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Sentenza

La costituzione in sede di scioglimento del matrimonio, in favore del coniuge, di un diritto di abitazione sull'appartamento di proprietà del de cuius e di comodato sui mobili esistenti, contestualmente alla rinunzia all'assegno di mantenimento già previsto in sede di separazione, determina il venir meno del  presupposto previsto dall'art. 9, comma 20 , I. n. 898/1970, come modificato dall'art. 13 legge n. 74/1987, per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità?
La costituzione in sede di scioglimento del matrimonio, in favore del coniuge, di un diritto di abitazione sull'appartamento di proprietà del de cuius e di comodato sui mobili esistenti, contestualmente alla rinunzia all'assegno di mantenimento già previsto in sede di separazione, determina il venir meno del presupposto previsto dall'art. 9, comma 20 , I. n. 898/1970, come modificato dall'art. 13 legge n. 74/1987, per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità?
Cassazione Sez. LAVORO CIVILE, Sentenza n.9054 del 05/05/2016 udienza del 09/02/2016, Presidente NAPOLETANO GIUSEPPE  Relatore DORONZO

 La costituzione in sede di scioglimento del matrimonio, in favore del coniuge, di un diritto di abitazione sull'appartamento di proprietà del de culus e di comodato sui mobili esistenti, contestualmente alla rinunzia all'assegno di mantenimento già previsto in sede di separazione, determina il venir meno del  presupposto previsto dall'art. 9, comma 20 , I. n. 898/1970, come modificato dall'art. 13 legge n. 74/1987, per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità?


In tema di divorzio, qualora le parti, in sede di regolamentazione dei loro rapporti economici, abbiano convenuto di definirli in un' unica soluzione, come consentito della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8 ,attribuendo al coniuge che abbia diritto alla corresponsione dell'assegno periodico previsto nello stesso art. 5, comma 
6, una determinata somma di denaro o altre utilità, il cui valore il Tribunale, nella sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, abbia ritenuto equo ai fini della concordata regolazione patrimoniale, tale attribuzione, indipendentemente dal nomen iuris che gli ex coniugi le abbiano dato nelle loro pattuizioni, deve ritenersi adempitiva di ogni obbligo di sostentamento nei confronti del beneficiario, dovendosi, quindi, escludere che costui possa avanzare, successivamente, ulteriori 
pretese di contenuto economico e, in particolare, che possa essere considerato, all'atto del decesso dell'ex coniuge, titolare dell'assegno di divorzio, 
avente, come tale, diritto di accedere alla pensione di reversibilità o (in concorso con il coniuge superstite) a una sua quota.
Avv. Antonino Sugamele

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