Separazioni e divorzi: accordi sull'assegno di mantenimento anche in Comune.
Consiglio di Stato, sentenza 26 ottobre 2016, n. 4478
Più agevoli separazioni e divorzi con accordi economici presso i Comuni, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato 26 ottobre n. 4478. Sono infatti possibili accordi di qualunque tipo, purché non attuino quel “trasferimento patrimoniale” (soprattutto di immobili) che l'articolo 12 del Dl 132/2014 vieta agli ufficiali di stato civile.
Il giudice amministrativo si pronuncia sulla differenza tra accordi di contenuto economico e patti patrimoniali, ponendo fine al contrasto tra chi intende tutelare il soggetto più debole della coppia (vietando, in Comune, qualsiasi accordo economico) e chi prende atto della necessità fisiologica di accordi economici in occasione di separazioni e divorzi. I ministeri dell'Interno e della Giustizia, con circolare 6/2015, consentono di separarsi o divorziare in Comune purché non vi siano «patti di trasferimento patrimoniale», lasciando all'ufficiale di stato civile separazioni e divorzi con gli usuali accordi relativi a versamenti periodici di danaro.
Secondo i ministeri, in Comune e senza avvocato si può concordare l'assegno di mantenimento nella separazione consensuale e l'assegno divorzile nella richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili (per i matrimoni religiosi) o scioglimento del matrimonio (per quelli civili). In Comune, si può concordare tali assegni, modificarli e revocarli: sono rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (passaggio di proprietà) su beni determinati.
Su questi temi, a luglio il Tar Lazio aveva adottato una linea di rigida tutela del soggetto più debole della coppia, sottraendo al Comune tutti i casi di separazione e divorzio che prevedessero contemporanei patti di trasferimento patrimoniale. Così, chi avesse voluto separarsi o divorziare prevedendo assegni di mantenimento avrebbe dovuto rivolgersi alla mediazione assistita, ad un avvocato o al Tribunale. Ora il Consiglio di Stato restituisce agli ufficiali di stato civile la possibilità di formalizzare e modificare (con procedura da poche decine di euro) condizioni, ammettendo tutti gli accordi di natura non strettamente patrimoniale.
È quindi possibile separarsi e divorziare in Comune con accordi sull'affidamento di un animale domestico o su beni mobili non registrati (gioielli, quadri, arredi) o concordando le modalità d'uso di una casa in villeggiatura rimasta in comproprietà (accordi possibili fin dall'entrata in vigore del Dl 132/2014). Inoltre, tornano possibili accordi sulla corresponsione di assegni periodici di mantenimento o divorzili, in quanto attribuzioni patrimoniali mobiliari (in danaro).
Restano preclusi, in Comune, gli accordi (ex articolo 5, comma 8, legge 898/1970) sulla corresponsione in unica soluzione dei medesimi assegni, perché tale liquidazione non è più modificabile e definisce irreversibilmente gli interessi: di qui la necessità di una mediazione assistita o di un giudizio. Inoltre, divorzi e separazioni in Comune non possono prevedere trasferimenti immobiliari (passaggi di proprietà), accordi di particolare rilevanza socio-economica che esigono valutazioni di equilibrio tra le parti ottenibili solo con forme più rigide: mediazione assistita e presenza di legali.
29-10-2016 11:38
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