Finita la convivenza, i beni vanno restituiti all’ex partner che ne è proprietario
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 dicembre 2016 – 23 febbraio 2017, n. 4685
Presidente Migliucci – Relatore Picaroni
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 28 marzo 2002, rigettò la domanda proposta da Te.Gi.Ga. di condanna di T.M.P. , già sua convivente more uxorio, alla restituzione degli arredi e oggetti personali specificamente indicati in citazione, che erano rimasti nella casa familiare dopo che lo stesso Te. se ne era allontanato.
2. La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 22 giugno 2012, ha accolto il gravame proposto dal sig. Te. , e condannato la sig.ra T. alla restituzione dei beni indicati, ad eccezione della scatola di lacca cinese del 1800, e dei beni strettamente connessi alle necessità dei figli rimasti nell'alloggio.
2.1. Per quanto ancora di rilievo, la Corte territoriale ha ritenuto provata la titolarità dei beni in capo all'appellante sulla base delle dichiarazioni dei testi, di quelle rese dalla sig.ra T. in sede di interrogatorio formale, e della mancata comparizione della predetta a rendere il giuramento suppletorio che le era stato deferito al fine di specificare quali, tra i beni oggetto di domanda di restituzione, erano stati acquistati dal Te. e dai suoi familiari. In senso contrario non era rilevante che, in sede di regolamentazione dei rapporti familiari, la casa familiare fosse stata assegnazione alla sig.ra T. , atteso che il giudice della separazione si era limitato a disporre l'assegnazione dei beni strettamente connessi alle necessità dei figli, in ragione della pendenza del giudizio avente ad oggetto la domanda restitutoria.
3. Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso T.M.P. , sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso Te.Gi.Ga..
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Con il primo motivo è denunciata illegittimità della sentenza per incertezza sul contenuto e impossibilità di esecuzione e si contesta che la Corte d'appello non avrebbe dichiarato la proprietà dei beni in capo all'appellante, né avrebbe deciso sulle eccezioni di parte appellata relativamente alla indeterminatezza dei beni riportati nell'inventario, con la conseguenza che la sentenza, nella parte in cui ha escluso dalla restituzione i beni strettamente connessi alle necessità dei figli, necessiterebbe di interpretazione.
2. Con il secondo motivo è denunciata omessa pronuncia sull'eccezione, riproposta in appello, con cui la sig.ra T. contestava la genericità dell'elenco dei beni oggetto di domanda restitutoria, e omessa o comunque insufficiente motivazione riguardo argomenti rilevanti e decisivi della controversia.
3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 219, 1100, 1190, 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e si contesta, nell'ordine: a) l'ammissibilità della domanda subordinata, con la quale l'appellante Te. aveva chiesto il riconoscimento della proprietà dei beni ad esclusione di quelli per i quali non fosse stata raggiunta la prova piena della titolarità; b) la valenza delle dichiarazioni testimoniali, tenuto conto sia del contenuto generico sia della scarsa attendibilità dei testimoni; c) il deferimento del giuramento suppletivo alla convenuta T. .
4. Con il quarto motivo è denunciato vizio di motivazione, anche in riferimento all'art. 116 cod. proc. civ., e si contesta la mancata specificazione dei beni "strettamente connessi alle necessità dei figli", che erano stati esclusi dalla condanna alla restituzione, e il mancato esame delle eccezioni formulate dalla parte appellata.
4.1. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l'evidente connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondate.
4.2. La valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice del merito non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità se, come nella specie, sorretta da congrua motivazione che dia conto delle ragioni del convincimento (ex plurimis, Cass., 02/08/2016, n. 16056).
4.3. Inammissibile risulta anche la censura riguardante il deferimento del giuramento suppletorio, strumento rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, le cui valutazioni in ordine alla sussistenza del requisito della cosiddetta semiplena probatio e alla scelta della parte alla quale deferirlo costituiscono apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non sotto il profilo della adeguatezza della motivazione (ex plurimis, Cass., 10/02/2016, n. 2676). Nella specie, la Corte territoriale ha evidenziato che la sig.ra T. aveva ammesso che parte degli oggetti ed arredi erano stati acquistati dal sig. Te. e dai suoi familiari, e che le prove testimoniali confortavano l'assunto, sicché la domanda di restituzione non era del tutto sfornita di prova.
4.4. Non sussiste la denunciata duplice omissione di pronuncia: l'accoglimento della domanda di restituzione contiene infatti sia l'accertamento della proprietà dei beni in capo al sig. Te. , sia l'implicito rigetto dell'eccezione di genericità dell'elenco, atteso che la specificità dell'elenco costituisce presupposto logico della pronuncia restitutoria (ex plurimis, Cass., 04/10/2011 n. 20311).
4.5. Nemmeno sussiste il vizio di motivazione, posto che la Corte territoriale ha chiarito le ragioni dell'accoglimento della domanda di restituzione dei beni indicati nell'elenco prodotto in allegato alla citazione introduttiva, richiamando l'esito dell'istruzione probatoria.
4.6. Priva di fondamento risulta anche la denuncia di violazione delle norme in materia di comunione dei beni, la cui disciplina non poteva trovare applicazione in assenza di allegazione di titolo negoziale. La convivenza more uxorio determina infatti, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente, che assume i connotati tipici di una detenzione qualificata (tra le altre, Cass., 21/07/2013, n. 7214).
5. La ricorrente lamenta, inoltre, con il primo e con il quarto motivo, l'indeterminatezza dell'elenco dei beni oggetto di restituzione, assumendo di avere formulato la relativa eccezione, sulla quale peraltro la Corte d'appello non si sarebbe pronunciata, e quindi denuncia la nullità della sentenza per la genericità del dictum, nella parte in cui non precisa quali beni rimangono esclusi dalla restituzione essendo "strettamente connessi alle necessità dei figli".
5.1. Si è già detto, a proposito della censura riguardante la genericità dell'elenco dei beni, che non sussiste omessa pronuncia. Si può aggiungere che la valutazione coinvolge un apprezzamento fattuale che spetta soltanto al giudice del merito, e quindi non è comunque riesaminabile in sede di giudizio di legittimità, tanto più se, come nella specie, non sono precisate le ragioni per cui le indicazioni contenute nell'elenco - che neppure viene riportato nel ricorso - non avrebbero consentito di individuare gli oggetti di arredamento e personali che l'ex convivente chiedeva in restituzione.
5.2. Infondata, infine, è la censura di indeterminatezza del decisum, avuto riguardo alla esclusione, dall'obbligo di restituzione, dei "beni strettamente connessi alle necessità dei figli" della coppia di ex conviventi more uxorio. In disparte la questione dell'interesse in capo alla ricorrente - soggetto tenuto alla restituzione dei beni indicati nell'elenco - a lamentare l'indeterminatezza del decisum, si deve osservare che il dispositivo adottato dalla Corte d'appello sul punto non è altro che la trasposizione di quanto già statuito dal giudice della famiglia il quale, secondo quanto si legge nella sentenza qui impugnata, ha assegnato la casa familiare alla sig.ra T. con i beni strettamente necessari alle necessità dei figli rimasti a vivere con la madre, a salvaguardia dell'interessi dei predetti. La Corte d'appello ha correttamente assegnato prevalenza a tale interesse, rimettendo l'individuazione di tali beni alle stesse parti, ovvero alla sede propria della risoluzione dell'eventuale conflitto che, in quanto involge valutazioni complesse - età dei figli, abitudini di vita della coppia e quindi dei figli -, non può che fare capo al giudice della famiglia, in sede di specificazione della statuizione già pronunciata.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
24-02-2017 23:07
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