Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Sentenza

Quando si può sospendere l'invio dell'assegno di mantenimento?
Quando si può sospendere l'invio dell'assegno di mantenimento?
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 dicembre 2015 – 28 gennaio 2016, n. 3741

Presidente Milo– Relatore Tronci

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza In data 25.02.2014, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza con cui Il precedente 17.06.2010 Il Tribunale di S. Maria C.V. - sezione di Carinola aveva dichiarato L.F. colpevole dei contestato reato di cui all'art. 570 cod. pen. - per essersi sottratto agli obblighi inerenti alla propria qualità di coniuge, non versando alla moglie separata, S.E., la somma destinata al suo mantenimento, Inizialmente pari ad euro 361,00 mensili e di poi ridotta, a far tempo dal 21.05.2002, ad euro 160,00 - per l'effetto condannandolo, con le concesse attenuanti generiche ed il beneficio della sospensione condizionale, alla pena di giustizia di mesi due di reclusione ed euro 69,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della costituita parte civile, cui era assegnata la provvisionale di euro 500,00.
Il giudice distrettuale, premesso che la natura permanente del reato escludeva che potesse dirsi maturata la pur eccepita prescrizione, senza che fosse a ciò di ostacolo la circostanza che ii capo d'accusa indicasse la data dei 04.11.2002, essendo specificato come la stessa coincidesse con ii mero accertamento dell'illecito de quo, rilevava come la sola doglianza di merito sviluppata nell'interesse dell'imputato, relativa alla sua pretesa Incapacità patrimoniale, non fosse stata in alcun modo dimostrata dall'interessato - a nulla valendo, ovviamente, la sua mera condizione di coltivatore diretto - tanto più alla luce delle rigorose caratteristiche che devono connotare detta incapacità, tale da integrare, in conformità all'insegnamento dei giudice di legittimità, "una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti".
2. Avverso la menzionata pronuncia il difensore di fiducia dei L., avv. L.I., interponeva tempestivo ricorso, sulla scorta di un unico motivo con cui deduceva "violazione dell'art. 606í comma 1,lettf b) ed e), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agii artt. 570 e 157, 158 c.p. e 125 c.p.p. e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione". Tanto in ragione della omessa considerazione, da parte della Corte territoriale:
a) che la permanenza cessa con ii compimento dell'azione che pone fine alla condotta antigiuridica, ovvero per sopravvenuta impossibilità della prestazione, ovvero ancora per effetto dei venir meno dello stato di bisogno dei l'alimentando, con conseguente necessità di verifica di siffatte circostanze, in senso contrario non potendo ritenersi sufficiente la mera dichiarazione della persona offesa, in sede di esame dibattimentale, relativa ai protrarsi ancora nel 2009 dello stato di inadempienza dell'odierno ricorrente, essendo anzi sintomatico che ii primo giudice avesse indicato nei 29 luglio 2010 la data di maturazione della prescrizione;
b) che ii L., dopo l'iniziale adempimento dell'obbligazione a suo carico, aveva poi cessato di farvi fronte a seguito della sopravvenuta Impossibilità economica, "ampiamente documentata In atti ed emersa dall'istruttoria dibattimentale";
C) che Il contrario convincimento dei giudice di merito era frutto di "una semplice deduzione priva di motivazione adeguata";
d) che, non potendo ipotizzarsi che la S. fosse in grado di sostentarsi con la modesta somma di euro 161,00 posta a carico dei L., doveva logicamente reputarsi che la stessa avesse iniziato a lavorare e si fosse trasferita presso i genitori, avendo così "paradossalmente dal 2002 ... migliorato la sua condizione".

Considerato in diritto

1. Nulla quaestio per ciò che concerne la natura di reato permanente propria della fattispecie per cui è processo - sulla quale conviene, dei resto, lo stesso ricorrente - essendo solo il caso di precisare che, proprio perché tale, la sua consumazione "sl protrae unitariamente per tutto 11 periodo in cui perdura l'omesso adempimento, con la conseguenza che, anche con riferimento alla fase iniziale della condotta illecita, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della permanenza, coincidente con il sopraggiunto pagamento o con l'accertamento della responsabilità nel giudizio di primo grado" (così Cass. Sez. 6, sent. n. 51499 dei 4­19.12.2013, Rv. 258504; adde anche Cass. Sez. 6, sent. n. 33220 del 22-28.07.2015, Rv. 264429).
Dei tutto correttamente, pertanto, il giudice distrettuale ha escluso potesse dirsi maturata la prescrizione invocata sub a), avendo ritenuto protratta la condotta illecita dell'agente "quantomeno fino alla data dell'anzidetto esame dibattimentale" della parte lesa, ossia fino al 14.01.2009, a nulla evidentemente valendo, in senso contrario, che il primo giudice avesse indicato nel 29.07.2010 (tenuto conto delle sospensioni Intervenute nel corso della celebrazione dei dibattimento) l'epoca di maturazione dell'anzidetta causa estintiva, malamente assumendo la data di accertamento dei reato, quale risultante dal capo d'imputazione, ai fini della individuazione dei dies a quo, da cui iniziare Il computo dei termine di legge.
Dei pari, non riveste alcun fondamento la contestazione dei ricorrente circa la pretesa, acritica accettazione della dichiarazione della parte lesa, in ordine al protrarsi dell'inadempimento del marito ed imputato ancora alla data della sua audizione dibattimentale: l'assunto, infatti, non solo è totalmente apodittico, di talché mai potrebbe integrare alcuna delle denunciate violazioni, ma risulta, a monte, Intrinsecamente contraddittorio, stante l'addotta impossibilità economica, a giustificazione della condotta tenuta dall'imputato.
2. Non maggior fondamento riveste la doglianza relativa all'omesso apprezzamento, da parte della Corte territoriale - e, a monte, da parte, del primo giudice - della prova, pur asserìtamente fornita, della sopravvenuta impossibilità economica dei L., onde ii contrario convincimento dei giudici di merito sarebbe frutto - come già si è avuto modo di rilevare - unicamente di "una semplice deduzione priva di motivazione adeguata" [v. sopra, punti b) e c)1.
Trattasi, ancora una volta, di un'allegazione dei tutto generica ed indimostrata, come tale non suscettibile di scalfire in alcun modo - tanto più alla luce dei limiti propri della presente sede dl legittimità - la corretta affermazione che leggesi nella sentenza impugnata, secondo cui, in ossequio all'insegnamento di questa Corte, l'incapacità economica dell'imputato deve essere assoluta, solo da "Integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti": il che non risulta esser stato minimamente dimostrato, essendo anzi stata acquisita la prova - debitamente posta in luce nella sentenza di prime cure - che, a seguito dell'azione esecutiva intrapresa dalla succitata S., il L. consegnò in contanti all'ufficiale giudiziario la somma dl euro 1.000,00, a riprova della sicura gratuità dei comportamento tenuto dall'imputato, sostanziatosi nell'assoluta cessazione della corresponsione di ogni supporto economico in favore della moglie separata.
Inconsistente, infine, è li rilievo critico di cui ai precedente punto d), atteso che il pur Ipotetico miglioramento delle condizioni di vita della S., grazie all'ausilio dei genitori, non incide in alcun modo sulla persistenza, in capo ai prevenuto, dell'obbligo, la cui violazione integra la fattispecie prevista e punita dall'art. 570 cod. pen. (cfr., in senso conforme, fra le tante, Cass. Sez. 6, sent. n. 46060 dei 22.10.2014, Rv. 260823 e n. 40823 dei 21.03.2012, Rv. 254168). Per altro verso, poi, dei tutto generico è Il riferimento all'esercizio di attività lavorativa da parte dell'avente diritto, che io stesso ricorso prospetta in termini meramente ipotetici ("Certamente la S. dal 2002 In poi ha dovuto procurarsi I mezzi di sostentamento, ha iniziato a lavorare ...").

P.Q.M.

Rigetta Il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza