Niente assegno divorzile se si instaura una nuova famiglia.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 16 settembre – 13 dicembre 2016, n. 25528
Presidente Dogliotti – Relatore Genovese
Fatto e diritto
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:
"Con decreto in data 21 aprile 2015, la Corte d'Appello di Bologna, ha respinto il reclamo proposto ex art. 739 c.p.c. da C.C. , contro la pronuncia del Tribunale di Ferrara, che - a sua volta aveva rigettato il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio con l'ex coniuge, Ce.Ma.Lu. , stabilendo a carico di costei l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento del figlio M. e, comunque, la soppressione di quello divorzile posto a carico del C. dalla sentenza di divorzio n. 2193 del 2008.
La Corte territoriale ha confermato la decisione di prime cure, sostenendo che: a) la mancanza di autosufficienza economica del figlio era dovuta ad una sua scelta, quella di abbandonare il lavoro per iscriversi ad una scuola privata: legittima ma non comportante la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento; b) la convivenza more uxorio della Ce. con tale G.S. sarebbe fatto irrilevante atteso lo stato di disoccupazione del menzionato convivente, incapace di dare sostegno economico alla compagna; c) la situazione reddituale del reclamante era invariata, per sua stessa ammissione.
Avverso la decisione della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione il C. , con atto notificato il 18 giugno 2015, sulla base di quattro motivi (violazione e falsa applicazione dell'art. 9 L. n. 898 del 1970, 132 e 115 c.p.c., 111 Cost. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia).
La signora Ce. non ha svolto difese.
Il ricorso, che merita una congiunta trattazione del primo e terzo mezzo di doglianza, appare, in parte qua, manifestamente fondato giacché il dictum giudiziale oggetto di ricorso è palese in contrasto con il principio idi diritto enunciato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 6855 del 2015) e secondo cui L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo;
che la seconda doglianza non può invece trovare accoglimento risultando la ratio decidendi conforme alla giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, con il principio di diritto secondo cui L'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18974 del 2013);
che, in ogni caso, le ulteriori doglianze (e, particolarmente quella contenuta nel quarto mezzo) sono inammissibili in quanto, il presunto deficit motivazionale non risulta scrutinabile in riferimento ai decreti (come quello oggetto del presente giudizio) pronunciati ai sensi dell'art. 739 c.p.c., alla stregua del diritto vivente di questa Corte secondo cui Il decreto emesso in camera di consiglio dalla corte d'appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull'istanza di revisione delle disposizioni relative alla misura ed alle modalità dell'assegno, posto precedentemente a carico di uno dei coniugi dalla sentenza che abbia pronunciato sulla separazione, può essere impugnato avanti alla Corte di cassazione solo con il ricorso straordinario per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, essendo preclusa, dall'art. 739, comma terzo, cod. proc. civ. (in forza dell'effetto estensivo previsto dall'art. 742 - bis dello stesso codice), la proponibilità di un ordinario ricorso per cassazione. Ne consegue che il suddetto ricorso straordinario può investire la motivazione del provvedimento solo per lamentarne la radicale carenza o la mera apparenza (ravvisabile in presenza di argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi) e non già per dedurne eventuali lacune od inadeguatezze, riconducibili al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. In particolare, il ricorso straordinario per cassazione, nella materia de qua, dev'essere escluso anche quando sia denunciata la difettosa valutazione della prova sull'entità del fatto nuovo, oggetto della domanda giudiziale, tendente alla modifica delle condizioni della separazione personale, da parte del giudice della vertenza, atteso che anche una tale doglianza si risolve in una censura che, per quanto lacunosa o inadeguata sia la motivazione contenuta nel provvedimento censurato, è inammissibile in sede di ricorso straordinario per cassazione. (Sez. 1, Sentenza n. 10229 del 2005), principio ch'oggi appare ancor più marcato, alla luce dell'interpretazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. chiarita di recente dalle SU civili (nella Sentenza n. 8053 del 2014).
In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c., apparendo il ricorso - con riferimento ai mezzi sopra precisati - manifestamente fondato”.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;
che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto in relazione ai mezzi primo e terzo, respinti i restanti, con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'Appello di Bologna che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della vertenza si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, respinti i restanti, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione.
Dispone che, ai sensi dell'art.52 D. Lgs. n.198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
15-12-2016 23:03
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