Separazione. Domanda di addebito e risarcimento del danno sono cumulabili?
Ma l'azione di risarcimento del danno (ex artt. 2043, 2059 c.c.) può essere proposta nel giudizio di separazione, eventualmente unitamente alla domanda di addebito (ex art. 151, comma I, c.c.)? Giova ricordare che il rito della separazione soggiorna nell'ambito dei procedimenti speciali trattandosi di modulo processuale diversificato rispetto al rito ordinario (v. art. 709-bis c.p.c.). Si deve constatare, pertanto, che l'azione di addebito e l'azione di risarcimento del danno soggiacciono a riti procedimentali differenti. E' possibile il cumulo? In linea di principio, secondo un costume pretorile ampiamente condiviso, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la trattazione congiunta di entrambe le cause con il rito ordinario (causa di separazione e causa ordinaria), ammessa dall'art. 40, terzo comma, c.p.c. riguarda solo le ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche le ipotesi di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti (Cass. civ., 29 gennaio 2010 n. 2155). La giurisprudenza del Tribunale di Milano si è, pertanto, in genere, pronunciata in senso contrario al cumulo tra risarcimento e addebito (v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318). Secondo l'orientamento milanese, è inammissibile la domanda proposta nel procedimento di separazione personale, volta a ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale. La tesi in esame muove dal presupposto che l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. La tesi in commento conclude, pertanto, affermando che è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi; di conseguenza si reputa esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione – soggetta al rito speciale – con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno – soggetta al rito ordinario, «trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale» (v. Trib. Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n. 1767). Il filone ‘milanese' è seguito anche dagli altri giudici del distretto (v. Trib. Monza, sentenza 1 dicembre 2008, n. 3270: «non è ammissibile, nell'ambito del giudizio di separazione tra coniugi, la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.»; v. Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 4 gennaio 2012: nel processo di separazione, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione – soggetta al rito speciale – con quella di risarcimento del danno – soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale. Di contrario avviso è quella giurisprudenza che, invece, sostiene l'ammissibilità del cumulo tra domanda di addebito e domanda di risarcimento. In particolare, secondo la giurisprudenza romana (v. Corte App. Roma 12 maggio 2010 in Resp. civ. e prev., 2012, 12, 866), «è ammissibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta in un giudizio di separazione, allorché la richiesta risarcitoria sia fondata sulla denunciata violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e sul richiesto addebito della separazione per la condotta del marito». La recente decisione della Suprema Corte, qui in commento, sembra convalidare l'ultimo orientamento. Secondo i giudici della Prima Sezione possono (…) sicuramente coesistere pronuncia di addebito e risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri, le finalità, radicalmente differenti. L'affermata coesistenza (nella stessa sentenza) di una decisione sull'addebito e una decisione sul risarcimento, implicitamente impone il simultaneus processus, anche se nel caso deciso, la questione dell'ammissibilità del cumulo non era sub iudice poiché mai sollevata ed affrontata nei gradi di merito. In realtà, l'adesione all'uno o all'altro modulo processuale è idoneo ad incidere sui tempi di definizione del giudizio di separazione: il thema decidendum è, infatti, morfologicamente ed ontologicamente diverso.
Non è ovviamente esatto affermare che accertati i presupposti per l'addebito sussistono quelli per il risarcimento o viceversa. Nell'un caso la prova volge lo sguardo al rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia; nel secondo caso, la prova si dirige verso l'esistenza di un danno che si ponga in rapporto causale rispetto ad una condotta dolosa o colposa di uno dei coniugi. Si vuol dire che l'ingresso della domanda risarcitoria, nel giudizio di separazione, può potenzialmente allungare i tempi di definizione della lite familiare, tempi che l'introduzione del rito speciale aveva proprio il fine di contenere. Né varrebbe citare la decisione parziale sulla sola separazione, poiché ciò che causa danno alla famiglia disgregata ed ai minori coinvolti è, in generale, il fatto che i genitori (o meri coniugi) continuino ad assumere le vesti formali dei litiganti, l'uno contro l'altro, nel gioco delle parti processuali (attore e convenuto). D'altro canto, il principio del giusto processo (111 Cost.) suggerirebbe di evitare la proliferazioni di più giudizi (separati e tra le stesse parti) in favore di un unico processo, gestito in tempi celeri. Ma quivi la soluzione è già vitale e legislativa e risiede nell'art. 40 c.p.c. di cui si è detto.
di Giuseppe Buffone - Magistrato ordinario, Dottore di ricerca
18-04-2016 22:22
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