Assegno divorzile e contestazione delle risultanze reddituali prodotte da controparte. Conseguenze.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 9535/19
In tema di divorzio, l'art. 5, comma 9, l. n. 898/1970 non impone al Tribunale in via diretta ed automatica di disporre indagini avvalendosi della polizia tributaria ogni volta in cui sia contestato un reddito indicato e documentato, ma rimette allo stesso giudice la valutazione di detta esigenza, in forza del principio generale dettato dall'art. 187 c.p.c., che affida al giudice la facoltà di ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti e di ordinare gli altri che può disporre d'ufficio, previa valutazione della loro rilevanza e concludenza.
06-04-2019 16:39
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