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Sentenza

La vita matrimoniale stanca? Non è una giustificazione per farsi l’amante.
La vita matrimoniale stanca? Non è una giustificazione per farsi l’amante.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 marzo – 19 giungo 2017, n. 15079
Presidente Dogliotti – Relatore Lamorgese

Ragioni della decisione

La. Fr. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'impugnata sentenza che le aveva addebitato la separazione personale dal coniuge Ro. De., per avere intrattenuto una relazione extraconiugale e abbandonato la residenza familiare senza il consenso di lui, non essendovi prova - ad avviso della Corte di merito - della pregressa intollerabilità della convivenza, ma solo di una certa "stanchezza" della moglie verso la vita coniugale.
L'unico motivo di ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata ha deciso in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato senza il consenso dell'altro coniuge, a meno che sia avvenuto per giusta causa, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale che dà luogo necessariamente a cessazione della convivenza ed è conseguentemente causa di addebito della separazione (Cass. n. 25663/2014); l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale richiede comunque la prova, da parte di chi richiede l'addebito, del nesso di causalità con l'intollerabilità della convivenza (Cass. n. 2059/2012), prova che può essere data anche in via presuntiva. A quest'ultimo riguardo, l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione adeguata (v. Cass. n. 18074/2014). Inoltre, la critica circa la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (sull'addebito della separazione) è preclusa, alla luce del novellato art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass., sez. un., n. 8053/2014).
Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00, oltre Euro 100,00 per esborsi.
Doppio contributo a carico della ricorrente, come per legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Avv. Antonino Sugamele

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