E' illecito ritirare o negare il passaporto ad un padre perchè non paga gli alimenti ai figli.
CEDU sez. II nel caso Battista c. Italia del 2 dicembre 2014
Una nuova ipotesi di violazione della libertà di movimento ex dell'art. 2 protocollo 4. La CEDU rimarca come si tratti di una nuova questione e che, pur non rientrando nella varia casistica sinora affrontata dalla Corte (v. amplius §§. 35 e 36 della sentenza annotata) e, prima, dalla Commissione UE per la tutela dei diritti umani, in cui le limitazioni della libertà di movimento erano giustificate da condanne e processi penali pendenti, fallimenti, malattie mentali, violazione di norme sull'immigrazione etc. (Luordo c. Italia del 2003,Diamante e Pelliccioni c. S. Marino del 27/9/11 Miażdżyk c. Polonia del 24/1/12 e Stamose c. Bulgaria del 2012), ne condivide i principi base dai quali si evince una sua chiara violazione. Si noti come coincida con quella analizzata dalla nostra S.C. richiamata dalla C.Cost. 464/97: ribadiva che la ratio della L.1185/67 era garantire l'adempimento di queste obbligazioni alimentari. Bisogna però valutare se il rifiuto di rilasciare il passaporto e/o la carta d'identità per viaggiare all'estero rientri tra i fini legittimi e sia una «misura necessaria in una società democratica» per perseguirli ex §.3 dell'art. 2.
19-10-2018 22:27
Richiedi una Consulenza