Spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario - Obbligo di rimborso dell’altro coniuge - Controversia relativa - Competenza - Determinazione in applicazione dei normali criteri - Obbligo del giudice di procedere alla determinazione delle spese indeterminate - Necessità.
SEZ. I
SENTENZA 18 GENNAIO 2017 N. 1161
In materia di separazione personale dei coniugi, la controversia relativa al rimborso della quota parte delle spese straordinarie relative ai figli, sostenute dal coniuge affidatario, non è solo soggetta agli ordinari criteri di competenza, in quanto diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi, ma, ove le somme non risultino previamente determinate o determinabili, in base al titolo e con un semplice calcolo aritmetico, è anche caratterizzata dalla necessità di un accertamento circa l'insorgenza dell'obbligo di pagamento e dell'esatto ammontare della spesa, da effettuarsi in comparazione con quanto stabilito dal giudice della separazione.
Si vedano:
i) Sez. 1, Sentenza n. 1758/2008:In materia di assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinchè accerti l' effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità.
ii) Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20303/2014:In caso di opposizione a precetto intimato per l'adempimento degli obblighi di natura patrimoniale imposti al coniuge in sede di separazione (nella specie, obbligo del coniuge non affidatario di contribuire alle spese di mantenimento dei figli sostenute dal coniuge affidatario), la competenza va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale.
15-11-2017 23:26
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