L'assegno di mantenimentosi determina in base al reddito e all'attitudine al lavoro.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 9 dicembre 2016 – 8 febbraio 2017, n. 3297
Presidente Ragonesi – Relatore Genovese
Fatto e diritto
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:
"Con sentenza in data 15 settembre 2015, la Corte d'Appello di Catanzaro ha modificato la pronuncia di primo grado stabilendo che a carico della signora B. gravasse un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di Euro 150,00 ciascuno e ponendo a suo carico, per il mantenimento dei figli, un contributo spese straordinarie nella misura del 30%.
Avverso la sentenza del Giudice distrettuale ha proposto ricorso per cassazione la B. , con atto notificato l'11 novembre 2015, sulla base di due motivi, con i quali lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 156 c.c..
Il B. resiste con controricorso.
Il primo motivo del ricorso, relativo alla conferma dell'assegno mensile di Euro 1.700,00 mensili in favore della signora B. , cui viene a gravare il contributo in favore dei tre figli nelle misure anzidette, appare manifestamente fondato giacché:
a) Con riguardo alla pretesa di un assegno maggiore,la Corte territoriale non risulta aver ricostruito le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali ponendole a raffronto, così come esige l'interpretazione del diritto oggettivo dato da questa Corte (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21649 del 2010), secondo cui Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddittuali delle parti;
b) Le situazioni da comparare, poi, devono comprendere anche i cespiti patrimoniali che nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne;
c) Nella specie la Corte non ha compiuto tali valutazioni e non ha determinato neppure la consistenza del reddito dei due coniugi per lasciar apprezzare se la somma attribuita a quello meno abbiente sia o meno congrua;
d) Del resto, in mancanza di tali dati, non risulta neppure possibile apprezzare la ripartizione del contributo di mantenimento dei figli e del contributo per le spese straordinarie (nella specie fissato, a carico del coniuge, nella misura del 30%);
e) Infine, con riguardo alla condizione lavorativa del coniuge, la Corte non ha tenuto conto né del principio, posto da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 2006, secondo cui siccome la separazione instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tipo di vita di ciascuno dei coniugi, se prima della separazione i coniugi hanno concordato - o, quanto meno, accettato - che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, né del principio (Cass. Sez. 6 1, Ordinanza n. 6427 del 2016) che, in ogni caso, per i coniugi l'attitudine al lavoro dei medesimi, quale elemento di valutazione della loro capacità di guadagno, può assumere rilievo, ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di mantenimento, solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche, mostrando anche di quantificarne l'utile netto che si è venuto a trascurare.
Con riguardo alla seconda doglianza, il ricorso, invece, appare manifestamente infondato, avendo la Corte sinteticamente ma sufficientemente motivato le ragioni dell'affidamento esclusivo dei minori (peraltro, ridottisi ad uno solo dei tre figli), facendo applicazione del principio di diritto (enunciato da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 2012) secondo cui In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.
In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c.".
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione (sopra riportata), alla quale, sebbene le si siano riportate ai propri atti, non sono state specifiche osservazioni critiche; perciò, il ricorso, manifestamente relazione al primo mezzo, deve essere riferimento ad esso, essendo invece infondata la seconda doglianza, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa in relazione al motivo accolto, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'Appello di Catanzaro che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della vertenza, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, respinto il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al mezzo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Dispone che, ai sensi dell'art.52 d.lgs. n.198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
10-02-2017 22:44
Richiedi una Consulenza