Il marito diventa testimone di Geova. No all'addebito.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 11 aprile – 19 luglio 2016, n. 14728
Presidente Ragonesi – Relatore Mercolino
Fatto e Diritto
E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380bis cod. proc. civ.:
« 1. - Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Trieste ha rigettato l'appello proposto da R.S. avverso la sentenza emessa il 4 gennaio 2013, con cui il Tribunale di Pordenone aveva pronunciato la separazione personale dell'appellante dal coniuge F.Z., disponendo l'affidamento condivisa dei figli S. e J. ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con incarico al Consultorio familiare di Pordenone, Distretto urbano, di monitoraggio e sostegno ai genitori secondo le modalità ritenute opportune, e con ascolto periodico dei minori alfine di vigilare sulle dinamiche relazionali dei genitori con la prole, ed ha disposto in via integrativa che i coniugi si attengano alle indicazioni contenute nella relazione della Azienda Socio-sanitaria n. 6 Friuli occidentale del 17 settembre 2013, imponendo allo Z. di assicurare, anche nei tempi di permanenza presso di sci, la continuità nelle abitudini e negl'impegni dei figli, provvedendovi direttamente o, qualora a ciò ostino le sue convinzioni religiose, facendo ricorso alla collaborazione della madre e dei nonni dei minori.
2. - Avverso la predetta sentenza la S. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Lo Z. ha resistito con controricorso.
3. - A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente ha dedotto:
a) l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli arti. 151 e 337-quater (già 155) cod. civ. e dell'art. 112 cod, proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di addebito della separazione allo Z. e la richiesta di affidamento esclusivo dei figli ad essa ricorrente, nonostante la conversione dell'uomo al credo religioso dei Testimoni di Geova, il conseguente disconoscimento dei valori da lui fino ad allora accettati e trasmessi ai figli e la sua adesione a valori inconciliabili con quelli propri del cattolicesimo, accettati con il matrimonio concordatario e coincidenti con quelli costituzionali,-b) la violazione dell'art. 115 cod proc. civ. e degli art. 151 e 337-quater (già 15.5) cod. civ., lamentando il mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate da essa ricorrente nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 cod proc, civ. e l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 115 cit. ai fini della prova delle caratteristiche della confessione religiosa dei Testimoni di Geova.
4. -- I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti la medesima questione, sono infondati.
Nell'escludere che la separazione potesse essere addebitata al controricorrente in virtù della mera adesione dello stesso al credo religioso dei Testimoni di Geova, la sentenza impugnata si è infatti attenuta al principio enunciato da questa Corte, secondo cui, nonostante l'incidenza sull'armonia della coppia, il mutamento di fede religiosa da parte di uno dei coniugi e la conseguente partecipazione dello stesso alle pratiche collettive del nuovo culto, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti dall'art. 19 Cost., non possono rappresentare, in quanto tali, ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia di addebito della separazione, a meno che l'adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore previsti dagli artt. 143 e 147 cod. civ., in tal modo determinando una situazione di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio per l'interesse della prole (cfr. Cass., Sez. 1, 6 agosto 2004, n. 15241; 6 dicembre 1989, n. 5397; 23 agosto 1985, n. 4498). Correttamente, in questa prospettiva, la Corte di merito ha ritenuto inconferente qualsiasi indagine in ordine ai principi ispiratori della nuova confessione religiosa abbracciata dallo Z. ed al sistema di valori dalla stessa predicato tra i suoi aderenti e propagandato tra il pubblico, limitandosi a rilevare che si tratta di un culto riconosciuto dallo Stato: indipendentemente dalla possibilità di desumere da tale riconoscimento un giudizio positivo in ordine alla compatibilità dei predetti principi e valori con quelli che l'ordinamento dello Stato pone a fondamento dell'istituto, familiare, così come delineato dalla Carta costituzionale e dalla disciplina codicistica, l'accettazione degli stessi da parte del controricorrente in tanto avrebbe potuto legittimare l'affermazione della sua responsabilità nel fallimento dell'unione in quanto avesse trovato espressione in atteggiamenti concreti non meramente dissonanti dal predetto modello, ma chiaramente contrari ai doveri di condotta che ne scaturiscono a carico dei coniugi. La sentenza impugnata ha ritenuto invece non provato che le affermazioni di principio contenute nei testi ufficiali della confessione religiosa in questione, citate dalla ricorrente quali espressioni di una concezione della vita e della famiglia diverse da quella cattolica, precedentemente professata dal controricorrente, lo avessero indotto all'assunzione di siffatti comportamenti. Nessun rilievo può attribuirsi, in proposito, all'inadempimento dell'impegno, concordemente assunto dai coniugi con la celebrazione del matrimonio religioso, a conformare l'indirizzo della vita familiare e l'educazione dei figli ai dettami della religione cattolica, trattandosi di un accordo che, nonostante il riconoscimento di effetti civili al matrimonio, derivante dall'adozione del rito concordatario, è tuttavia destinato a spiegare efficacia esclusivamente nell'ambito dell'ordine morale cattolico e dell'ordinamento canonico, restando estraneo alla disciplina civilistica del vincolo, integralmente regolata dall'ordinamento dello Stato.
Per analoghe ragioni, deve escludersi che la scelta spirituale compiuta dallo Z. potesse costituire di per sé una ragione sufficiente a giustificare l'affidamento esclusivo dei figli minori alla S., essendo stato accertato, sulla base delle relazioni trasmesse dal Consultorio familiare dell'ASS n. 6 Friuli Occidentale, che, nonostante le diverse convinzioni religiose, entrambi i coniugi apparivano effettivamente legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità. In tema di affidamento dei figli minori, questa Corte ha infatti ribadito costantemente che il criterio fondamentale al quale deve attenersi il giudice della separazione o del divorzio è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 ed oggi consacrato nell'art. 337-quater cod. civ., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico in ordine alla capacità del padre e della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno di essi ha svolto in passato il proprio ruolo, ed in particolare alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass., Sez. VI, 23 settembre 2015, n. 18817; Cass., Sez. 1, 27 giugno 2006, n. 14840). Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto infondate le censure proposte dalla ricorrente in ordine all'affidamento condiviso, confermando i provvedimenti adottati dalla sentenza di primo grado ed impartendo, ad integrazione degli stessi, ulteriori prescrizioni volte da un lato ad assicurare che il nuovo orientamento religioso del padre non influisca sulla continuità dell'indirizzo finora seguito nell'educazione dei, figli, dall'altro ad evitare che le preoccupazioni manifestate al riguardo dalla madre si traducono in un eccessivo irrigidimento dei rapporti con l'altro genitore. In quanto disposte a tutela dell'esigenza di stabilità dei minori, contro il conflitto interiore innescato dai contrasti tra i genitori, tali precauzioni non si pongono affatto in contraddizione con la decisione adottata in ordine all'affidamento, ma costituiscono espressione del potere, riconosciuto al giudice nei giudizi di separazione e divorzio, d'impartire disposizioni in materia di affidamento e mantenimento della prole, il quale può essere esercitato anche d'uffcio, trattandosi di provvedimenti volti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti (cfr. Cass., Sez. 1, 18 marzo 2010, n. 6606; 3 agosto 2007, n. 17043; 13 gennaio 2004, n. 270). ».
Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritiene condivisibile l'opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta, non risultando meritevoli di accoglimento le contrarie argomentazioni svolte nella memoria depositata dalla ricorrente, la quale si limita ad insistere nella propria tesi difensiva, senza addurre ragioni idonee a giustificare una rimeditazione delle predette conclusioni.
Non merita consenso, in particolare, l'affermazione della ricorrente, secondo cui il rifiuto della Corte d'Appello di esprimere un giudizio di valore in ordine alle credenze religiose dello Z. si pone in contrasto con le cautele da essa adottate nella disciplina dei rapporti tra il controricorrente ed i figli: tali precauzioni trovano infatti giustificazione nella giovanissima età dei minori (tredici e dieci anni) e nella conseguente esigenza di evitare che l'armonioso sviluppo della loro personalità possa risultare pregiudicato dall'effetto traumatico di un improvviso contatto con le nuove convinzioni religiose del padre, così diverse da quelle finora professate nell'ambito familiare, e dai mutamenti che l'adesione alle stesse ha determinato nelle sue abitudini di vita e nelle sue frequentazioni. Tale preoccupazione può ben legittimare, in linea con l'interesse del minore, che ai sensi dell'art. 337-ter cod. civ. costituisce il parametro essenziale di riferimento per l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, la previsione di misure idonee a garantire che la conservazione di un intenso rapporto affettivo e di una stabile consuetudine di vita con il genitore non collocatario, nonché il contributo che quest'ultimo ha il potere-dovere di fornire all'educazione ed all'istruzione dei figli, anche in campo religioso, non si traducano nella sottoposizione degli stessi ad indebite pressioni o condizionamenti, volti ad imporre l'accettazione del credo paterno, in contrasto con la libertà dei minori di seguire, nell'ambito del processo di maturazione complessiva della loro personalità, un proprio particolare percorso anche nel predetto settore. In mancanza di specifici elementi, nella specie neppure dedotti, dai quali possa desumersi la violazione da parte del genitore dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o l'abuso dei relativi poteri, ovvero l'assunzione di condotte comunque pregiudizievoli per i figli, non possono trovare tuttavia giustificazione provvedimenti restrittivi tali da condurre ad una sostanziale interruzione o ad una grave limitazione della loro frequentazione: tali misure, infatti, incidendo sul rapporto affettivo tra il genitore ed i figli ed impedendo al primo di esercitare efficacemente la propria funzione, si porrebbero irrimediabilmente in contrasto con il diritto dei minori a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, riconosciuto dall'art. 337-ter cit., e con il diritto al rispetto della vita familiare ed alla libertà religiosa, tutelati dagli artt. 19, 29 e 30 Cost. e dagli artt. 8 e 9 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, nonché con il diritto al rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori nella sfera dell'educazione, sancito dall'art. 2 del Protocollo n. 1 della predetta Convenzione, che conferisce ai genitori il diritto di crescere i figli esprimendo e promuovendo le proprie convinzioni religiose (cfr. Corte EDU, sent. 12 febbraio 2013, Vojnity e Ungheria)
Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna S. Roberta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, ivi compresi Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
20-07-2016 19:55
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