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Sentenza

Contributo  per  i  servizi  di  baby-sitting  e  per  i  servizi  all’infanzia  di cui   all’articolo   4,   comma   24,   lett.   b),   della   legge   n.   92/2012.
Contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia di cui all’articolo 4, comma 24, lett. b), della legge n. 92/2012.
A partire dall'anno 2016 il contributo è stato riconosciuto:
1.  alle  lavoratrici  dipendenti  e  alle  lavoratrici  iscritte  alla  Gestione  separata  (nel  limite  di
spesa di 20 milioni di euro), dall'articolo 1, comma 282, della legge 28 dicembre 2015, n.
208  (c.d.  legge  di  stabilità  2016),  ferme  restando  le  disposizioni  attuative  contenute  nei
D.M. 22 dicembre 2012 e  28 ottobre 2014;
2.  alle  lavoratrici  autonome  (nel  limite  di  spesa  di  2  milioni  di  euro),  dall'articolo  1,  comma
283, della citata legge n. 208/2015 secondo le disposizioni attuative contenute nel D.M. 1
settembre 2016.
Il  beneficio  in  argomento  è  stato  altresì  prorogato  per  il  biennio  2017–2018  dall'articolo  1,
commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017) sia per le
lavoratrici  dipendenti  e  per  le  lavoratrici  iscritte  alla  Gestione  separata  (nel  limite  di  spesa  di
40  milioni  di  euro  per  ciascuno  dei  due  anni),  sia  per  le  lavoratrici  autonome  (nel  limite  di
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni), ferme restando le disposizioni attuative
contenute nei D.M. 22 dicembre 2012, 28 ottobre 2014 e 1 settembre 2016.
Con il decreto-legge n. 25/2017, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, è stata disposta
l'abrogazione  delle  disposizioni  in  materia  di  lavoro  accessorio  con  conseguente  possibilità  di
utilizzare i buoni (voucher) per prestazioni di lavoro accessorio fino al 31 dicembre 2017.
In  conseguenza  della  menzionata  disposizione,  l'articolo  54-bis  del  decreto-legge  n.  50/2017,
convertito dalla legge n. 96/2017, ha previsto che il contributo di cui all'articolo 4, comma 24,
lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, sia erogato
mediante la modalità del “Libretto Famiglia”.
Pertanto,  a  partire  dall'anno  2018  il  voucher  per  l'acquisto  di  servizi  di  baby-sitting  viene
rinominato  “Contributo  per  l'acquisto  di  servizi  di  baby-sitting”  e  viene  erogato  secondo  le
modalità previste per il “Libretto Famiglia”.
Si precisa, al riguardo, che i voucher  già  acquisiti  telematicamente  entro  il  31  dicembre  2017
continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre 2018.
Avv. Antonino Sugamele

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