Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Sentenza

Reggio Calabria. Il marito ha avuto una riduzione del proprio reddito, rata del mutuo da dividere a metà con la moglie.
Reggio Calabria. Il marito ha avuto una riduzione del proprio reddito, rata del mutuo da dividere a metà con la moglie.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 3 febbraio – 9 maggio 2017, n. 11302
Presidente Ragonesi – Relatore Acierno

Ragioni della decisione

Nel 2013, il Tribunale di Reggio Calabria, su ricorso ex art. 710 cod. proc. civ. volto alla modifica delle condizioni della separazione consensuale intercorsa tra il sig. M. e la sig.ra G. , disponeva che l'originaria obbligazione di contribuire al mantenimento della moglie e dei figli con il pagamento integrale della rata di mutuo nei confronti del Banco di Napoli, gravante sul sig. M. fosse ridotta alla metà, mantenendo comunque in capo ad egli gli obblighi contrattuali verso il predetto istituto di credito.
Proponeva reclamo dinanzi la Corte d'Appello di Reggio Calabria la sig.ra G. , rilevando che le proprie condizioni economiche non erano tali (la consentirle di fare fronte al pagamento della residua porzione di mutuo, pari ad Euro 373,00 mensili, in quanto titolare di assegno di mantenimento di Euro 350,00 mensili (Euro 300,00 per i figli ed Euro 50,00 per la moglie) come stabilito in sede di separazione consensuale.
Pertanto, la sig.ra G. adiva la Corte d'Appello, chiedendo:
1) il rigetto delle richieste di modifica delle condizioni di separazione formulate dal sig. M. ;
2) l'aumento in misura congrua dell'assegno mensile in capo al sig. M. a titolo di mantenimento di moglie e figli;
3) in via subordinata, ove la Corte avesse ritenuto di lasciare ripartito fra i coniugi l'obbligo di pagare ciascuno in ragione della metà i ratei di mutuo, l'aumento dell'assegno di mantenimento mensile in misura congrua ad affrontare tale spesa;
4) la dichiarazione del diritto della sig.ra G. , collocataria dei figli, di percepire gli assegni familiari con decorrenza retroattiva.
Il sig. M. , si costituiva nel giudizio di reclamo, contestando motivi di impugnazione e svolgeva reclamo incidentale allo scopo di conseguire la riforma del decreto impugnato, chiedendo:
1) nella parte relativa alla data di decorrenza delle nuove statuizioni economiche, la dichiarazione del cessato obbligo del sig. M. di pagare la somma di Euro 373,00 corrispondente a metà quota di mutuo, nonché la dichiarazione del cessato obbligo dello stesso di contribuzione al mantenimento della sig.ra G. della somma di C 50,00 mensili a far data dal deposito del ricorso di modifica delle condizioni di separazione.
Il giudice d'Appello, in parziale accoglimento del reclamo) principale e del reclamo incidentale, dichiarava che la sig.ra G. aveva diritto a conseguire gli assegni familiari corrisposti al sig. M. in relazione ai figli e dichiarava che l'obbligo del sig. M. di pagare la minor somma di Euro 373,00, corrispondente alla metà della quota di mutuo ipotecario, decorreva a far data dal deposito del ricorso introduttivo.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione dalla sig.ra G. affidato ai seguenti motivi:
1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in ordine alla mancata comparazione tra il fatto nuovo costituito dalla decurtazione del reddito del m. con la mancanza di redditi propri da parte della G. ;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 710, cod. proc. civ., in relazione all'art. 337 cod. proc. civ. ex art. 360 n. 3, cod. proc. civ., e comunque omesso esame di fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione fra le parti e/o sua insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 cod. Proc. civ. per non aver considerato la Corte d'Appello che la misura dell'assegno residuo era radicalmente insufficiente per le esigenze dei minori nel nuovo equilibrio costituito dalla famiglia separata.
Il sig. M. ha resistito con controricorso. Non ha depositato memoria la ricorrente.
Il primo motivo è inammissibile perché nella specie si applica la nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. con la conseguente necessità di far valere l'omissione di un fatto decisivo per il giudizio e non l'erroneità in fatto della comparazione tra le circostanze fattuali ritenute rilevanti.
Il secondo motivo è del pari inammissibile perché volto ad una valutazione alternativa delle circostanze di fatto non censurabile in sede di giudizio di legittimità. 1,a modestia del contributo stabilito dal giudice si è fondato sulla concreta capacità contributiva di entrambi i coniugi, anche tramite indagini per mezzo della polizia tributaria, al fine di poter stabilire in modo adeguato ed equo l'entità dell'assegno di mantenimento) in correlazione con la predette capacità e non solo in considerazione delle esigenze familiari degli aventi diritto.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 3500 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.
Dà atto altresì della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza