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Sentenza

Come si ripartiscono tra ex coniugi le spese straordinarie per il mantenimento dei figli?
Come si ripartiscono tra ex coniugi le spese straordinarie per il mantenimento dei figli?
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 21726/18; depositata il 6 settembre)
ORDINANZA 
sul ricorso 13349-2016 proposto da: 
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA 
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso 
dagli avvocati DANIELE SPIRITO MICHELETTA TITA', RODOLFO 
UMMARINO; 
- ricorrente - 
contro 
M.I.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 
GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato SERGIO NATALE 
EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e difende unitamente 
all'avvocato FIORENZA BETTI; 
- controricorrente - 
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositato il 
07/04/2016; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 
partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. PIETRO 
CAMPANILE. 
Rilevato che: 
il sig. B.L. propone ricorso, affidato a due motivi, per la 
cassazione del decreto indicato in epigrafe, con il quale la Corte di 
appello di Ancona, in parziale accoglimento del gravame proposto 
dalla ex moglie P.M. avverso il provvedimento emesso dal 
Tribunale di Fermo, previo rigetto del reclamo proposto dal B. 
relativo al rigetto della propria domanda di riduzione del proprio 
contributo per il mantenimento della prole, ha disposto un aumento 
di euro 200 mensili dell'assegno per il mantenimento della figlia 
P.B., ed ha confermato la condanna del B. al pagamento, 
a titolo di rimborso, della somma di euro 3.112,99, oltre ad euro 
131,75, pari al 50 per cento delle spese mediche documentate; 
la parte intimata resiste con controricorso; 
Considerato che: 
il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente 
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma 
semplificata; 
il primo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 100 e 
474 cod. proc. civ., in quanto la M. non aveva interesse a 
proporre la domanda concernente il pagamento delle spese mediche 
non rimborsate, in quanto, in relazione a tale aspetto, esisteva già 
titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Vercelli, fra 
l'altro, poneva a carico del padre "le spese mediche non corrisposte 
dal SSN che si rendessero necessarie per i figli, da concordare 
previamente con la madre, salvo urgenze", è infondato; 
va rilevato, infatti, che la necessità, prevista nella richiamata 
sentenza del Tribunale di Vercelli, di un accordo fra i genitori circa le 
spese mediche non riferibili al servizio di assistenza sanitaria implica 
l'assenza, in detta previsione, dei requisiti di certezza, liquidità ed 
esigibilità del credito, e, quindi, la necessità di un intervento 
giudiziale che, a prescindere dall'accordo non raggiunto, verifichi la 
sussistenza o meno dell'obbligazione; 
invero, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di 
provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge 
che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la 
rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la 
valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto 
all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle 
condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 16175 del 30 luglio 
2015; Cass., 23 febbraio 2017, n. 4753); 
nella seconda censura vengono, in maniera confusa, affastellate 
alcune questioni di natura procedurale, che non appaiono 
condivisibili; 
l'elevazione, peraltro di lieve entità, del contributo per il 
mantenimento della figlia dedita agli studi superiori, con decorrenza 
dal mese di ottobre del 2015, è stato disposto dalla Corte di appello, 
tenuto conto della sopravvenienza di nuove circostanze, e, in 
particolare, in considerazione "dell'incremento di spesa costituito 
dagli studi universitari intrapresi dalla figlia N. presso l'Università 
di Macerata, per tasse scolastiche, libri, spese di viaggio"; 
trattasi di motivazione del tutto congrua, laddove si consideri che 
nella specie risulta applicabile "ratione temporis", l'art. 360, primo 
comma, n. 5, cod. proc. civ., che, nell'attuale formulazione, secondo 
l'interpretazione resa dalle Sezioni unite di questa Corte, introduce 
nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, 
relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, 
la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti 
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e 
abbia carattere decisivo; 
è del tutto evidente, poi, che la statuizione in esame è caudataria di 
uno sviluppo delle circostanze poste a fondamento dell'originaria 
domanda, dal quale il giudice del reclamo non poteva prescindere, 
indipendentemente dall'assenza di un appello incidentale della 
controparte, la quale logicamente non poteva dolersi dell'omessa 
pronuncia in merito a deduzioni che, essendo inerenti a fatti 
verificatisi nel corso del giudizio, non potevano che essere dedotte 
successivamente (cfr. anche Cass., 21 aprile 1994, n. 3808, in 
materia di disposizioni, in materia di mantenimento della prole, nel 
giudizio di rinvio, a seguito di circostanza sopravvenute); 
il regolamento delle spese segue la soccombenza; 
P. Q. M. 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 
del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.100, di cui 
euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 
13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della 
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del 
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello 
stesso art. 13. 
Roma, 22 febbraio 2018 
Il Presidente
.
Avv. Antonino Sugamele

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