei figli va sospeso disciplinarmente.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza 26 ottobre 2017 – 13 dicembre 2018, n. 177
Presidente Picchioni – Segretario Capria
Fatto
A seguito di un esposto presentato dall'Avv. [esponente] in data 13 settembre 2013, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma deliberava il 6 novembre 2014 l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. [ricorrente], in relazione ai seguenti addebiti:
A. Nonostante il decreto del Tribunale per i minorenni di Roma depositato il 17 novembre 2008, su ricorso congiunto dell'avvocato [ricorrente] e [esponente], abbia previsto l'obbligo del padre avv. [ricorrente] di tenere con sé i figli e contribuire al loro mantenimento (secondo quanto concordato e, dunque, nella misura di euro 3900 mensili a titolo di mantenimento dei figli da corrispondere alla madre, con la precisazione che detta somma deve essere incrementata di ulteriori euro 3900 per le vacanze estive), dal mese di gennaio 2013 ometteva di corrispondere alcunché.
B. Restava inadempiente pure dopo la notifica, nel luglio 2013, di un atto di precetto per complessivi euro 27.989,24 e, nell'ottobre 2013, di un successivo atto di precetto per complessivi euro 33.264,00 e, infine, nel gennaio 2014, di un terzo atto di precetto per complessivi euro 17.775,90.
C. Subiva, senza adempiere spontaneamente, pignoramento immobiliare e un pignoramento mobiliare per il quale si rendeva necessaria la presenza dell'Autorità di PS e del fabbro per accedere all'abitazione di residenza del professionista.
D. Oltre a venire meno agli obblighi di mantenimento nei confronti dei tre figli e a rendersi perciò debitore anche nei confronti della madre avv. [esponente] che ha dovuto assumersi in toto ogni onere, ometteva finanche di adempiere l'obbligo di prendersi cura di questi, pure minorenni, nei fatti sparendo dalla loro vita a fare tempo dall'agosto 2010, senza dare notizie di sorta e senza neppure informarli di una successiva paternità.
E. Informato sui fatti e convocato dall'Ordine, ometteva qualsiasi informativa e collaborazione nell'ambito del procedimento.
F. Comunicava all'ordine un indirizzo PEC all'evidenza errato o, comunque, non più attivo, poiché la nota indirizzata via e-mail in data 6 febbraio 2014 è stata restituita con la specificazione “l'utente non esiste”. Secondo l'incolpazione, l'Avv. [ricorrente], ponendo in essere le condotte sopra descritte, aveva violato “…il disposto di cui agli articoli 3 (volontarietà dell'azione), 5 (doveri di probità, dignità e decoro), 6 (doveri di lealtà e correttezza), 22 (rapporto di colleganza), 24 (rapporti con il consiglio dell'ordine) e 59 (obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi) del codice deontologico forense”. All'esito del procedimento, il ricorrente veniva assolto per il capo di incolpazione di cui alla lettera E (“Informato sui fatti e convocato dall'Ordine, ometteva qualsiasi informativa e collaborazione nell'ambito del procedimento”), riguardo al quale il COA procedente ha ritenuto non punibile la condotta inizialmente contestata all'incolpato; mentre, la mancata corresponsione degli alimenti ai figli configurando il reato di cui all'art. 570 cod.pen., era giudicato colpevole in relazione ai capi di incolpazione A, B, C, D e F con l'inflizione della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei.
Diritto
L'Avv. [ricorrente] ha impugnato davanti a questo Consiglio Nazionale la decisione del COA di Roma, chiedendo che, in sua totale riforma, si dichiari il non luogo a procedere nei suoi confronti.
1) Il ricorrente censura anzitutto la decisione del COA di Roma nella parte in cui essa ha ritenuto le condotte contestate alle lettere sub A, B e C del capo di incolpazione come idonee “…a produrre riflessi sulla reputazione professionale dell'avvocato o a compromettere l'immagine della classe forense”. Sostiene, in particolare, la difesa dell'Avv. [ricorrente] che l'incolpato si sarebbe trovato, dal 2011 in avanti, nell'impossibilità materiale di adempiere alle obbligazioni economiche assunte nel ricorso congiunto omologato dal Tribunale di Roma nel 2008, nei confronti della ex convivente Avv. [esponente] e dei tre figli (assegno di mantenimento di € 3.900 mensili oltre ad una ulteriore mensilità da corrispondersi a luglio di ogni anno).
La prospettata impossibilità materiale di adempiere all'obbligo di mantenimento dei figli sarebbe dipesa dalle seguenti circostanze in fatto:
1) Successivamente alla fine del rapporto di convivenza more uxorio con l'Avv. [esponente], il ricorrente si è unito in matrimonio alla Sig.ra [omissis] e da tale coniugio è nato, nel 2010, un figlio ([tizio]);
2) Il piccolo [tizio] è affetto da disprassia, patologia che comporta continue cure logopediche e psicologiche unitamente alla costante presenza dei genitori;
3) Il matrimonio e le cure per il figlio [tizio] hanno comportato un aumento delle spese a carico dell'incolpato;
4) Il ricorrente è stato investito, come molti altri avvocati, dagli effetti della crisi economica e ha perduto i principali e più remunerativi incarichi professionali, subendo una forte contrazione del proprio reddito.
Il protratto inadempimento contestato dal COA procedente sarebbe, quindi, incolpevole: mancherebbero, in sostanza, si legge nell'atto di impugnazione, gli elementi soggettivi della “volontarietà” e del “dolo” (pag. 6 del ricorso).
Conseguentemente le condotte poste in essere dall'Avv. [ricorrente] non sarebbero, proprio perché incolpevoli, idonee ad incidere negativamente sulla reputazione personale e professionale del ricorrente, né tali da ledere l'immagine della classe forense.
2) In secondo luogo nel ricorso si censura la decisione del COA di Roma anche per aver ritenuto disciplinarmente responsabile l'Avv. [ricorrente] in relazione alla condotta di cui alla lettera D del capo di incolpazione (“…ometteva finanche di adempiere l'obbligo di prendersi cura di questi, pure minorenni, nei fatti sparendo dalla loro vita a fare tempo dall'agosto 2010, senza dare notizie di sorta e senza neppure informarli di una successiva paternità). Nella sua difesa il ricorrente afferma al riguardo che il rapporto personale dell'Avv. [ricorrente] con la propria prole “…non può essere oggetto di valutazione disciplinare stante il livello di delicatezza ed intimità che ha il rapporto genitoriale…” e deduce che “…il paventato allontanamento descritto nella decisione ben può essere riconducibile anche alla situazione economica che non consente al genitore di mantenere la propria prole”.
3) Il ricorrente censura infine la deliberazione del COA di Roma anche per carenza di motivazione, affermando, in particolare, che “…la decisione impugnata è sfornita di un impianto motivazionale che consenta un vaglio dei singoli aspetti della condotta deontologicamente scorretta”, limitandosi a ripercorrere i fatti, apoditticamente derivandone la sussistenza degli illeciti deontologici.
4) Nessun motivo di impugnazione è stato, invece, formulato in ricorso relativamente all'addebito di cui alla lettera F del capo di incolpazione (“Comunicava all'ordine un indirizzo PEC all'evidenza errato o, comunque, non più attivo, poiché la nota indirizzata via e-mail in data 6 febbraio 2014 è stata restituita con la specificazione “l'utente non esiste”).
Ritiene il Collegio che le condotte delle quali il ricorrente è stato chiamato a rispondere nel presente giudizio, di fatto ammesse nei fatti dallo stesso Avvocato [ricorrente], siano rilevanti dal punto di vista disciplinare, se pure non attinenti allo svolgimento della professione forense. La consolidata giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale Forense è da sempre ferma nel riconoscere disvalore deontologico nei comportamenti tenuti dagli avvocati nella loro vita privata che, venendo meno la dignità, la probità e il decoro, si riflettano sfavorevolmente sulla loro reputazione e di conseguenza sulla considerazione di cui la classe forense dovrebbe godere.
I motivi d'impugnazione della decisione del Consiglio dell'Ordine di Roma sono infondati. Il ricorrente ha interrotto la corresponsione degli assegni alimentari ai tre figli, senza dare giustificazioni alla famiglia, né agire per ottenere una riduzione degli stessi, ma accumulando un ingente debito e arrivando fino a subire un'esecuzione forzata su beni mobili con l'intervento della forza pubblica e del fabbro: tutti comportamenti che di certo comportano discredito personale e, di riflesso, per la classe professionale cui l'avvocato appartiene. La scomparsa dalla vita dei figli, cui non si presta soccorso economico, ancora non deve essere valutata da questo giudice nelle varie graduazioni di “delicatezza e d'intimità del rapporto genitoriale” secondo quanto afferma il ricorrente nel censurare la decisione impugnata, ma semplicemente quale elemento esteriore del venir meno di un genitore agli obblighi nei confronti della prole (peraltro sanzionato dal codice penale all'art. 570) e al discredito che ne deriva. Le asserite difficoltà economiche e la malattia del figlio più piccolo non possono valere a giustificare le condotte sopra descritte, per quel che si è detto sul generale comportamento del ricorrente. Il ricorso deve essere respinto e la decisione confermata, anche per quel che riguarda la sanzione inflitta, che appare proporzionata alle violazioni commesse.
P.Q.M.
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e segg. ed il R.D. 22-01-1934 n.37: Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.
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20-08-2019 16:00
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