Come si ripartiscono tra ex coniugi le spese straordinarie per il mantenimento dei figli?
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 21726/18; depositata il 6 settembre)
ORDINANZA
sul ricorso 13349-2016 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dagli avvocati DANIELE SPIRITO MICHELETTA TITA', RODOLFO
UMMARINO;
- ricorrente -
contro
M.I.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato SERGIO NATALE
EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato FIORENZA BETTI;
- controricorrente -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositato il
07/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. PIETRO
CAMPANILE.
Rilevato che:
il sig. B.L. propone ricorso, affidato a due motivi, per la
cassazione del decreto indicato in epigrafe, con il quale la Corte di
appello di Ancona, in parziale accoglimento del gravame proposto
dalla ex moglie P.M. avverso il provvedimento emesso dal
Tribunale di Fermo, previo rigetto del reclamo proposto dal B.
relativo al rigetto della propria domanda di riduzione del proprio
contributo per il mantenimento della prole, ha disposto un aumento
di euro 200 mensili dell'assegno per il mantenimento della figlia
P.B., ed ha confermato la condanna del B. al pagamento,
a titolo di rimborso, della somma di euro 3.112,99, oltre ad euro
131,75, pari al 50 per cento delle spese mediche documentate;
la parte intimata resiste con controricorso;
Considerato che:
il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;
il primo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 100 e
474 cod. proc. civ., in quanto la M. non aveva interesse a
proporre la domanda concernente il pagamento delle spese mediche
non rimborsate, in quanto, in relazione a tale aspetto, esisteva già
titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Vercelli, fra
l'altro, poneva a carico del padre "le spese mediche non corrisposte
dal SSN che si rendessero necessarie per i figli, da concordare
previamente con la madre, salvo urgenze", è infondato;
va rilevato, infatti, che la necessità, prevista nella richiamata
sentenza del Tribunale di Vercelli, di un accordo fra i genitori circa le
spese mediche non riferibili al servizio di assistenza sanitaria implica
l'assenza, in detta previsione, dei requisiti di certezza, liquidità ed
esigibilità del credito, e, quindi, la necessità di un intervento
giudiziale che, a prescindere dall'accordo non raggiunto, verifichi la
sussistenza o meno dell'obbligazione;
invero, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di
provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge
che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la
rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la
valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto
all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle
condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 16175 del 30 luglio
2015; Cass., 23 febbraio 2017, n. 4753);
nella seconda censura vengono, in maniera confusa, affastellate
alcune questioni di natura procedurale, che non appaiono
condivisibili;
l'elevazione, peraltro di lieve entità, del contributo per il
mantenimento della figlia dedita agli studi superiori, con decorrenza
dal mese di ottobre del 2015, è stato disposto dalla Corte di appello,
tenuto conto della sopravvenienza di nuove circostanze, e, in
particolare, in considerazione "dell'incremento di spesa costituito
dagli studi universitari intrapresi dalla figlia N. presso l'Università
di Macerata, per tasse scolastiche, libri, spese di viaggio";
trattasi di motivazione del tutto congrua, laddove si consideri che
nella specie risulta applicabile "ratione temporis", l'art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ., che, nell'attuale formulazione, secondo
l'interpretazione resa dalle Sezioni unite di questa Corte, introduce
nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,
relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,
la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e
abbia carattere decisivo;
è del tutto evidente, poi, che la statuizione in esame è caudataria di
uno sviluppo delle circostanze poste a fondamento dell'originaria
domanda, dal quale il giudice del reclamo non poteva prescindere,
indipendentemente dall'assenza di un appello incidentale della
controparte, la quale logicamente non poteva dolersi dell'omessa
pronuncia in merito a deduzioni che, essendo inerenti a fatti
verificatisi nel corso del giudizio, non potevano che essere dedotte
successivamente (cfr. anche Cass., 21 aprile 1994, n. 3808, in
materia di disposizioni, in materia di mantenimento della prole, nel
giudizio di rinvio, a seguito di circostanza sopravvenute);
il regolamento delle spese segue la soccombenza;
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.100, di cui
euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.
13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.
Roma, 22 febbraio 2018
Il Presidente
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08-09-2018 17:46
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