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Sentenza

Marito abbandona la moglie proprio nella fase più difficile della sua vita, allorché ella aveva dovuto combattere contro la malattia che, a soli 37 anni, l’aveva portata alla morte.
Marito abbandona la moglie proprio nella fase più difficile della sua vita, allorché ella aveva dovuto combattere contro la malattia che, a soli 37 anni, l’aveva portata alla morte.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 24 febbraio – 3 maggio 2017, n. 10741
Presidente Di Virgilio – Relatore Cristiano

Fatto e diritto

1) Il Tribunale di Torre Annunziata - dichiarata cessata la materia del contendere sulle contrapposte domande di separazione con addebito proposte dai coniugi G. D. L. e T. Z., deceduta in corso di causa a causa della grave, preesistente patologia da cui era affetta - accolse la domanda di risarcimento dei danni originariamente avanzata dalla Z. contro il marito e condannò quest'ultimo a pagare agli eredi della defunta, costituitisi in giudizio per coltivare l'azione risarcitoria, la somma di Euro 7000, determinata mediante il previo riconoscimento di Euro 14.000 a titolo di danno morale e di Euro 7000 a titolo di danno patrimoniale e la successiva detrazione, per confusione con la quota ereditaria spettante al D. L., dei due terzi dell'importo liquidato.
2) L'appello proposto dagli eredi Z. contro la decisione è stato accolto dalla Corte d'appello di Napoli, che ha liquidato il danno non patrimoniale nel maggior importo di Euro 30.000 ed ha condannato l'appellato al pagamento integrale della somma di Euro 37.000 complessivamente riconosciuta.
La corte del merito ha rilevato che il motivo di gravame con il quale gli eredi avevano richiesto una più adeguata quantificazione del danno non patrimoniale, benché in massima parte generico sino ai limiti dell'inammissibilità, fosse meritevole di accoglimento nel suo nucleo essenziale, di contestazione del quantum, atteso il particolare disvalore della condotta di D. L., che aveva abbandonato la Z. proprio nella fase più difficile della sua vita, allorché aveva dovuto combattere contro la malattia che, a soli 37 anni, l'aveva portata alla morte; ha inoltre rilevato che, nel limitare la condanna del D. L. ad un terzo dell'importo riconosciuto, ai sensi dell'art. 582 cc, il tribunale aveva pronunciato ultra petita, peraltro senza tener conto che l'appellato non aveva ancora accettato l'eredità e che, comunque, non avrebbe mai potuto avvantaggiarsi delle conseguenze dell'illecito endofamiliare commesso.
3) La sentenza, pubblicata il 18.7.013, è stata impugnata da G. D. L. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui gli eredi Z. hanno resistito con controricorso.
Le parti hanno ricevuto tempestiva comunicazione della proposta di definizione e del decreto di cui all'art. 380 bis c.p.c.
4) Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione dell'art. 342 c.p.c, per avere la corte del merito ritenuto ammissibile il motivo d'appello concernente il quantum del risarcimento nonostante le controparti non avessero mosso, sul punto, alcuna specifica censura alla decisione di primo grado, limitandosi ad invocare una sua "condanna esemplare".
4.1) Col secondo motivo contesta che, in difetto di richiesta degli appellanti di pronunciare secondo equità, il giudice a quo potesse liquidare il danno in via equitativa; sostiene, inoltre, che mancando ogni prova della sussistenza del danno, non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 cc..
4.2) Con il terzo motivo deduce che la corte territoriale - dopo aver affermato in premessa che le parti "in punto di diritto non contestano la valutazione operata dal tribunale" - non avrebbe fatto applicazione del principio di non contestazione, che le precludeva di liquidare il danno in misura maggiore di quella riconosciuta dal tribunale; assume, inoltre, il diritto al riconoscimento della sua qualità di erede, per aver accettato l'eredità della Z. l'8.4.013, in pendenza del giudizio d'appello.
5) Il primo mezzo é inammissibile, ai sensi dell'art. 366 I comma nn. 4 e 6 c.p.c, in quanto non riporta l'esatto contenuto dell'atto d'appello né contesta specificamente l'accertamento del giudice del merito che, pur dando atto della generale astrattezza del motivo di gravame che lamentava la scarsa entità del risarcimento, l'ha ritenuto, tuttavia, sufficientemente specifico nel suo nucleo essenziale di contestazione del quantum: ciò, del resto, in conformità del principio enunciato da questa Corte secondo cui l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare morivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, distinguendoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità (Cass. n. 20124/015).
5.1) Il secondo motivo é manifestamente infondato, atteso che nel giudizio d'appello non era più in contestazione la sussistenza del danno morale, da illecito endofamiliare, già accertata dal primo giudice con statuizione non impugnata dal soccombente e perciò coperta da giudicato, e che pertanto non v'era preclusione alla liquidazione di tale danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cc.
5.2) Il terzo motivo é inammissibile.
La corte del merito si è infatti limitata a rilevare che non era controversa fra le parti la risarcibilità del danno (risultando, per l'appunto, devoluta in appello unicamente la questione concernente il suo ammontare).
Il ricorrente deduce poi di aver accettato l'eredità, ma non chiarisce perché tale circostanza dovrebbe incidere sulla decisione.
Va peraltro osservato, ad abundantiam, che la corte del merito ha riformato la sentenza di primo grado, nel capo in cui, facendo applicazione dell'art. 582 cc, aveva ridotto la condanna ad un terzo dell'importo liquidato, in base al principale rilievo che, sul punto, il tribunale aveva pronunciato ultra-petita e che il ricorso non investe tale autonoma ratio decidendi, di per sé sufficiente a sorreggere la statuizione impugnata.
Il ricorso, in conclusione, va integralmente respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori dovuti per legge.
Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi i nomi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17. comma, della L. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 24 febbraio 2017.
Avv. Antonino Sugamele

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