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Sentenza

Sindrome da alienazione parentale. Pas.
Sindrome da alienazione parentale. Pas.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 febbraio – 8 aprile 2016, n. 6919
Presidente Di Palma – Relatore Lamorgese

Svolgimento del processo

La causa ha ad oggetto le modalità di affidamento e mantenimento di S. , figlia minorenne (nata nel 2000) di F.L. e O.M. , dopo l'interruzione della convivenza dei genitori nel (…), quando la F. lasciò la residenza comune portando con sé la figlia. Il Tribunale per i minori di Milano, con decreto del 27 marzo 2006, dispose l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, collocata presso la madre, con incarico ai Servizi sociali di monitorare la situazione; con successivo decreto del 18 novembre 2008, tenuto conto dell'atteggiamento della figlia di rifiuto del padre, vietò a quest'ultimo di frequentarla, prescrisse alla ragazza un percorso psicoterapeutico (rimettendone la definizione in concreto alla madre), finalizzato a fare riprendere i rapporti con il padre e a consentire ad entrambi i genitori di rivolgersi ai servizi psico-sociali per un sostegno allo svolgimento dei compiti genitoriali; con decreto 10 dicembre 2011, rispondendo negativamente alle istanze con le quali l'O. aveva dedotto l'esistenza di una "sindrome di alienazione genitoriale" (PAS) determinata dalla campagna di denigrazione posta in essere dalla F. nei suoi confronti, il Tribunale ha confermato il precedente decreto, dando conto del disagio manifestato dalla ragazza nei confronti del padre, a causa di taluni comportamenti percepiti come invasivi della propria sfera individuale intima, e ha respinto le istanze del padre di nuovi accertamenti peritali.
Avverso questo decreto l'O. ha proposto reclamo, invocando nuove indagini peritali che facessero luce sulle ragioni dell'ostilità manifestata dalla figlia nei suoi confronti e favorissero la ripresa dei rapporti padre-figlia; la F. ha chiesto l'attribuzione di un contributo per il mantenimento della ragazza e il pagamento delle spese straordinarie.
La Corte d'appello di Milano, Sez. Minorenni, con decreto del 17 dicembre 2013, ha confermato l'affido condiviso della figlia ai due genitori, fissando la residenza presso la madre; con riguardo al contributo di mantenimento, a carico dell'O. , lo ha determinato in Euro 800,00 mensili, rivalutabili, oltre alla metà delle spese straordinarie e di quelle concordate e documentate; ha confermato nel resto il decreto impugnato; ha compensato le spese del secondo grado per la metà, ponendole nel resto a carico di O. . Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui si è opposta la F. , la quale ha presentato un ricorso incidentale affidato a un motivo.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso principale l'O. ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 155 c.c. (sostituito dall'art. 337 ter c.c.), nonché vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi concernenti la condotta della F. rispetto al suo rapporto con la figlia. In particolare, egli ha dedotto la violazione del principio della bigenitorialità, cioè del diritto del bambino di avere un rapporto equilibrato ed armonioso con entrambi i genitori e, quindi, anche con il padre, ai fini dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. La Corte milanese avrebbe omesso del tutto di considerare che la F. aveva ostacolato in ogni modo il suo rapporto con la ragazza e non era mai intervenuta efficacemente quando manifestava atteggiamenti ostili verso il padre; che gli incontri con la figlia erano molto rari e solo alla presenza di una baby sitter o di un'educatrice dei servizi sociali; che l'attuale convivenza della ragazza con la madre costituiva un insuperabile impedimento al suo riavvicinamento alla ragazza; che questa situazione determinava la lesione del diritto alla vita familiare tutelata dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 8); che era stato omesso l'espletamento di indagini specifiche volte ad individuare l'esistenza di una PAS (Parental Alienation Syndrome), ciò rivelando una ingiustificata posizione ideologica e negazionista che, in definitiva, aveva l'effetto di precludere la tutela dei suoi diritti di padre e dei diritti della figlia; che le accuse rivolte dalla F. nei suoi confronti, di comportamenti inadeguati verso la figlia, erano totalmente infondate e mai provate, nemmeno a livello indiziario. I giudici di merito non avrebbero indagato sulle cause del rifiuto manifestato dalla figlia, né attuato misure specifiche e dirette a ristabilire i contatti con il padre; gli interventi anche terapeutici posti in essere erano gravemente inadeguati e dannosi per lo stato psicofisico della minore.
Il motivo in esame, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, è ammissibile, essendo impugnato ex art. 111 Cost. un provvedimento, avente i caratteri della decisorietà e definitività, che non verte in tema di limitazione della potestà genitoriale (inizialmente limitata e poi reintegrata in capo ai genitori con successivo decreto 18 novembre 2008), ma sulle modalità dell'affidamento di un figlio minore di genitori separati (v. Cass. n. 7041/2013). Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato il principio secondo cui il decreto della Corte d'appello, contenente i provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché già nel vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 - che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio - ed a maggior ragione dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 - che ha abolito ogni distinzione - al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, poiché risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, avendo un'efficacia assimilabile rebus sic stantibus a quella del giudicato (v. Cass. n. 6132/2015, n. 11218/2013).
Il motivo è fondato nei seguenti termini.
L'impugnata decisione ha confermato il regime di affidamento condiviso con il contestato collocamento della figlia minore presso la madre, sulla base delle seguenti proposizioni: "S. è una ragazzina a rischio evolutivo, nel senso che il suo rifiuto del padre può precluderle relazioni mature e soddisfacenti e che lo stesso rapporto con la madre è contraddistinto da ambivalenza e aggressività"; il c.t.u. si era dichiarato contrario alla possibilità di incontri con il padre a breve, poiché si era verificato che la ragazza aveva avuto una crisi di panico alcuni giorni prima di uno di questi incontri; l'eziopatogenesi del suo atteggiamento era da rinvenire "nella relazione non particolarmente coinvolgente... (...) - definita (dal c.t.u.) turistica - della coppia", il che farebbe "implicitamente" escludere la configurabilità della sindrome di alienazione genitoriale (PAS) imputata dal ricorrente alla F. ; la Corte ha sospeso la terapia psicologica praticata dalla ragazza, secondo l'indicazione del c.t.u. che ne aveva contraddittoriamente evidenziato il bisogno "tassativo" e l'aveva consigliata anche ai genitori.
È una motivazione non solo insufficiente, ma perplessa o apparente, quindi censurabile anche alla luce del nuovo testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c., modificato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, come interpretato dalle Sezioni Unite (v. sent. n. 8053 e 8054/2014).
La Corte d'appello ha disposto l'interruzione della frequentazione del padre con la figlia in ragione della indisponibilità o avversione manifestata nei suoi confronti dalla ragazza, senza una approfondita indagine sulle reali cause del suo atteggiamento e seguendo l'indicazione finale del c.t.u., sebbene questi avesse evidenziato anche i rischi che la distanza dalla figura paterna potesse nel tempo arrecare alla ragazza e, soprattutto, le analoghe criticità dei rapporti della ragazza con la madre, caratterizzati da "ambivalenza e aggressività", e tra gli stessi genitori. La decisione di escludere, in sostanza, il padre dalla vita della figlia appare come il risultato di una acritica adesione alle conclusioni finali del c.t.u., piuttosto che essere determinata da suoi non precisati comportamenti riprovevoli (cui la stessa Corte mostra di non attribuire rilievo, non soffermandosi su di essi e sulle relative fonti di prova, tenuto conto delle specifiche contestazioni mosse al riguardo dal ricorrente), con l'effetto di trascurare le specifiche censure avanzate e trascritte nel ricorso per cassazione (è noto che il giudice può aderire alle conclusioni del c.t.u., senza essere tenuto a una specifica motivazione, salvo che non formino oggetto di specifiche censure, v. Cass. n. 1149/2011).
In particolare, il c.t.u. nominato in primo grado aveva rilevato che "la madre limita di fatto la relazione tra padre e figlia attraverso un controllo continuo su ogni atto direttamente o tramite persone di sua fiducia.
L'atteggiamento (...) trova una ragione nella particolare caratteristica di personalità strutturata secondo schemi rigidi"; lo stesso Tribunale, nel decreto del 28 marzo 2007, aveva dato atto che "la madre sta arrecando gravi e irreparabili danni alla minore, inducendole paure e sospetti nei confronti della figura paterna" e le aveva prescritto "di non ostacolare i rapporti tra la minore e il padre, dovendosi in caso contrario valutare un diverso collocamento della minore". Inoltre, il rilievo critico evidenziato dal ricorrente, di avere rimesso alla F. la definizione in concreto del percorso terapeutico della minore, ha trovato parziale conferma nella stessa decisione Impugnata, la quale ha richiamato il giudizio definito "sarcastico" del c.t.u. nei confronti della terapeuta scelta dalla F. .
Questa Corte ha avuto occasione di osservare che, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (v. Cass. n. 18817/2015).
Non può esservi dubbio che tra i requisiti di idoneità genitoriale, ai fini dell'affidamento o anche del collocamento di un figlio minore presso uno dei genitori, rilevi la capacità di questi di riconoscere le esigenze affettive del figlio, che si individuano anche nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sull'altro genitore.
Non compete a questa Corte dare giudizi sulla validità o invalidità delle teorie scientifiche e, nella specie, della controversa PAS, ma è certo che i giudici di merito non hanno motivato sulle ragioni del rifiuto del padre da parte della figlia e sono venuti meno all'obbligo di verificare, in concreto, l'esistenza dei denunciati comportamenti volti all'allontanamento fisico e morale del figlio minore dall'altro genitore. Il giudice di merito, a tal fine, può utilizzare i comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia (incluso l'ascolto del minore) e anche le presunzioni (desumendo eventualmente elementi anche dalla presenza, laddove esistente, di un legame simbiotico e patologico tra il figlio e uno dei genitori). Tali comportamenti, qualora accertati, pregiudicherebbero il diritto del figlio alla bigenitorialità e, soprattutto, alla sua crescita equilibrata e serena.
L'importanza di tale diritto è testimoniata dalla sentenza della Cedu 9 gennaio 2013, n. 25704, L. c. Rep. Italiana, che ha affermato la violazione dell'art. 8 della convenzione da parte dello Stato italiano, in un caso in cui le autorità giudiziarie, a fronte degli ostacoli opposti dalla madre affidataria, ma anche dalla stessa figlia minorenne, a che il padre esercitasse effettivamente e con continuità il diritto di visita, non si erano impegnate a mettere in atto tutte le misure necessarie a mantenere il legame familiare tra padre e figlia minore, attraverso un concreto ed effettivo esercizio del diritto di visita nel contesto di una separazione legale tra i genitori. In particolare, quelle autorità si erano limitate reiteratamente e con formule stereotipate a confermare i propri provvedimenti, nonché a prescrivere l'intervento dei servizi sociali, cui erano richieste di volta in volta informazioni e delegata una generica funzione di controllo, così determinandosi il consolidamento di una situazione di fatto pregiudizievole per il padre, mentre avrebbero dovuto rapidamente adottare misure specifiche per il ripristino della collaborazione tra i genitori e dei rapporti tra il padre e la figlia, anche avvalendosi della mediazione dei servizi sociali. In caso di separazione personale conflittuale tra coniugi, l'affidamento del figlio minorenne implica un diritto effettivo e concreto di visita del genitore presso il quale il minore non sia collocato. L'assenza di collaborazione tra i genitori in conflitto e, talora, l'atteggiamento ostile (da dimostrare nel caso concreto) del genitore collocatario nei confronti dell'altro genitore) che impedisca di fatto al minore di frequentarlo, comporta una grave violazione del diritto del figlio al rispetto della vita familiare e non dispensa le autorità nazionali dall'obbligo di ricercare ogni mezzo efficace al fine di garantire il diritto del minore di frequentare adeguatamente e tempestivamente entrambi i genitori.
Si deve enunciare il seguente principio: in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente/a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, per un nuovo esame. Gli altri motivi del ricorso principale e incidentale, sulla quantificazione dell'assegno e sul governo delle spese, sono assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano, Sez. Minorenni, in diversa composizione, anche per le spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Avv. Antonino Sugamele

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