La Chiesa dichiara la nullità del matrimonio. Per la Cassazione la convivenza coniugale non è rilevabile d’ufficio dai giudici italiani.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 gennaio – 1 marzo 2017, n. 5250
Presidente Ragonesi – Relatore Lamorgese
Fatti di causa
La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza 18 dicembre 2014, ha rigettato la domanda di G. G. che aveva chiesto di dichiarare efficace in Italia la sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale Siculo, del 28 ottobre 2011, confermata in appello in data 10 ottobre 2012, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario contratto con M. A. il 16 settembre 1997, per esclusione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale e della prole. La Corte ha ritenuto che la predetta sentenza ecclesiastica non fosse delibabile, ostandovi il fatto, di ordine pubblico, che dopo la celebrazione del matrimonio i coniugi avevano convissuto per un considerevole periodo di tempo e per oltre tre anni, in applicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 16379 del 2014.
G. G. ha proposto ricorso per cassazione, con il quale ha denunciato la violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c, per avere il giudice di merito rilevato d'ufficio il fatto della prolungata convivenza, che costituiva oggetto di eccezione in senso stretto che la parte, rimasta contumace, non aveva sollevato nel giudizio di merito. La M. non ha svolto attività difensiva.
Ragioni della decisione
Il ricorso è manifestamente fondato, avendo la sentenza impugnata deciso la causa in senso contrario al principio secondo cui la convivenza triennale come coniugi, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima (v. Cass., sez. un., n. 16379/2014).
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
03-03-2017 22:19
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