Muratore e disoccupato. Nessun assegno di mantenimento dalla moglie che è impiegata.-
Corte di appello di Catania, decreto 26 – 31 gennaio 2017, n. 289
Presidente/Estensore Francola
Fatto e diritto
Con reclamo proposto il 6.11.2016 C.I. ha impugnato la ordinaria resa dal Tribunale di Ragusa di cui in epigrafe, con la quale il Presidente delegato, in esito alla comparizione personale dei coniugi nel giudizio di separazione, ha imposto alla moglie l'obbligo di versare al marito un assegno mensile di euro 200,00 per il suo mantenimento.
La reclamante sostiene che non vi sono i presupposti per la concessione del contributo di mantenimento in favore del marito, che lavora in nero, come ha già fatto in passato, come si evince dal fatto che dopo la cessazione della convivenza continua a fare fronte alle spese per il mantenimento dello immobile in contrada Livia, ove era fissata la residenza coniugale, ed ha pure acquistato una vettura per il prezzo di €. 7.800,00.
In particolare, deduce che doveva essere il marito a dimostrare di essere privo di mezzi sufficienti al proprio sostentamento e di non essere, per ragioni di salute o per altre ragioni, in condizione di procurarsi un reddito attraverso l'impiego delle proprie risorse, non essendo sul punto rilevante l'iscrizione del D. nelle liste di collocamento (che non costituisce prova della dedotta impossibilità di procurarsi redditi propri).
D.M., costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato.
All'udienza del 19 gennaio 2017, sentiti i procuratori delle parti, la Corte ha assunto la causa in decisione.
Preliminarmente si osserva che lo strumento del riesame di cui all'art. 708 c.p.c. ha la funzione di rimedio sommario a determinazioni presidenziali di prima delibazione, che, alla luce del materiale allo stato acquisito in primo grado, appaiano sperequate o ingiustificate e gli approfondimenti istruttori devono essere svolti innanzi al giudice di primo grado il quale ha facoltà, eventualmente, di modificare i provvedimenti provvisori. Il presente procedimento ha natura incidentale ed in questa sede non può svolgersi istruttoria né sono ammissibili nuove prove, anche documentali, non esaminate dal primo giudice; diversamente, si darebbe luogo ad una irrituale e inammissibile duplicazione dell'istruttoria con il contemporaneo svolgersi del processo di primo e secondo grado.
Ciò premesso, il Collegio osserva che il reclamo proposto da C.I. è fondato e deve essere accolto.
Come è noto, la separazione instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tipo di vita di ciascuno dei coniugi e l'assegno deve essere idoneo a conservare, sia pure come obiettivo tendenziale, il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale (Cass. 2197/2012, Cass. 16481/2012 e Cass. 1673/ 2011). A tale fine, rileva che il coniuge richiedente assegno non abbia redditi propri adeguati e la sua capacità lavorativa deve essere valutata in concreto e non in astratto (Cass. 4178/2013, Cass. 3502/2013, Cass. 15086/2008, Cass. 13169/2004 e Cass. 294/1991).
Nella fattispecie in esame il D. ha dichiarato innanzi al Presidente del Tribunale di Ragusa di avere fatto il muratore fino al 2013 e di essere disoccupato mentre la C. è impiegata presso Poste Italiane S.p.A. con una retribuzione mensile di circa €. 1.500,00.
Tenuto conto dell'età (anni 43) e della professionalità acquisita (muratore), la Corte ritiene che D.M. sia nelle condizioni di svolgere attività lavorativa autonoma e percepire redditi sufficienti per il suo mantenimento. Le argomentazioni svolte al riguardo dalla reclamante (il coniuge continua a far fronte alle spese per il mantenimento dell'immobile in contrada (…), ove i coniugi avevano fissato la residenza, ed ha acquistato una vettura per il prezzo di €. 7.800,00) a sostegno della tesi secondo cui il marito svolge attività lavorativa in nero hanno un fondamento logico e sono condivisibili; peraltro, il D. non ha indicato con quali mezzi riesce a soddisfare le proprie esigenze di vita e si è limitato ad affermare che "non sussistono risultanze probatorie che superano le emergenze fiscali come desumibili dalle dichiarazioni dei redditi".
Per quanto riguarda il periodo in cui è stata acquistata la vettura, il Collegio rileva che all'epoca la coppia era già in crisi, come si evince dalla lettera inviata dall'avv. R.A., nell'interesse di C.I., a D. M., che reca la data del 10 luglio 2013.
L'iscrizione nelle liste di collocamento indica che il marito in atto non è assunto da una impresa come lavoratore dipendente ma ciò non esclude che egli svolga lavoro autonomo, fiscalmente non dichiarato (anche al fine di non perdere l'eventuale indennità per lo stato di disoccupazione).
Infine, va osservato che non vi è prova che la coppia avesse un tenore di vita elevato, per cui è ragionevole ritenere che le somme che il D. riesce a guadagnare con lavori precari e saltuari sono sufficienti per conservare un livello di vita analogo a quello goduto durante la convivenza con la moglie, senza aver bisogno di un contributo di mantenimento da parte del coniuge. Pertanto, è da escludere, salvi gli approfondimenti istruttori che saranno compiuti nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Ragusa, che vi siano i presupposti di legge per concedere un assegno mensile di mantenimento, in via provvisoria, in favore del D..
Ne consegue l'accoglimento del reclamo.
Tenuto conto della questione esaminata, vi sono gravi ragioni per disporre la totale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accogliendo il reclamo proposto da C.I. avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale. di Ragusa il 10 maggio 2016 e nei confronti di D.M., revoca l'assegno mensile posto a carico della moglie per il mantenimento del marito.
Compensa per intero fra le parti le spese del giudizio.
21-02-2017 23:09
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