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Sentenza

Rettifica del sesso di persona coniugata - Artt. 2 e 4 della legge 164/1982 - Sentenza di illegittimità costituzionale 170/2004 - Portata - Conseguenze - Mantenimento in vita del matrimonio sino all’intervento del legislatore - Fondamento.
Rettifica del sesso di persona coniugata - Artt. 2 e 4 della legge 164/1982 - Sentenza di illegittimità costituzionale 170/2004 - Portata - Conseguenze - Mantenimento in vita del matrimonio sino all’intervento del legislatore - Fondamento.
La rettificazione di attribuzione di sesso di persona coniugata non può comportare, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 164/1982, operata con la sentenza, additiva di principio, 170/2014 della Corte costituzionale, la caducazione automatica del matrimonio, poiché non è costituzionalmente tollerabile, attesa la tutela di cui godono le unioni tra persone dello stesso sesso ai sensi dell'art. 2 Cost., una soluzione di continuità del rapporto, tale da determinare una situazione di massima indeterminatezza del nucleo affettivo già costituito, sicché il vincolo deve proseguire, con conservazione ai coniugi del riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al matrimonio, sino a quando il legislatore non intervenga per consentire alla coppia di mantenere in vita il rapporto con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti ed obblighi.
Avv. Antonino Sugamele

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