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Sentenza

La denuncia di un reato perseguibile di ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa
La denuncia di un reato perseguibile di ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa
Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 09-01-2018) 20-03-2018, n. 6860
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

Dott. CIGNA Mario - rel. Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2943/2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LIPERA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO PETRALIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

- resistente con atto di costituzione -

avverso la sentenza n. 1555/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/01/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.
Svolgimento del processo

M.A. propone ricorso per Cassazione, affidato a quatto motivi ed illustrato anche da successive "memorie difensionali", avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Catania, nel respingergli l'appello, ha confermato la statuizione con la quale il Tribunale di Catania aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dallo stesso M. nei confronti, tra gli altri, di V.R., per danni discendenti dalle affermazioni contenute nella relazione di servizio, redatta dal V., quale Comandante della 2^ Compagnia di Catania della Guardia di Finanza; affermazioni che avevano dato luogo a processo penale nei confronti del M. per i reati di favoreggiamento personale, omessa denuncia di reato e rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio; giudizio poi conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione con formula piena.

In particolare la Corte di appello, per quanto ancora rileva in questa sede, ribadendo un consolidato orientamento della S.C., ha evidenziato che la denuncia di un reato perseguibile di ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa; al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, elidendone ogni efficacia causale, e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal danneggiato; al riguardo ha precisato che, per qualificare la denuncia come calunniosa, deve necessariamente ricorrere il dolo dell'agente, e cioè la volontà della falsa incolpazione e la consapevolezza che l'incolpato sia innocente, e non semplicemente la colpa, e cioè la leggerezza o avventatezza del denunciante; nel caso di specie, secondo la Corte, la doglianza circa la natura calunniosa della relazione di servizio, cui il V. era peraltro obbligato ex art. 55 c.p.p., risultava sfornita di valido supporto probatorio, essendosi il V. limitato a riferire una serie di condotte anomale del M., rimettendo all'A.G. ogni valutazione giuridica sulla potenziale valenza penale di tale condotta (in particolare, la relazione si limitava a riportare alcune dichiarazioni rese al V. da tale P.G. ed altre relazioni di servizio a firma di altri finanzieri).

Resiste con controricorso V.R..

Il Ministero presenta "memoria ex art. 370 c.p.c.".
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione dell'art. 368 c.p., sostiene, innanzitutto, che nel caso di specie sussistevano elementi tali da poter affermare il preciso intento denigratorio del V., che aveva preordinato la relazione di servizio al fine di giungere al rinvio a giudizio ed all'emissione di provvedimenti amministrativi nei confronti del M.; in ogni modo, secondo il ricorrente, la condotta del denunciante deve essere fonte di responsabilità civile non solo quando sia stata determinata da dolo ma anche quando sussista una colpa grave; nel caso di specie, una più attenta e diligente verifica dei fatti oggetto di denunzia avrebbe consentito di apprezzarne l'irrilevanza giuridica, evitando l'avvio di un procedimento penale, poi conclusosi con una sentenza di assoluzione; in particolare il V. aveva incautamente accusato il M. sulla base di una telefonata con tal Don Agostino, cappellano militare della Guardia di finanza e ben conosciuto dal V. stesso.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui, contestando la valutazione della Corte di Appello sulla insussistenza di prova in ordine al dolo relativo al reato di calunnia, si risolve in una censura sull'apprezzamento delle prove operato dal giudice di merito, non consentita in questa sede; ed invero, come già affermato da questa S.C. "Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nè nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o "agli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4 - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di costituzionalmente rilevante" (Cass. 11892/2016).

Quanto al resto, il motivo è infondato.

La Corte territoriale, invero, ha fatto corretta applicazione di principi consolidati di questa S.C., secondo cui "la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poichè, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)" (Cass. 11898/2016; conf. 1542/2010); in particolare "la presentazione di una denuncia all'autorità giudiziaria per un fatto perseguibile d'ufficio è fonte di responsabilità risarcitoria, nel caso in cui il processo si sia concluso con l'assoluzione dell'imputato, solo se si dimostri che il denunciante era consapevole dell'innocenza del denunciato, atteso che, pur essendo l'illecito civile di regola perseguibile anche se meramente colposo, l'irrilevanza della colpa per la calunnia ai relativi effetti si spiega con lo scopo dell'ordinamento di evitare che alla disponibilità dei cittadini a collaborare con l'autorità giudiziaria, tramite la denuncia dei comportamenti criminosi, siano poste remore derivanti dal timore di incorrere in conseguenze di carattere risarcitorio nel caso di errore (Cass. 27756/2013).

In altre parole, il processo penale, nel quale la notitia criminis è esaminata prima dalla magistratura requirente e poi da quella giudicante, interrompe di norma il nesso di causalità tra l'attività del danneggiante ed il preteso danno patito dal danneggiato; siffatto nesso non è, tuttavia, interrotto, e quindi permane, solo nel caso in cui la denuncia abbia natura calunniosa, e cioè sia stata resa dal denunziante nell'assoluta consapevolezza dell'estraneità del danneggiato ai fatti ascrittigli, consapevolezza esclusa, come detto, nel caso di specie; siffatta conclusione non incide in alcun modo sull'autonomia tra responsabilità civile (fondata anche sulla colpa dell'agente) e responsabilità penale (strettamente collegata al dolo), atteso che, come detto, il riferimento al reato di calunnia non è volto a restringere al solo dolo l'elemento soggettivo sotteso alla responsavilità civile a carico del denunciante danneggiante ma esclusivamente ad individuare la sussistenza o meno di un nesso causale tra il fatto del denunciante ed il danno.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia - ex art. 360 c.p.c., n. 5 - omesso esame circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e conseguente violazione - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - degli art. 2059 e 1226 c.c..

Il motivo è inammissibile.

Come già chiarito da questa Corte, invero, l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, (fatto da intendersi come un "preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni"), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014).

Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun "fatto storico" (nel senso su precisato), limitandosi a sostenere che la semplice proposizione della denuncia senza la minima di diligenza è comunque idonea a determinare un danno morale per l'ingiusta lesione di un valore della persona (onore e reputazione) costituzionalmente garantito; argomentazione, peraltro, erronea, atteso che, per quanto su evidenziato, l'insussistenza della calunnia per mancanza di dolo ha interrotto il nesso di causalità tra la denuncia ed il danno, con conseguente irrilevanza della natura (patrimoniale o non patrimoniale) di tale danno.

Considerato il rigetto dei due su esposti motivi, con la conseguente conferma della statuizione impugnata in ordine alla esclusione di responsabilità in capo al V., si ritengono assorbite le altre censure, concernenti l'omessa pronunzia sulla lamentata erronea declaratoria di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (motivo 3) e sulla determinazione e quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2018
Avv. Antonino Sugamele

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